Messina, 22 novembre 2003.  Facoltà di Scienze Politiche, Tavola Rotonda. Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed “equa soddisfazione” per violazioni subite: recenti contrasti fra giurisprudenza europea e nazionale.

 
Facoltà di Scienze Politiche  Dipartimento di Studi Internazionali e Comunitari, Inglesi e Anglo-Americani     INTERCENTER
Centro internazionale di ricerche e studi
sociologici, penali e penitenziari 
 


Tavola Rotonda

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed “equa soddisfazione” per violazioni subite: recenti contrasti fra giurisprudenza europea e nazionale

 

Messina, 22 novembre 2003

                                                            1° sessione ore 9,30 -13

                                                            2° sessione ore 15 - 18

Aula Campagna - Facoltà di Scienze Politiche

 

Presiede: Prof .Benedetto Conforti                Università di Napoli

                                                                       già Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

 

Introduce: Prof. Claudio Zanghì                    Università di Roma “La Sapienza”

 

 

Partecipano:

Avv. Luigi Bonanno Feldmann                    Foro di Catania

Avv.to Ivo Braguglia                                   Ministero Affari esteri

Dott. Michele de Salvia                               Consiglio d’Europa, Strasburgo

Avv.to Maurizio de Stefano                        Foro di Roma

Prof. Angela Di Stasi                                  Università di Salerno

Prof. Francesco Durante                            Università di Roma “La Sapienza”

Dott. Adolfo Fiorentino                               Corte d’Appello, Messina

Cons. Aldo Grassi                                       Corte di Cassazione

Prof. Giancarlo Guarino                               Università  di  Napoli

Prof. Umberto Leanza                                 Un. di Roma “Tor Vergata”

Avv.to Antonio Palatiello                              Avvocatura dello Stato

Prof. Massimo Panebianco                          Università di Salerno

Prof. Pasquale Pirrone                                 Università di Catania

Prof. Ornella Porchia                                   Università di Torino

Prof. Rosario Sapienza                                Università  di Catania

            Prof. Augusto Sinagra                                 Università di Roma “La Sapienza”

            Prof. Vincenzo Starace                               Università di Bari

 

            Redazione del documento di sintesi:

Prof.ssa Lina Panella                                      Università di Messina

 

 

Per informazioni

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CONCLUSIONI

Il giorno 22 novembre 2003 si è svolta a Messina, nei locali della Facoltà di Scienze politiche dell’Università  la tavola rotonda dedicata al tema “Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed ‘equa soddisfazione‘ per violazioni subite: recenti contrasti fra giurisprudenza europea e nazionale”, organizzata dalla  Facoltà di Scienze politiche e dall’Intercenter, Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari.

Hanno partecipato alla Tavola rotonda: avv. Luigi Bonanno Feldmann del Foro di Catania, avv. Ivo Braguglia del Ministero Affari esteri,dott. Michele de Salvia del Consiglio d’Europa, Strasburgo, prof.  Angela Di Stasi dell’Università di Salerno, Dott. Adolfo Fiorentino della Corte d’Appello di Messina, Cons. della Corte di Cassazione dott. Aldo Grassi, prof. Giancarlo Guarino dell’Università di Napoli, prof. Umberto Leanza dell’Università di Roma “ Tor Vergata”, avv. Alessandra Mari del Foro di Roma, avv. Antonio Palatiello dell’Avvocatura dello Stato, prof. Massimo Panebianco dell’Università di Salerno, prof. Pasquale Pirrone dell’Università di Catania, Prof. Ornella Porchia dell’Università di Torino, prof. Augusto Sinagra dell’Università di Roma “La Sapienza”, prof. Vincenzo Starace dell’Università di Bari.

La riunione è stata presieduta dal prof. Benedetto Conforti dell’Università di  Napoli, già Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo; la relazione introduttiva è stata svolta dal prof. Claudio Zanghì dell’Università di Roma “La Sapienza”; la redazione del documento di sintesi è stata curata dalla prof. Lina Panella dell’Università di Messina. 

