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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2004 DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A STRASBURGO. Discorso del Presidente Luzius Wildhaber, del 22 gennaio 2004. |
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(Traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
Udienza solenne della Corte europea dei Diritti
Umani giovedì 22 gennaio 2004
Discorso del Signor Luzius Wildhaber
Signore e Signori Presidenti, Signor Segretario Generale, Eccellenze, cari amici e colleghi, Signore e Signori, Io sono molto felice di quest’occasione annuale che ci consente di incontrarci qui a Strasburgo, per segnare l’inaugurazione del nostro anno giudiziario. Tra gli invitati che ci onorano della loro presenza questa sera, di cui più di quindici Presidenti di Corti supreme e costituzionali, io vorrei salutare in particolare un nostro invitato d’onore, il Signor Antonio Cançado Trindade, Presidente della Corte Interamericana dei Diritti Umani, così come il Signor Vassilios Skouris, che per la prima volta visita Strasburgo nella sua qualità di nuovo Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee. *** Come ogni anno, a me spetta anche questa sera di presentarvi alcuni dei principali messaggi che derivano dalla giurisprudenza dell’anno trascorso. Questa volta, ne ricorderò quattro. Il primo caso che io volevo affrontare concerneva lo scioglimento, disposto dalla Corte costituzionale turca, di un partito politico, il « Partito della Prosperità », al quale era imputato di volere instaurare la “schari’a” ed un regime teocratico. All’unanimità, una Grande Camera della Corte ha concluso per l’assenza di violazione dell’articolo 11 della Convenzione, che protegge la libertà d’associazione. Il caso ha offerto l’occasione alla Corte d’esaminare approfonditamente i rapporti che intercorrono tra la Convenzione e la democrazia, e i partiti politici e la religione. Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato innanzitutto che le libertà di pensiero, di religione, d’espressione e d’associazione garantite dalla Convenzione non potrebbero privare le autorità di uno Stato, di cui un’associazione, attraverso le sue attività, mette in pericolo le istituzioni, del diritto di proteggere queste ultime. Perciò un partito politico i cui responsabili incitino al ricorso alla violenza o propongano un progetto politico che non rispetti la democrazia o che mira alla distruzione di quest’ultima così come al disconoscimento dei diritti e libertà che essa riconosce, non può avvalersi della protezione della Convenzione contro le sanzioni inflitte per questi motivi. Queste sanzioni possono anche, in caso di pericolo sufficientemente dimostrato ed imminente per la democrazia, essere di carattere preventivo. Rilevando che nella fattispecie, il Partito della Prosperità si era segnatamente prefisso lo scopo d’instaurare un regime basato sulla “schari’a”, la Corte ha stimato che quest’ultima era incompatibile con i principi fondamentali della democrazia, siccome risultano dalla Convenzione. In effetti, « la “schari’a”, riflettendo fedelmente i dogmi e le regole divine emanate dalla religione, presenta un carattere stabile ed invariabile. A lei sono estranei i principi quali il pluralismo nella partecipazione politica o l’evoluzione incessante delle libertà pubbliche». Secondo la Corte, « è difficile contestualmente dichiararsi rispettosi della democrazia e dei Diritti Umani e sostenere un regime fondato sulla “schari’a”, che si smarca nettamente dai valori della Convenzione, segnatamente con riguardo alle sue regole di diritto penale e di procedura penale, al ruolo che riserva alle donne nell’ordinamento giuridico ed al suo intervento in tutti i campi della vita privata e pubblica conformemente alle norme religiose ». *** Questa sentenza s’iscrive certamente nel solco delle grandi sentenze attraverso le quali la Corte si adopera per definire i contorni ed i limiti della democrazia e dello Stato di diritto. Nello stesso ordine d’idee, conviene menzionare una decisione resa dalla