Parlamento
europeo
Testi approvati dal Parlamento
Edizione provvisoria : 15/01/2003
Situazione dei diritti
fondamentali nell'Unione europea (2001)
Risoluzione del Parlamento
europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2001)
(2001/2014(INI))
Il
Parlamento europeo,
- viste le
proposte di risoluzione presentate da:
a) Cristiana
Muscardini sulla dotazione di elenchi ufficiali di traduttori agli uffici di
polizia giudiziaria degli Stati membri (B5-0677/2001),
b) Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice Bigliardo,
Sergio Berlato, Antonio Mussa, Nello Musumeci, Mauro Nobilia, Adriana Poli
Bortone e Francesco Turchi sulla prestazione di cure mediche urgenti ed
essenziali a cittadini di paesi terzi sul territorio dell'Unione
(B5-0678/2001),
- viste le sue
precedenti relazioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo
nell'Unione europea, in particolare la propria risoluzione del 5 luglio 2001(1)
che ha dato il via una nuova impostazione, inclusa la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea come quadro di riferimento,
- visti gli
articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,
- vista la terza
relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo nel 2001, adottata dal
Consiglio 'Affari generali' l'8 ottobre 2001(2),
- viste le
conclusioni dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC)
e le risoluzioni di questo Parlamento sul tema, in particolare la
raccomandazione del 16 maggio 2001 sulla posizione dell'Unione europea nella
Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la
xenofobia e altre forme connesse di intolleranza(3),
- viste le
sentenze della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti
dell'uomo,
- viste le
convenzioni internazionali al riguardo e, in particolare, le conclusioni
pubblicate nel 2001 dei comitati di vigilanza delle principali convenzioni
delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa(4),
- viste le
relazioni di ONG internazionali ed europee che si occupano dei diritti
dell'uomo,
- visti i rapporti
sui paesi dell'Unione adottati nel 2001 dalla Commissione europea contro il
razzismo e l'intolleranza in seno al Consiglio d'Europa(5),
- vista
l'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo il 17 aprile 2002
sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
- visto
l'articolo 163 del suo regolamento,
- visti la
relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i diritti della
donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni
(A5-0451/2002),
Introduzione
1. ricorda che
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea costituisce la sintesi
dei valori fondamentali sui quali si basa l'Unione e alla quale fanno
ripetutamente riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 29
del Trattato UE, ovvero la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia;
2. ritiene
pertanto che, in seguito alla proclamazione della Carta, spetti alle
istituzioni dell'Unione europea prendere le iniziative necessarie
all'esercizio del loro ruolo di vigilanza sul rispetto dei diritti
fondamentali negli Stati membri in relazione agli impegni assunti con la
firma del Trattato di Nizza il 27 febbraio 2001, in particolare per quanto
concerne il nuovo articolo 7, paragrafo 1;
3. ritiene che
sia compito essenziale del Parlamento europeo verificare il rispetto dei
diritti fondamentali sia da parte delle istituzioni e degli organi
dell'Unione - anche in applicazione dell'articolo 58 del regolamento - sia
da parte degli Stati membri, in conformità dei trattati e dell'articolo 108
del regolamento;
4. ritiene che
la relazione annuale del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti
dell'uomo nell'Unione europea potrebbe rivestire maggiore importanza se
fosse preparata con professionalità e maggiormente coordinata con le
attività esterne del Parlamento europeo in materia di diritti dell'uomo e se
fosse rafforzato il potere di controllo del Parlamento europeo nei confronti
della Commissione e del Consiglio; chiede che la relazione annuale sia
adottata ogni anno, al più tardi durante la tornata di luglio;
5. raccomanda
di inserire la relazione sul rispetto dei diritti fondamentali nell'UE nella
procedura di allarme prevista dagli articoli 6 e 7 del trattato UE,
attribuendo alla commissione competente nel merito il compito permanente di
controllare il rispetto della Carta, compito al quale sono associate le
altre commissioni interessate che nel corso dell'anno le trasmettono tutte
le loro osservazioni;
6. ritiene che
spetti in particolare al Parlamento europeo, in virtù del ruolo conferitogli
dal nuovo articolo 7, paragrafo 1 del trattato di Nizza, e alla sua
