CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA |
(traduzione non ufficiale) PREAMBOLO I
popoli dellEuropa, nel creare tra loro ununione sempre più stretta,
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole
del suo patrimonio spirituale e morale, lUnione si fonda sui valori
indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà; lUnione si basa sul principio di democrazia e sul principio
dello Stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione
istituendo la cittadinanza dellUnione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia. LUnione
contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dellEuropa, nonché
dellidentità nazionale degli Stati membri e dellordinamento dei loro pubblici
poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo
equilibrato e durevole ed assicura la libera circolazione delle persone, dei beni,
dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A
tal fine, è necessario, rendendoli più visibili in una Carta , rafforzare la
tutela dei diritti fondamentali alla luce dellevoluzione della società, del
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La
presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e
dellUnione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare
dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli
Stati membri, dal trattato sullUnione europea e dai trattati comunitari, dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio dEuropa,
nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della
Corte europea dei diritti delluomo. Il godimento di
questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come
pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, lUnione
riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito. CAPO I. DIGNITÀ Articolo 1. Dignità umana La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2. Diritto alla vita 1. Ogni persona ha diritto
alla vita. 2. Nessuno può essere
condannato alla pena di morte, né giustiziato. Articolo 3. Diritto allintegrità della persona 1.
Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica . 2.
Nellambito della medicina e della biologia, devono essere in particolare rispettati
: -
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite
dalla legge, -
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone, -
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti, in quanto tali, una fonte di
lucro, -
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani . Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti Nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere
tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere
costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta
degli esseri umani. Capo II LIBERTÀ Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza Ogni persona ha diritto
alla libertà e alla sicurezza. Articolo 7. Rispetto della vita privata e familiare Ogni
persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale 1.
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della persona interessata o in virtù di un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati
raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di unautorità indipendente. Articolo 9. Diritto di sposarsi e di fondare una famiglia Il
diritto di sposarsi e il diritto di fondare una famiglia sono garantiti secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano lesercizio. Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale
diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di
manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, linsegnamento, le pratiche e losservanza
dei riti. 2.
Il diritto allobiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che
ne disciplinano lesercizio. Articolo 11. Libertà di espressione e dinformazione 1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiere. 2.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni persona ha diritto
alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,
segnatamente nei campi politico, sindacale e civico, il ché implica il diritto di
ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi. 2. I partiti politici a
livello dellUnione contribuiscono ad esprimere la volontà politica dei cittadini
dellUnione. Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca
scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. Articolo 14. Diritto alleducazione 1. Ogni persona ha diritto
alleducazione e allaccesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta
la facoltà di accedere gratuitamente allistruzione obbligatoria. 3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici,
così come il diritto dei genitori di provvedere alleducazione e allistruzione
dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano lesercizio. Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare 1.
Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata. 2. Ogni cittadino o ogni
cittadino dellUnione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi
o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3.
I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli
Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i
cittadini dellUnione. Articolo 16. Libertà dimpresa È
riconosciuta la libertà dimpresa conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali. Articolo 17. Diritto di proprietà 1.
Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato
della proprietà, se non per causa di pubblica utilità, nei casi e nelle condizioni
previsti da una legge e mediante il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. Luso dei beni può essere regolato dalla
legge nei limiti imposti dallinteresse generale. 2. La proprietà
intellettuale è protetta. Articolo 18. Diritto di asilo Il
diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei
rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione 1. Le espulsioni
collettive sono vietate. 2.
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste
un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad
altre pene o trattamenti inumani o degradanti. CAPO III. UGUAGLIANZA Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono
uguali davanti alla legge. Articolo 21. Non discriminazione 1. È vietata, qualsiasi
forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della
pelle, lorigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o qualsiasi altra
opinione, lappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, un
handicap, letà o la tendenza sessuale. 2.
Nellambito dapplicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e
del trattato sullUnione europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica LUnione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica Articolo 23. Parità tra uomini e donne La
parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi , compreso
in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il
principio della parità non osta al mantenimento o alladozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Articolo 24. Diritti del fanciullo 1.
I fanciulli hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere .
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in
considerazione sulle questioni che li riguardano, in funzione della loro età e della loro
maturità. 2.
In tutti gli atti relativi ai fanciulli, siano essi compiuti dalle autorità
pubbliche o dalle istituzioni private, linteresse superiore del fanciullo deve
essere considerato preminente. 3.
Ogni fanciullo ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti
diretti con i due genitori , salvo se ciò sia contrario al suo interesse. Articolo 25. Diritti degli anziani LUnione
riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Articolo 26. Integrazione delle persone disabili LUnione
riconosce e rispetta il diritto delle persone disabili di beneficiare di misure intese a
garantire la loro autonomia, la loro integrazione sociale e professionale e la loro
partecipazione alla vita della comunità. CAPO IV. SOLIDARIETÀ Articolo 27. Diritto dei lavoratori allinformazione e alla consultazione
nellambito dellimpresa Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati,
uninformazione e una consultazione in tempo utile nei casi e
condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 28. Diritto di trattativa e di azioni collettive I
lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per
la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni
persona ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento gratuito. Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque 1.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua
sicurezza e la sua dignità. 2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi
di riposo giornaliero e settimanale, nonché ad un periodo annuale di ferie
retribuite. Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani nel lavoro Il
lavoro minorile è vietato. Letà minima per lammissione al lavoro non può
essere inferiore alletà in cui termina la durata della scuola dellobbligo,
fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al
lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa nuocere alla loro
sicurezza, alla loro salute, al loro sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che
possa mettere a rischio la loro educazione. Articolo 33. Vita familiare e vita professionale 1.