Corte nel caso Garaudy contro Francia. Il ricorrente impugnava segnatamente la condanna che gli era stata inflitta, per aver contestato i crimini contro l’umanità, in seguito alla pubblicazione di un’opera a carattere negazionista marcato. La Corte gli ha rifiutato la protezione dell’articolo 10 della Convenzione, che protegge la libertà d’espressione, fondandosi sull’articolo 17. Secondo la Corte, non vi è alcun dubbio che contestare la realtà di fatti storici chiaramente accertati, quali l’Olocausto, non rientra nel campo di un lavoro di ricerca storica che possa essere affine ad una ricerca della verità. Un tale modo di procedere ha in fatto come obiettivo di riabilitare il regime nazional-socialista, e, di conseguenza, d’accusare di falsificazione della storia le vittime stesse. L’aver contestato i crimini contro l’umanità appariva dunque come una delle forme più acute di diffamazione razziale contro gli ebrei e d’incitazione all’odio nei loro confronti. La negazione o la revisione di fatti storici di questo tipo rimettendo in discussione i valori fondanti della lotta contro il razzismo e l’antisemitismo sono tali da turbare gravemente l’ordine pubblico. Tali atti sono incompatibili con la democrazia ed i diritti Umani, ed i loro autori mirano incontestabilmente a degli obiettivi del tipo di quelli proibiti dall’articolo 17 della Convenzione. L’opera del ricorrente avendo, nel suo insieme, un carattere negazionista marcato, la Corte ha stimato che andasse contro i valori fondamentali della Convenzione, vale a dire la giustizia e la pace. *** Nell’ultimo anno parimenti, la Corte è stata nuovamente messa a confronto con un’altra grande sfida del nostro tempo, la protezione dell’ambiente, attraverso un caso che metteva in discussione una situazione d’inquinamento da rumore. Nel caso Hatton, i frontisti dell’aeroporto di Heathrow, vicino Londra, avevano impugnato le misure con cui le autorità nazionali avevano deciso di disciplinare i voli di notte nella zona dell’aeroporto. Nella sua sentenza, una Grande Camera della Corte ha ricordato che anche se la Convenzione non riconosce espressamente il diritto ad un ambiente sano e calmo, una questione può tuttavia porsi sotto l’angolo dell’articolo 8, che protegge segnatamente il diritto alla vita privata e familiare, quando una persona patisce direttamente e gravemente a causa del rumore o d’altre forme d’inquinamento, sapendo tuttavia che in questo campo, gli Stati godono di un certo margine di valutazione. La Corte ha ricordato che in un caso come questo, l’articolo 8 esige il rispetto d’un giusto equilibrio tra le persone che patiscono a causa del rumore notturno e quelli, concorrenti, della società nel suo insieme, più particolarmente gli interessi economici che rappresentano per un paese le attività aeronautiche notturne. A tal proposito, la Corte ha stimato che la protezione dell’ambiente deve essere presa in conto dagli Stati quando agiscono nell’ambito del loro margine di valutazione, senza per questo che si giustifichi di prevedere uno statuto speciale o un modo di procedere particolare in favore dei diritti Umani che arrivino alla protezione dell’ambiente. Per contro, il processo decisionale doveva necessariamente comportare la realizzazione d’indagini e di studi appropriati, in maniera da permettere l’instaurazione di un giusto equilibrio tra i diversi interessi concorrenti in gioco. Nella specie, una maggioranza della Corte è giunta alla conclusione che l’articolo 8 non era stato violato, avuto riguardo segnatamente a tutte le misure che erano state prese dall’autorità per attenuare le nocività sonore così come al fatto che queste ultime non avevano intaccato il livello dei prezzi del mercato immobiliare nella regione dell’aeroporto, ciò che permetteva alle persone particolarmente sensibili a queste nocività – circa dal 2 al 3 % della popolazione – di traslocare senza subire una perdita finanziaria. *** Per terminare questo breve sommario, io vorrei affrontare con voi il caso Koua Poirrez contro Francia, un caso in apparenza assai banale, ma che, da solo, riassume