Le considerazioni che si possono trarre dalla maggioranza delle opinioni espresse nel corso dell’ampio dibattito, possono così riassumersi :

Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo il diritto alla durata ragionevole del processo è un diritto fondamentale  previsto dall’art. 6 par.1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, mentre, secondo la Corte di Cassazione italiana non si tratta di un diritto costituzionalmente garantito, ma previsto  soltanto da una legge ordinaria (legge “Pinto”).

Secondo la maggioranza dei presenti, nell’ordinamento internazionale, e  specificamente nel sistema della Convenzione europea, non è legittimo stabilire una gerarchia tra i diritti fondamentali. D’altra parte, il nuovo testo dell’art. 111 Cost. ha sancito espressamente il principio del c.d. processo equo, di cui  la durata ragionevole è un elemento costituente, e la nuova formulazione del titolo V della Costituzione, ed in particolare l’art. 117, stabilendo il rispetto delle norme internazionali pattizie e quindi anche di quelle in esame, ha attribuito alle stesse valore superiore alla legge ordinaria.

La legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), adottata per ridurre i frequenti ricorsi per l’eccessiva durata dei processi, proposti  contro l’Italia innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, impone un obbligo di risultato, fondato sul  riconoscimento     del diritto alla durata ragionevole del processo  e del conseguente diritto ad una “equa riparazione” per  danni patrimoniali e non patrimoniali  derivanti, fra gli altri,  dalla  violazione dell’art. 6 par.1 della Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 2, co. 1°).

Secondo la maggioranza dei partecipanti alla tavola rotonda, l’obiettivo perseguito dalla  legge Pinto non è stato raggiunto: i ricorrenti, infatti, non ottenendo i risultati attesi in sede nazionale, sono costretti a rivolgersi comunque  alla Corte europea, prolungando ulteriormente i tempi. La stessa Corte europea, a seguito di una attenta valutazione del la giurisprudenza italiana,    con la recente   decisione “Scordino” del 27 marzo 2003, ha dichiarato ricevibile un ricorso contro lo Stato italiano, nonostante la Corte di Cassazione non fosse stata preventivamente adita, ritenendo  tale ricorso privo di effetti utili per i ricorrenti e perciò stesso escluso dai ricorsi che debbono essere preventivamente esperiti. 

Secondo la maggioranza dei partecipanti alla tavola rotonda, l’attuale divergenza di interpretazione,  anzitutto con riferimento alla natura del diritto,  può essere composta ove il giudice italiano tenga conto della natura “fondamentale” dello stesso; dell’impossibilità di operare una gerarchia fra diritti umani; delle modifiche  introdotte all’art.111, e segnatamente all’art. 117 della Costituzione che, imponendo il rispetto della Convenzione europea, non consente interpretazioni con questa confliggenti.

  In ordine alla concreta attuazione del diritto e specificamente alla “equa soddisfazione” conseguente alla impossibilità di ripristinare la situazione quale era anteriormente alla violazione, il giudice italiano dovrebbe tener conto che gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono obblighi di risultato e che pertanto questo deve costituire l’obiettivo di qualsiasi interpretazione. Inoltre, nel sistema della Convenzione, come è noto, è stato istituito un organo – la Corte europea – la cui funzione, fra l’altro, è quella di interpretare le norme della Convenzione stessa; l’obbligo del rispetto della Convenzione non consente pertanto interpretazioni difformi da quelle formulate dalla Corte, anche in relazione alla valutazione della equa soddisfazione  per   danni patrimoniali e non patrimoniali.

L’attuazione dei principio interpretativi esposti, consentirebbe di risolvere gli accennati contrasti e di restituire alla legge Pinto la funzione per la quale è stata emanata.

Ad avviso della maggioranza infine, ove tale soluzione, pienamente raggiungibile per via interpretativa della normativa esistente, non dovesse essere    ritenuta attuabile, non rimarrebbe altra soluzione se non un intervento legislativo inteso ad allineare, in maniera esplicita ed inequivocabile, la  richiamata legge “Pinto”  agli obblighi convenzionali così come derivanti, in concreto, dalla interpretazione della Corte europea, istituzionalmente competente a tal scopo.

 

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