commissione competente, vigilare, in cooperazione con i Parlamenti nazionali
e i Parlamenti dei paesi candidati, sul rispetto dei diritti enunciati nei
capitoli della Carta da parte delle istituzioni europee e degli Stati
membri;
7. accoglie
positivamente il fatto che il 16 ottobre 2002 la Commissione abbia creato la
Rete di esperti in materia di diritti fondamentali e invita la Commissione a
presentare al Consiglio e al Parlamento europeo la relazione elaborata dalla
suddetta rete sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e
negli Stati membri, sulla scorta di materiale pluridisciplinare, ciò
dovrebbe permettere al Parlamento di disporre di una valutazione
dell'attuazione di ciascuno dei diritti enunciati nella Carta, tenendo conto
dei cambiamenti intervenuti nel diritto nazionale, nella giurisprudenza
delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo, nonché della giurisprudenza
rilevante delle corti costituzionali e di altro tipo degli Stati membri;
8. ritiene che
la Commissione abbia respinto la proposta di istituire un'Agenzia europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (EU Human Rights Monitoring
Agency) sulla base di argomenti insufficienti; auspica che tale proposta
sia mantenuta all'ordine del giorno e invita la Commissione ad esaminare in
quale modo la Rete di esperti in materia di diritti dell'uomo potrebbe
trasformarsi in un osservatorio di questo tipo;
9. si compiace
della decisione della Commissione (SEC(2001) 380/3 del 13 marzo 2001) di
verificare previamente la compatibilità delle proposte legislative e delle
altre decisioni con la Carta dei diritti fondamentali e di stabilirlo in una
clausola speciale; invita la Commissione a presentare al Parlamento un
prospetto in cui figuri il numero di progetti di proposte legislative e
altre decisioni che attualmente contengono una tale clausola e la
percentuale che rappresentano sul totale delle decisioni;
10. rinnova la
richiesta alla Convenzione Europea e di inserire la Carta dei diritti
fondamentali nel progetto di costituzione dell'Unione;
11. si
compiace dell'intenzione del Consiglio di migliorare il coordinamento tra la
politica interna ed esterna dell'Unione europea in materia di diritti
dell'uomo e di esaminare lo sviluppo di strumenti e prassi a tal fine
(Consiglio 'Affari generali' del 25 giugno 2001) ma esprime preoccupazione
per il fatto che, a tutt'oggi, questa intenzione non abbia trovato
attuazione; invita il Consiglio a informarlo al riguardo entro il 1º luglio
2003;
12. esorta gli
organi competenti del Parlamento europeo a realizzare rapidamente
miglioramenti pratici per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento
reciproco tra le commissioni parlamentari che si occupano dei problemi dei
diritti dell'uomo all'interno e all'esterno dell'Unione europea, in
particolare per chiarire quale commissione si occuperà dei diritti umani nei
paesi candidati;
13. esorta la
Commissione e il Consiglio a non limitare i forum annuali in cui si discute
dei diritti dell'uomo e dei diritti del cittadino (destinati a garantire una
maggiore continuità al dialogo con le ONG) alle questioni dei diritti
dell'uomo all'esterno dell'UE ma a trattare altresì questioni interne
all'UE, facendo emergere temi trasversali; chiede agli organi competenti del
Parlamento europeo di appurare in quale modo possa essere rafforzata la sua
partecipazione a questi incontri (e alla preparazione degli stessi) ai fini
di un effettivo miglioramento dell'efficacia;
14. invita tutti gli
Stati membri a recuperare il ritardo accumulato nel rispetto degli impegni
assunti per quanto riguarda le relazioni da presentare sull'attuazione delle
convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo(6)
ai relativi comitati di sorveglianza (monitoring bodies) delle Nazioni
Unite; chiede al Consiglio e alla Convenzione Europea di accordare, nella
formulazione di una politica europea in materia di diritti dell'uomo,
maggiore importanza all'obbligo degli Stati membri di rispettare le
convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo;
15. rivolge un
appello agli Stati membri affinché - qualora non lo avessero ancora fatto -
recuperino i ritardi accumulati nell'assolvimento dell'obbligo di presentare
relazioni alle commissioni competenti del Consiglio d'Europa;
16. ricorda
che la democrazia è basata sul pieno rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, sulla piena applicazione del principio di legalità e
sullo stato di diritto; invita quindi gli Stati membri e le istituzioni
dell'Unione europea a migliorare il pieno rispetto dei dettami dei trattati
internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare la CEDU e i relativi