molto bene lo stato delle relazioni della Convenzione con il diritto dell’Unione europea e le conseguenze che ne derivano, de lege lata e de lege ferenda. Ecco dunque un ricorrente, di nazionalità della Costa d’avorio, handicappato fisico, che si vede adottato in età adulta da un cittadino francese, senza per ciò acquisire in quest’occasione la nazionalità francese. Egli presenta allora un’istanza di sussidio per adulti handicappati, che fu respinta dall’amministrazione, per ragioni riguardanti la sua nazionalità della Costa d’avorio. Su ricorso del ricorrente, il tribunale competente decide di investire la Corte di Giustizia delle Comunità europee con una questione pregiudiziale riguardante la conformità del diritto francese in subiecta materia con il diritto comunitario, avuto riguardo al fatto che l’istante era discendente diretto di un cittadino dell’Unione europea. La Corte di Giustizia dichiarò il diritto comunitario non applicabile alla fattispecie : il padre adottivo del ricorrente era certamente cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee ma non aveva per questo la qualità di lavoratore migrante, poiché aveva sempre risieduto e lavorato in Francia. Alla luce di questa sentenza di Lussemburgo, tutte le giurisdizioni francesi successivamente adite con i ricorsi del ricorrente respingono la sua istanza di sussidio. Allora quest’ultimo si rivolge alla nostra Corte che, con sentenza del 30 settembre 2003, vale a dire più di tredici anni dopo l’introduzione della domanda del ricorrente, ha concluso per la sussistenza di una discriminazione fondata sulla nazionalità, contraria all’articolo 14 della Convenzione combinato con l’articolo 1 del Protocollo no 1 e gli concede, in via equitativa, 20.000 euro per il danno subito. Quali sono gli insegnamenti che emanano da questo caso ? A dire il vero, essi sono molteplici. Innanzitutto, esso ci dimostra la complementarietà – ma anche la complessità – dei tre livelli giurisdizionali intervenuti in questo caso : la legislazione francese conteneva un elemento di discriminazione che il diritto comunitario si è dimostrato impotente a correggere, non potendo quest’ultimo essere applicabile nella fattispecie ; dunque soltanto alla fine della corsa, a Strasburgo, si è potuto rimediare a questa situazione. Inoltre, questo caso ci pone a confronto con il problema della durata delle procedure in Europa. Come io l’ho ricordato, il ricorrente ha dovuto attendere più di tredici anni prima di averla vinta finalmente a Strasburgo. Sarebbe questa una ragione per considerare la soppressione per il futuro di uno dei protagonisti in questo genere di procedura, al fine di abbreviarne la durata, nell'interesse dei ricorrenti ? No, perché ognuno di questi protagonisti – sia le giurisdizioni nazionali, la Corte di Giustizia o la Corte di Strasburgo – hanno un ruolo chiave da giocarvi. Certamente, nella fattispecie, la Corte di Giustizia non ha potuto che costatare l’inapplicabilità del diritto comunitario ai fatti della causa, ma c’è mancato poco che il diritto comunitario fosse applicabile e che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione se il diritto francese comportasse un elemento di discriminazione contrario al diritto comunitario. Sarebbe stato il caso, per esempio, se il padre adottivo del ricorrente fosse stato tedesco o italiano, invece che francese. Che fare, allora, riguardo a tali termini ? Un primo elemento di soluzione deve senza dubbio venire dalle giurisdizioni nazionali. A tal riguardo, non si può non essere colpiti nel vedere nella specie una giurisdizione nazionale interrogarsi d’ufficio sugli effetti del diritto comunitario – che si è rivelato inapplicabile –, ma non su quelli della Convenzione europea dei diritti Umani, che non solamente era applicabile, ma che era anche violata. Se le giurisdizioni nazionali avessero avuto il riflesso di applicare d’ufficio la Convenzione, il ricorrente non avrebbe dovuto forse attendere più di tredici anni prima di ottenere i sussidi ai quali aveva diritto. Tuttavia, ciò non potrebbe dispensarci dal riformare le procedure