|
ITALIA ANCORA “VIGILATA SPECIALE” DAL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA, nel febbraio 2002 che richiama la Risoluzione interinale ResDH (2000)135 del 25 ottobre 2000 (Durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia. Misure di carattere generale) |
|
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha proseguito nel febbraio 2002 il primo esame annuale delle misure generali adottate o previste dall’Italia per porre rimedio al problema della durata eccessiva dei procedimenti giudiziari, in conformità con la propria decisione del 3 ottobre 2001 e la Risoluzione interinale ResDH(2000)135 adottata il 25 ottobre 2000. Quest’esame ha preso in considerazione le informazioni contenute nel rapporto annuale trasmesso dalle autorità italiane il 17 settembre 2001 (CM/Inf (2001)37), aggiornate sulla base dei dati resi pubblici in Italia in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario nel gennaio 2002. Il Comitato ha preso atto dei progressi realizzati nonché d’un certo numero di questioni in sospeso sulle quali, per ora, non è possibile trarre conclusioni globali definitive. Nella misura in cui le informazioni relative alla giustizia civile, del lavoro ed amministrativa appaiono relativamente incoraggianti, il Comitato ha deciso di riprenderne l’esame nel dicembre 2002, sulla base del nuovo rapporto annuale che le autorità italiane dovranno fornire nell’ottobre 2002. Per quanto riguarda i problemi relativi all’efficacia della giustizia penale, il Comitato ha ritenuto necessario aggiornare l’esame delle misure generali necessarie al giugno 2002, alla luce d’ulteriori informazioni che le autorità italiane dovranno fornire nell’aprile 2002. CONSIGLIO D’EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI - Risoluzione interinale ResDH (2000)135 Durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia. Misure di carattere generale. (adottata dal Comitato dei Ministri il 25 ottobre 2000, durante la 727a riunione dei Delegati dei Ministri) CONSIGLIO D’EUROPA COMITATO DEI MINISTRIRisoluzione interinale ResDH(2000)135 Durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia
Misure di carattere generale
(adottata dal Comitato dei Ministri Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’articolo 46 § 2 (ex articolo 54) e dell’ex articolo 32 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («la Convenzione»), Ricordando che tutte le Alte Parti Contraenti alla Convenzione si sono impegnate a rispettare le sentenze della Corte e le decisioni del Comitato dei Ministri e hanno pertanto l’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarvisi, in particolare attraverso l’adozione di misure di carattere generale che prevengano il verificarsi di nuove violazioni della Convenzione, simili a quelle già riscontrate ; Ricordando che i ritardi eccessivi nell’amministrazione della giustizia rappresentano un pericolo importante, in particolare per il rispetto del principio della preminenza del diritto ; Tenuto conto del considerevole numero di decisioni del Comitato dei Ministri e dell’incessante afflusso di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (« la Corte ») risultanti in condanne dell’Italia per violazione dell’articolo 6 della Convenzione, a causa della durata eccessiva dei procedimenti giudiziari davanti alle giurisdizioni civili, penali ed amministrative ; Ricordando che la questione dell’adozione, da parte dell’Italia, di misure di carattere generale volte ad evitare nuove violazioni della Convenzione di questo tipo si trova all’ordine del giorno del Comitato dei Ministri da quando le sentenze della Corte, negli anni ‘90, hanno sottolineato l’esistenza di seri problemi strutturali nel funzionamento del sistema giudiziario italiano ; Ricordando le informazioni fornite dal Governo italiano sulle misure di carattere generale già adottate per accelerare i procedimenti giudiziari (vedansi le Risoluzioni DH (92) 26, DH (95) 82, DH (97) 336 e le Risoluzioni interinali DH (99) 436 e DH (99) 437) ; Ricordando che nelle ultime due risoluzioni interinali il Comitato aveva deciso di riprendere, al più tardi entro un anno, l’esame della questione dell’efficacia delle misure annunciate dal Governo italiano ai fini della prevenzione di nuove violazioni della Convenzione ; Avendo ripreso questo esame, e notando con soddisfazione che le più alte autorità italiane hanno recentemente manifestato, sia a livello nazionale che di fronte agli organi del Consiglio d’Europa, il loro impegno solenne a trovare finalmente un’effettiva soluzione alla situazione attuale e notando altresì i progressi compiuti nell’attuazione dell’importante riforma del sistema giudiziario italiano, riforma intrapresa allo scopo, in particolare, di trovare soluzioni durature, di garantire una speciale diligenza nel trattamento dei casi più