protocolli, assieme alle rispettive costituzioni e leggi;
Capo I:
Dignità
Diritto alla vita
17. plaude
all'abolizione della pena capitale da parte dell'Irlanda ed esorta la Grecia
ad eliminare tutti i casi in cui tale pena è ancora prevista, al fine di
adempiere agli obblighi in materia di diritti dell'uomo che incombono ad
ogni Stato membro;
18. raccomanda
che il Belgio, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'ITALIA e
il Lussemburgo ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite per
la prevenzione degli attentati terroristici e che il Belgio, la
Germania, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, l'ITALIA, il
Lussemburgo e il Portogallo ratifichino la Convenzione delle Nazioni
Unite per la repressione dei finanziamenti al terrorismo;
19. ribadisce
il suo rifiuto incondizionato e la sua condanna assoluta del terrorismo, che
nega il diritto umano più fondamentale, il diritto alla vita, in qualunque
forma esso si manifesti e indipendentemente dal fatto che esso trovi origine
o che si manifesti all'interno o all'esterno delle frontiere dell'Unione;
20. ribadisce
che tutte le ideologie sono legittime, purché si manifestino attraverso
canali democratici; esprime pertanto la sua repulsione nei confronti delle
organizzazioni terroriste che minacciano e uccidono persone perché rivestono
cariche elettive o militano in determinati gruppi politici;
21. ribadisce
che il terrorismo causa danni irreparabili ed enormi sofferenze alle vittime
e ai loro familiari, e accoglie quindi con soddisfazione ed esige l'adozione
di misure che tengano in considerazione le speciali circostanze in cui essi
si trovano;
22. afferma
che, avendo il terrorismo per obiettivo la destabilizzazione dello Stato di
diritto, le politiche volte alla sua prevenzione e repressione devono mirare
in via prioritaria al mantenimento e al rafforzamento dello Stato di diritto
e della democrazia;
23. ribadisce
il proprio sostegno alle misure di lotta contro il terrorismo e ricorda che
esse devono essere adottate nell'ambito dei limiti definiti dallo Stato di
diritto e nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà pubbliche;
24. sottoscrive pienamente gli 'Orientamenti in materia di diritti
dell'uomo e lotta contro il terrorismo' adottati dal Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa l'11 luglio 2002;
25. esprime
preoccupazione per gli effetti nocivi, già riscontrati, sui diritti
fondamentali delle misure adottate per combattere il terrorismo;
26. rivolge un
appello agli Stati membri affinché, nella lotta al terrorismo, non violino
in alcun modo i diritti fondamentali e ne combattano ogni restrizione;
27. raccomanda
che gli Stati membri introducano una clausola di revisione nella propria
legislazione contro il terrorismo, che preveda l'obbligo di procedere a una
valutazione e/o revisione dei testi di legge dopo un ragionevole periodo di
tempo;
28. esorta la
Commissione e il Consiglio ad elaborare nel 2003 un quadro d'insieme delle
misure adottate dagli Stati membri dopo l'11 settembre 2001 e a
trasmetterglielo congiuntamente a una valutazione esplicita della loro
eventuale incompatibilità con i diritti fondamentali;
Proibizione della tortura e dei trattamenti inumani
29. ricorda
che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali sancisce che 'nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti' ed esige il rigoroso rispetto di tale articolo in tutti gli
Stati membri;
30. constata
con preoccupazione che già da anni in quasi tutti gli Stati membri gli abusi
della polizia e di altre forze dell'ordine e la situazione intollerabile in
alcuni commissariati di polizia e carceri costituiscono un tema ricorrente
delle relazioni sui diritti dell'uomo;
31. ritiene
che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi in materia, in
particolare:
- investigando
completamente tutti i casi di abuso e particolarmente i decessi di persone
detenute in custodia nelle stazioni di polizia, nelle prigioni o durante la
traduzione in carcere, e punendo adeguatamente i perpetratori;
- migliorando la formazione dei funzionari di polizia e delle altre forze
dell'ordine nonché del personale carcerario;
- procedendo allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri,
favorendo lo scambio di opinioni fra i partner europei ed organizzando
scambi fra il personale penitenziario dei diversi Stati membri;
- adeguando le strutture carcerarie alle esigenze dei tempi moderni,
prevedendo adeguate possibilità di ricevere assistenza medica e giuridica;
prestando particolare attenzione ai detenuti vulnerabili, segnatamente le
donne, come posto in rilievo dai casi di violenza carnale e intimidazioni;