in questione, al fine di semplificarle e di abbreviarle ed io affronterò tra un istante la riforma in corso del sistema della Convenzione. Ma io vorrei semplicemente insistere qui perché nelle nostre riflessioni sulle future riforme dei nostri rispettivi sistemi, noi avessimo anche, come ci sollecita il caso Koua Poirrez, una visione globale dei problemi e che noi esaminassimo ormai i meccanismi da riformare tenendo conto della loro complementarità e della loro interdipendenza. *** Come sappiamo, la Conferenza intergovernativa dell’Unione Europea, che doveva aprire la via all’adesione di quest’ultima alla nostra Convenzione, si è conclusa con un insuccesso. Poiché essa costituisce il migliore mezzo per armonizzare le giurisprudenze europee nel campo dei diritti Umani, l’adesione resta necessaria e darà un segnale forte in favore dell’interdipendenza e della coerenza dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali in Europa. E’ chiaro, tuttavia, che quest’insuccesso non rende caduche tutte le ragioni obiettive che militano in favore dell’adesione, di modo che io formulo l’augurio che quest’ultima possa rimanere all’ordine del giorno sia dell’Unione Europea che del Consiglio d’Europa. Noi lo sappiamo, i problemi tecnici e giuridici sono superabili; è dunque soltanto una questione di volontà politica. Sicuramente, la nostra Corte è sovraccarica, ma come io l’ho già detto l’anno scorso in quest’occasione, l’assenza d’adesione non è una soluzione a questo problema. La riforma del meccanismo della Convenzione e l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione sono due problemi distinti, che richiedono ciascuno le loro soluzioni. *** Nella prima parte di quest’allocuzione, io ho desiderato presentarvi un sommario di alcune delle sentenze più importanti rese nel corso dell’anno 2003. Ovviamente, io ho potuto evocare solo un piccolo numero di esse. E’ difficile descrivere la straordinaria diversità dei casi trattati dalla Corte che rende il nostro lavoro così appassionante e, lo devo confessare, così piacevole. Questo è un privilegio del lavoro alla Corte, e noi siamo particolarmente onorati annoverarci tra i suoi membri in questo momento della sua evoluzione. La Corte ha compiuto immensi progressi a decorrere dall’anno 1998, tanto sul piano del perfezionamento delle sue procedure che su quello del miglioramento dei suoi metodi di lavoro e dell’accrescimento della sua produttività. Per la quantità dei casi di cui la Corte è investita e per il numero delle decisioni che essa pronuncia, la nostra Corte non ha pari tra le altre giurisdizioni internazionali. Se siamo oggi indotti ad interrogarci sulla riforma della Convenzione e sull’indipendenza della Corte, è precisamente perché noi abbiamo la convinzione che la nostra giurisdizione ed il sistema della Convenzione devono essere preservati ed evolvere conservando la loro ragione d’essere, la loro efficacia e la loro credibilità, perché noi pensiamo che la Convenzione abbia un ruolo decisivo da svolgere, sia come strumento dell’integrazione europea che come garante dello Stato di diritto e della democrazia in un’Europa allargata. Noi abbiamo desiderato rendere l’inaugurazione dell’anno giudiziario più attraente rispetto al passato, pensando ai nostri invitati che non risiedono a Strasburgo ed in particolare a quelli che hanno percorso delle distanze considerevoli per unirsi a noi. E’ in questa prospettiva che vi proponiamo un programma più intenso del consueto che comprende una colazione in questi locali, nel Palazzo dei Diritti Umani, a cui seguirà un laboratorio informale sulla riforma del sistema della Convenzione. L’organizzazione di quest’avvenimento in un termine molto breve ci servirà in qualche maniera da “test” per studiare la possibilità di preparare nell’avvenire un seminario o una conferenza dal contenuto più ambizioso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Spero di non spingermi troppo avanti dicendo che la nostra riunione di questo pomeriggio è stata un successo che ci inciterà a ripetere l’esperienza l’anno prossimo ampliandola, approfondendola