vecchi e che meritino un’attenzione particolare, nonché d’alleviare il carico della Corte ; Notando che le riforme comprendono le seguenti tre linee diverse d’intervento, ovvero : - la profonda modernizzazione strutturale del sistema giudiziario per una migliore efficacia a lungo termine (in particolare attraverso l’introduzione, nella Costituzione italiana, dell’articolo 6 della Convenzione, la razionalizzazione nel riparto delle competenze tra giurisdizioni civili ed amministrative, l’estensione delle competenze del giudice unico, l’istituzione dei giudici di pace e, successivamente, l’ampliamento delle loro competenze anche alle infrazioni penali minori, nuovi meccanismi semplificati di risoluzione delle controversie, la modernizzazione d’un certo numero di regole procedurali) ; - delle misure particolari per trattare i casi pendenti da più tempo davanti alle giurisdizioni civili nazionali o volte all’introduzione di correzioni che, malgrado il loro carattere strutturale, possano già produrre effetti positivi nel breve termine (in particolare la creazione delle sezioni stralcio, formazioni giudiziarie provvisorie composte di giudici onorari ed incaricate di terminare i casi civili pendenti dal maggio 1995, un aumento considerevole degli effettivi dei giudici e del personale amministrativo e due importanti risoluzioni del Consiglio superiore della Magistratura, le quali stabiliscono meccanismi di controllo e speciali direttive per i giudici volte ad evitare ulteriori eccessi di durata dei procedimenti e ad accelerare il trattamento dei casi già oggetto di condanna da parte della Corte europea dei Diritti dell’uomo) ; - la riduzione del flusso di ricorsi alla Corte e l’accelerazione delle procedure d’indennizzo tramite la creazione di una possibilità di ricorso nazionale nei casi di durata eccessiva dei procedimenti (la proposta di legge è stata approvata dal Senato il 28 settembre 2000 e dovrebbe poter essere adottata nel prossimo futuro) ; Riconoscendo che non ci si può attendere che il primo gruppo di misure, mirate ad una riforma strutturale del sistema giudiziario italiano nel suo complesso, producano effetti significativi prima di un ragionevole periodo di tempo, benché i primi segnali di una tendenza positiva siano già visibili sulla base delle statistiche recentemente fornite al Comitato dei Ministri dalle autorità italiane; Notando che certe altre misure, in particolare la creazione delle sezioni stralcio destinate a garantire procedure speciali e più rapide per i casi civili pendenti da più tempo, non sono state pienamente attuate, per quanto il numero di giudici onorari in servizio abbia recentemente raggiunto il 75% del totale inizialmente previsto ; Notando con interesse il carattere innovativo del terzo gruppo di misure le quali, per di più, costituiscono un riconoscimento, sia simbolico che tangibile, a livello nazionale dell’intera e diretta responsabilità delle autorità nazionali per le violazioni della Convenzione causate dagli eccessivi ritardi nell’amministrazione della giustizia, sottolineando tuttavia che la creazione di tale possibilità di ricorso nazionale non esonera in alcun modo dall’obbligo di proseguire con diligenza l’adozione delle misure di carattere generale necessarie per prevenire nuove violazioni ; Concludendo, pertanto, che l’Italia, malgrado i propri innegabili sforzi per risolvere il problema e nonostante l’adozione di diversi tipi di misure, che fanno realmente sperare in un miglioramento della situazione entro tempi ragionevoli, non ha, finora, perfettamente assolto il proprio obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte ed alle decisioni del Comitato dei Ministri nelle quali siano state riscontrate violazioni dell’articolo 6 della Convenzione a motivo della durata eccessiva dei procedimenti giudiziari, - chiede alle autorità italiane, vista la gravità e la persistenza di questo problema: - di mantenere l’alta priorità attualmente data alla riforma del sistema giudiziario italiano e di fare rapidi e visibili progressi nell’attuazione delle riforme, - di continuare lo studio di misure supplementari che potrebbero servire a prevenire in modo efficace nuove violazioni della Convenzione relative alla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari, - d'informare il Comitato dei Ministri con la più grande diligenza a proposito di qualsiasi misura adottata a questo scopo ; - decide di continuare l’esame attento di questo problema sino a quando la riforma del sistema giudiziario italiano non diventi pienamente efficace e sino a quando non sia pienamente confermata l’inversione di tendenza a livello nazionale , - decide, nel frattempo, di riprendere l'esame dei progressi compiuti, almeno su base annuale, alla luce di un rapporto completo presentato ogni anno dalle autorità italiane.
|
|
|