- non limitando il diritto alla vita privata e familiare più di quanto sia
strettamente necessario, ma creando le condizioni necessarie per il rispetto
della vita privata;
- imponendo pene alternative per far fronte al problema della
sovrappopolazione nelle carceri;
- promuovendo regimi di sanzioni amministrative e/o pecuniarie per i reati
minori, favorendo pene alternative, ad esempio il lavoro di pubblica
utilità, sviluppando nella misura del possibile i regimi di carceri aperte o
semiaperte, ricorrendo al congedo condizionale;
- istituendo programmi specifici di reinserimento dei detenuti nella
società civile,
- istituendo un organo indipendente che possa investigare sulle violazioni
dei diritti dell'uomo e proporre soluzioni per migliorare la situazione;
- garantendo che nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sia
disponibile sufficiente personale esperto e
- limitando quanto più possibile la detenzione, anche nell'ambito della
procedura di espulsione ed evitando in ogni modo la detenzione di bambini,
salvo in casi del tutto eccezionali;
32. prende
atto con preoccupazione della relazione di Amnesty International e della
Federazione internazionale di Helsinki per i diritti umani dal titolo
'Grecia: maltrattamento, uccisioni e impunità' e condivide l'opinione
secondo la quale le gravi violazioni dei diritti umani in uno Stato membro
non sono di esclusiva responsabilità di quel paese ma devono anche
adeguatamente riguardare tutta la UE;
33. ritiene
che il perdurare nel tempo e la gravità di questa problematica tocchino il
cuore della comunità di valori che l'Unione europea vuole rappresentare, ma
constata che gli attuali trattati offrono poco margine di manovra;
34. raccomanda
che la Convenzione europea esplori le possibilità esistenti in questo ambito
di giungere a una regolamentazione e un processo decisionale più efficaci a
livello dell'UE;
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
35. raccomanda
che l'Austria, il Belgio, la Germania, la Danimarca, la Finlandia, la
Francia, la Grecia, l'ITALIA, l'Irlanda, il Lussemburgo, i
Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito ratifichino la
Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato
e il relativo Protocollo sulla tratta degli esseri umani;
36. raccomanda
che la Germania, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi
Bassi, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito ratifichino il Protocollo
delle Nazioni Unite contro l'impiego dei minori nei conflitti armati;
37. plaude
all'adozione da parte del Consiglio nel luglio 2002 della decisione quadro
2002/629/GAI, presentata dalla Commissione, sulla lotta al traffico di
esseri umani(7)
e invita gli Stati membri a recepirla senza indugio nel diritto nazionale,
nonché ad adottare la proposta di direttiva del Consiglio sui permessi di
residenza a breve termine rilasciati alle vittime del favoreggiamento
dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le
quali cooperino con le autorità competenti(8)
non appena il Parlamento avrà espresso la propria posizione in materia;
38. chiede
agli Stati membri e, in particolare, alla Grecia di sviluppare e attuare una
politica equilibrata di prevenzione e lotta contro tutte le forme di tratta
degli esseri umani ed in particolare delle donne, non solo concentrandosi
sul perseguimento degli autori del reato, ma anche sulla protezione e la
riabilitazione delle vittime e in cui non sia esaminata solo la tratta degli
esseri umani ai fini della prostituzione, ma anche per altre forme di lavoro
coatto e sfruttamento;
39. rileva che
ogni anno circa mezzo milione di donne originarie dell'Europa centrale e
orientale vengono trasportate nell'Unione europea per essere vendute sul
mercato della prostituzione; esorta pertanto gli Stati membri ad agire con
determinazione contro la tratta degli esseri umani rafforzando l'impegno
delle forze di polizia, delle autorità giudiziarie e dei servizi sociali e
cooperando intensamente con i paesi candidati e altri paesi limitrofi
all'Unione europea;
40. considera
essenziale intensificare gli sforzi volti a combattere l'immigrazione
clandestina visto che, molto spesso, essa rappresenta una fonte di
manodopera priva di diritti e soggetta ad inaccettabili condizioni di
impiego e di sfruttamento;
41. chiede al
Consiglio di completare il processo decisionale sulla proposta di decisione
quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini
e la pornografia infantile(9);
Capo II:
Libertà
Libertà di pensiero, di coscienza e di culto
42. chiede
alla Grecia di riconoscere senza riserve il diritto all'obiezione di
coscienza al servizio militare senza necessità di addurre motivi religiosi,