ed aprendola eventualmente a dei relatori, membri o meno della Corte, che potrebbero intervenire su argomenti determinati. Io riserverei la migliore accoglienza alle iniziative di tutti quelli che, nell’ambito delle giurisdizioni nazionali, desiderassero partecipare ad un tale avvenimento e proporre dei temi di discussione. Il laboratorio di questo pomeriggio era consacrato alla riforma del sistema della Convenzione e mi preme ringraziare il presidente del Comitato direttivo, Martin Eaton, di essere venuto a presentarci i risultati dei lavori di questo. Il Comitato direttivo ha ricevuto il mandato di presentare al Comitato dei Ministri un progetto di Protocollo d’emendamento alla Convenzione nel maggio 2004. Ci congratuliamo con gli esperti per gli sforzi considerevoli che essi hanno dispiegato nel compimento della loro missione. La Corte risponderà prima della fine del mese alle ultime proposte che sono state formulate. Io sono persuaso che una riforma riuscita è una riforma che si sforza di superare l’orizzonte immediato per apportare delle risposte ai problemi con cui si scontra oggi la Corte, ma anche a quelli che incontrerà domani. Nello stato attuale, io non penso che noi possiamo considerare che le soluzioni raccomandate offrano delle reali prospettive di futuro e io temo che, anche se noi riuscissimo a realizzare i cambiamenti tutto sommato modesti che sono stati proposti, noi dovremo molto presto darci un nuovo appuntamento in questi luoghi non per dibattere della « riforma della riforma », di cui abbiamo cominciato a discutere ancor prima dell’entrata in vigore del Protocollo no 11, ma della « riforma della riforma della riforma ». La posizione della Corte è stata esposta in un memorandum adottato nello scorso settembre le cui conclusioni possono essere brevemente riassunte. Il meccanismo della Convenzione si confronta con due maggiori difficoltà che riguardano da una parte l’enorme quantità di ricorsi privi d’ogni fondamento che essa riceve e, d’altra parte, il numero considerevole di ricorsi ripetitivi che derivano da disfunzioni strutturali. La Corte desidererebbe risolvere il primo di questi problemi istaurando un meccanismo di filtro separato per i ricorsi futili, il cui funzionamento richiederebbe del reclutamento di un personale supplementare e che permetterebbe di separare quest’attività dalla funzione giurisdizionale messa in campo nei casi sostanziali. Quanto alla seconda difficoltà – i ricorsi ripetitivi – la soluzione considerata consiste nel sistemare la procedura della sentenza « pilota » che permetterebbe alla Corte di economizzare l’esame dei numerosi casi che derivano da un problema interno a carattere strutturale, fin dal momento che essa avesse identificato una situazione di violazione sistematica dei diritti Umani e sviluppato una procedura d’esecuzione accelerata. Il mio primo pensiero è quello di garantire la perennità del meccanismo della Convenzione, beninteso con il diritto di ricorso individuale. Quelli che si oppongono alla riforma delle condizioni di ricevibillità condividono con me questa preoccupazione, ma noi abbiamo dei punti di vista divergenti su quello che costituisce la più grande minaccia per l’esercizio di questo diritto. A mio parere, l’accrescimento inesorabile del numero dei ricorsi, sia quelli irricevibili sia quelli fondati, asfissierà sempre di più il sistema di modo che la grande maggioranza dei nuovi casi non potranno essere esaminati entro un termine ragionevole e si vedranno per questo fatto privati d’ogni utile effetto. Io continuo a pensare che, tra le differenti misure che devono essere adottate, la riduzione del numero di casi che meritano un processo giurisdizionale nella pienezza del contraddittorio che sfocia in una decisione motivata è essenziale, senza di che il diritto di ricorso individuale rischia di divenire largamente illusorio. La Corte deve almeno avere la possibilità di privilegiare i casi che sollevano le questioni più importanti, cioè quelli che, in un modo o nell’altro, hanno delle ripercussioni sul più grande numero di persone soggette