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2.
Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha
diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla
maternità, così come ha il diritto a un congedo di maternità retribuito ed a un
congedo parentale dopo la nascita o ladozione di un figlio. Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale 1.
LUnione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la
malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di
perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e
dalle legislazioni e prassi nazionali. 2.
Ogni persona che risieda o si sposti legalmente allinterno dellUnione
ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali. 3.
Al fine di lottare contro lesclusione sociale e la povertà, lUnione
riconosce e rispetta il diritto allassistenza sociale e allassistenza
abitativa volte a garantire unesistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano
di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e dalle
legislazioni e prassi nazionali. Articolo 35. Protezione della salute Ogni
persona ha il diritto di accedere alla prevenzione in materia sanitaria e di ottenere cure
mediche nelle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Un livello
elevato di protezione della salute umana è garantito nella definizione e nellattuazione
di tutte le politiche ed azioni dellUnione . Articolo 36. Accesso ai servizi dinteresse economico generale LUnione
riconosce e rispetta laccesso ai servizi dinteresse economico generale quale
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che
istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale
dellUnione. Articolo 37. Tutela dellambiente Un
livello elevato di tutela dellambiente ed il miglioramento della sua qualità devono
essere integrati nelle politiche dellUnione e garantiti conformemente al
principio dello sviluppo durevole. Articolo 38. Protezione dei consumatori Un
livello elevato di protezione dei consumatori è garantito nelle politiche dellUnione. CAPO V. CITTADINANZA Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo 1.
Ogni cittadino o ogni cittadina dellUnione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui egli o ella risiede, nelle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento
europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Ogni
cittadino o ogni cittadina dellUnione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui egli o ella risiede, nelle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato. Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione 1.
Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dellUnione. 2. Tale diritto comprende
in particolare: -
il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato
un provvedimento individuale che gli recasse pregiudizio; -
il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei
legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e delle
questioni; -
lobbligo per lamministrazione di motivare le proprie decisioni. 3.
Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle
sue istituzioni, o dai suoi agenti nellesercizio delle loro funzioni, conformemente
ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4-
Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dellUnione in una delle lingue dei
trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Articolo 42. Diritto daccesso ai documenti Ogni
cittadino o ogni cittadina dellUnione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Articolo 43. Mediatore Ogni
cittadino o ogni cittadina dellUnione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al
mediatore dellUnione casi di cattiva amministrazione nellazione delle
istituzioni o degli organi comunitari, con esclusione della Corte di giustizia e del
Tribunale di primo grado nellesercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44. Diritto di petizione Ogni cittadino o ogni
cittadina dellUnione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento europeo. Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno 1.
Ogni cittadino o ogni cittadina dellUnione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al
trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro. Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare Ogni
cittadino dellUnione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, nelle stesse condizioni dei cittadini
di detto Stato. CAPO VI. GIUSTIZIA Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e di accesso ad un tribunale
imparziale Ogni
persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dellUnione siano stati
violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente articolo. Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Il
patrocinio a spese dello Stato è concesso a coloro che non dispongono di mezzi
sufficienti , qualora ciò sia necessario per assicurare leffettività dellaccesso
alla giustizia. Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1.
Ogni accusato è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente accertata. 2.
Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni accusato. Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle
pene 1.
Nessuno può essere condannato per unazione o unomissione che, al momento in
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla
commissione di questo reato, la legge prevede lapplicazione di una pena più lieve,
occorre applicare questultima. 2.
Il presente articolo non ostacola il giudizio e la condanna di una persona colpevole di unazione
o di unomissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi generali riconosciuti dallinsieme delle nazioni. 3.
Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Articolo 50. Diritto di non essere giudicato o punito penalmente due volte per
lo stesso reato Nessuno
può essere perseguito o condannato penalmente per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato nellUnione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge. CAPO VII. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 51. Ambito di applicazione 1.
Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi
dellUnione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati
membri esclusivamente quando essi attuano il diritto dellUnione. Pertanto, essi
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono lapplicazione
conformemente alle rispettive competenze. 2.
La presente Carta non introduce alcuna competenza né alcun compito nuovi per la Comunità
e per lUnione e non modifica le competenze ed i compiti definiti dai
trattati. Articolo 52. Portata dei diritti garantiti 1.
Ogni limitazione allesercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta deve essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di
detti diritti e libertà . Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a
finalità di interesse generale riconosciute dallUnione o allesigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui. 2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari
o nel trattato sullUnione europea si esercitano nelle condizioni e nei limiti
definiti da questi trattati. 3.
Laddove la presente Carta contenga dei diritti corrispondenti a dei diritti garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, il loro significato e la loro portata sono i medesimi di quelli che gli
conferisce la suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al
diritto dellUnione di concedere una protezione più estesa. Articolo 53. Livello di protezione Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei
diritti delluomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito
di applicazione, dal diritto dellUnione, dal diritto internazionale, dalle
convenzioni internazionali delle quali sono parti contraenti lUnione, la Comunità o
tutti gli Stati membri, e in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti delluomo e delle libertà fondamentali, come pure dalle costituzioni degli
Stati membri. Articolo 54. Divieto dellabuso di diritto Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il
diritto di esercitare unattività o compiere un atto che miri alla
distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di
imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla
presente Carta. |
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