alla giurisdizione così quelli che comportano le allegazioni più gravi. E’ inaccettabile che delle doglianze che accertino violazioni massicce dei diritti Umani della più estrema gravità siano trattate solamente all’esito di quattro, cinque, sei anni o più. Questo problema non è stato mai risolto. Io concluderò sulla questione della riforma rilevando che la Corte considera unanimemente l’istituzione di un organo di filtro separato ed il riconoscimento formale della procedura della sentenza « pilota » come gli elementi essenziali d’ogni soluzione a lungo termine. Anche se la mia posizione non rappresenta l’unanimità all’interno della Corte, io considero a titolo personale che dovremmo andare ancora più lontano e reputo che sarebbe intellettualmente disonesto da parte mia il tacere il mio sentimento a tale proposito. *** La riforma del sistema della Convenzione ha per obiettivo di assicurarle un’effettività ottimale a tutti i livelli, tanto negli Stati contraenti che a Strasburgo, per permettergli di rafforzare lo Stato di diritto e la democrazia. L’effettività delle garanzie riconosciute dalla Convenzione riposa in primo luogo su di un sistema giudiziario efficace fondato su questi due principi fondamentali. L’esistenza di un potere giurisdizionale indipendente e libero da ogni influenza è una componente primordiale dello Stato di diritto e della democrazia. Le condizioni di quest’indipendenza sono ben conosciute. Si tratta della trasparenza delle procedure di designazione, dell’inamovibilità, della separazione dei poteri, della protezione contro ogni pressione o ingerenza esterna e della sistemazione di una copertura sociale adattata. Una giurisdizione internazionale deve essere esemplare nella materia. Essa deve non solamente essere perfettamente indipendente riguardo alle Parti contraenti, che sono d’altronde chiamate a comparire davanti a lei, ma anche essere percepita come tale. E’ dunque assolutamente necessario fissare con rigore i principi stretti che reggono le sue attività. Ciò vale per la nostra Corte come per la Corte interamericana, la futura Corte africana e la Corte penale internazionale così come per la Corte europea di Giustizia e quella dell’AELE, tutte due essendo rappresentate questa sera dai loro rispettivi presidenti, e per tutti gli altri organi giurisdizionali internazionali. L’assenza d’ogni disposizione in materia di regime delle pensioni costituisce un’anomalia flagrante nei lavori che hanno preceduto l’entrata in vigore del Protocollo no 11. Se nessuna giurisdizione internazionale o anche interna ha omesso di prevedere un regime delle pensioni per i suoi giudici, è perché dappertutto è riconosciuto che l’indipendenza della magistratura ha per corollario l’obbligazione di proteggere i giudici certamente in pendenza della durata delle loro funzioni ma anche dopo che essi non esercitino più, per evitare loro di dipendere finanziariamente da altri alla fine di tali funzioni. Nella situazione attuale, un giudice che lascia la Corte può trovarsi senza alcun reddito e dipendere interamente dalla benevolenza di un governo agli occhi del quale doveva essere percepito come indipendente quando egli sedeva nella Corte. Questo sistema non è soddisfacente ed appare totalmente all’opposto di quello che avviene in tutte le altre giurisdizioni internazionali. Noi abbiamo difeso questa posizione davanti i Delegati dei Ministri e io sono certo, stanti le loro reazioni, che noi giungeremo ad una soluzione positiva nei prossimi mesi. Noi dobbiamo assolutamente giungervi. Io posso beninteso attestare l’indipendenza di tutti i miei colleghi giudici e certificare che essi decidono in piena libertà di spirito, senza temere né favorire nessuno. Ma un giudice privato della pensione è un giudice potenzialmente vulnerabile. *** Il nuovo quadro procedurale del processo giurisdizionale internazionale messo in campo dal Protocollo no 11 nasconde un’altra falla che conviene colmare affinché la Corte sia perfettamente indipendente sul piano operativo e che non appaia come tale agli occhi del mondo esterno. Il meccanismo della Convenzione è un’emanazione del Consiglio d’Europa, i membri della cancelleria della Corte appartengono al Consiglio d’Europa ma essi devono rendere conto alla Corte. Tenuto conto degli imperativi che risultano dall’autonomia operativa della Corte, dei principi di buona gestione e delle disposizioni espresse della Convenzione, sarebbe auspicabile che le questioni legate all’organizzazione della cancelleria ed allo statuto del suo personale – segnatamente le modalità della sua nomina e le procedure disciplinari di cui questo può essere oggetto– rientrassero nella competenza esclusiva della Corte. Ciò che ci manca per evitare le controversie inutili, è una regolamentazione costruita sul modello in uso in tutte le altre Corti internazionali che definisse la posizione della Corte in seno al Consiglio d’Europa in maniera che siano garantite sia l’indipendenza del suo funzionamento sia la carriera dei suoi funzionari nell’ambito dell’organizzazione madre. Gli emendamenti al regolamento sui quali lavora il comitato permanente del Regolamento della Corte devono permetterci di giungere a questo risultato. Dopo che saranno stati adottati dall’Assemblea plenaria della Corte, noi li sottoporremo al Comitato dei Ministri chiedendogli di trarne le conseguenze amministrative e di rifletterle nella regolamentazione pertinente del Consiglio d’Europa. Si tratta qui d’una evoluzione essenziale per la Corte che le permetterà di affermarsi e di definirsi più chiaramente come organo giurisdizionale in seno al Consiglio d’Europa. La situazione attuale è dovuta a delle ragioni storiche che erano legittime ma che oggi non hanno più valore. Questa anomalia deve scomparire. Sarebbe erroneo pensare che il Consiglio d’Europa uscirebbe indebolito da una tal evoluzione. Anzi al contrario, esso si rafforzerebbe elevando la sua istanza giudiziaria allo stesso livello delle sue omologhe delle altre organizzazioni internazionali e ne guadagnerebbe in credibilità aumentando quella del suo organo giurisdizionale pienamente indipendente, la Corte europea dei Diritti Umani. La Corte conta sulla comprensione ed il sostegno di tutti i protagonisti del Consiglio d’Europa per mettere in campo rapidamente e serenamente le riforme statutarie che s’impongono per quanto concerne i giudici e la cancelleria. **** Signore e Signori, cari amici, è tempo di concludere. Io vorrei farlo su una nota più poetica, che ci ricorda il senso di tutti i nostri sforzi, recitandovi due massime tratte dal Digesto delle vallate neutrali di Andorra (Manual digèdellas valls neutras de Andorra), che fu redatto nel 1748 da un giurista chiamato Antoni Fiter i Rossell e divenne un’ opera fondatrice della politica di Andorra. La prima è la seguente : « Consacrare alla giustizia grande amore e venerazione, ed adoperarsi ad insediarne il regno glorioso nelle Vallate, perché essa è il fondamento della loro salvaguardia. » A quelli che si chiedessero come perseguire questo nobile obiettivo, la seconda massima fornisce la seguente risposta : « Dare man forte alla giustizia ed aiutarla con le proprie forze e denari quando è necessario, tutto il beneficio ne ridonderà sulla terra. » **** E’ per me un gran piacere ed un onore accogliere questa sera tra noi l’eminente Presidente della nostra omologa della Costa Rica con cui intratteniamo da molto tempo delle relazioni fruttuose fondate su di uno scambio regolare di informazioni di cui beneficiamo reciprocamente e che ci permette di seguire le evoluzioni della giurisprudenza delle nostre rispettive giurisdizioni e di cui c’ispiriamo l’una l’altra. Caro presidente, caro Antonio (Cançado Trindade Presidente della Corte Interamericana dei Diritti Umani, n.d.r.), voi veramente non avete bisogno che io vi presenti a questa assemblea. Voi siete da molto tempo come a casa vostra a Strasburgo ed i numerosi amici che voi ritrovate questa sera si rallegrano tanto quanto me che voi vi siate liberato per il tempo di un colloquio con noi che stringerà sempre più gli stretti legami che esistono tra le nostre due Corti. |
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