di istituire forme alternative all'obbligo di leva la cui durata non sia
superiore a quella del servizio militare e di rilasciare immediatamente
coloro che scontano pene detentive per questo motivo;
43. nota che a
titolo dell'articolo 6 della Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), i firmatari debbono
prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per
sopprimere tutte le forme di traffico e di sfruttamento della prostituzione
femminile;
44. deplora le
sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni
pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova,
come la libertà di espressione, la libertà di circolazione, il diritto alla
difesa, il diritto all'integrità fisica;
45. ricorda la
propria raccomandazione del 12 dicembre 2001 al Consiglio concernente uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la sicurezza in occasione delle
riunioni del Consiglio europeo e di eventi analoghi(10)
e raccomanda agli Stati membri di evitare un uso sproporzionato della forza
e di dare istruzioni alle forze nazionali di polizia perché controllino la
violenza e tutelino i diritti individuali anche in occasione di
assembramenti in cui perturbatori violenti si confondono con cittadini
pacifici, rispettosi della legge; ritiene che le forze nazionali di polizia
dovrebbero obbligatoriamente evitare l'uso di fucili e uniformarsi alla
raccomandazione ONU su un uso proporzionato della forza e al codice etico di
attuazione del Consiglio d'Europa; rileva in
particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001,
il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito
delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in
ITALIA per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o
punizioni disumane o degradanti (Articolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea);
46. invita gli
Stati membri a garantire il pluralismo religioso attraverso la parità di
trattamento di tutte le religioni e a far sì che i punti di vista religiosi
e laici vengano rispettati e possano essere espressi su un piano di parità;
47. raccomanda agli
Stati membri di combattere le attività illegali di cosiddette sette che
minacciano l'integrità fisica o mentale degli individui nonché, così
facendo, di rispettare i principi dello stato di diritto e di applicare le
procedure normali del diritto penale e civile, in linea con le opinioni
espresse dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa(11);
48. ritiene
che anche la libertà di non aderire più a una religione o a un'ideologia e
di lasciare la relativa comunità religiosa debba rientrare tra le libertà
fondamentali e che questo diritto, ove necessario, debba essere attivamente
tutelato dalle autorità;
49. invita gli
Stati membri a garantire che tale libertà non violi l'autonomia delle donne
e il principio di parità tra uomini e donne e che sia esercitata nel
rispetto del requisito della separazione fra Stato e Chiesa;
Libertà
di espressione e di informazione, diritto alla vita privata, protezione dei
dati di carattere personale e accesso ai documenti
50. raccomanda
all'Unione di dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante che offra,
nei settori attinenti al secondo e terzo pilastro, garanzie equivalenti a
quelle previste dalla direttiva 95/46/CE(12)
in materia di protezione dei dati di carattere personale; è preoccupato per
il contenuto della direttiva 2002/58/CE(13)
che prevede la possibilità di conservare i dati relativi alle comunicazioni
elettroniche ('data retention') e raccomanda nuovamente l'adozione di misure
per tutelarsi dai sistemi extralegali di intercettazione delle
comunicazioni;
51. chiede al
Belgio, alla Danimarca e all'Irlanda di firmare e di ratificare la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera del 5
maggio 1989; chiede alla Grecia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e alla
Svezia di ratificare questa convenzione e chiede ai paesi soprammenzionati
nonché al Portogallo di firmare e, rispettivamente, ratificare il protocollo
che modifica tale convenzione del 1º ottobre 1998;
52. chiede
agli Stati membri di garantire la libertà d'opinione e di espressione
pubblica delle idee, presupposto essenziale di ogni politica di salvaguardia
dei diritti fondamentali;
53. raccomanda
agli Stati membri di garantire effettivamente la libertà di investigazione e
il diritto al segreto professionale dei giornalisti (il diritto dei
giornalisti di non rivelare le proprie fonti), ove necessario modificando la
legislazione;
54. chiede ai
membri dei governi e ad altri politici negli Stati membri di fare del
plusvalore democratico di una stampa libera la propria bandiera e di
astenersi da dichiarazioni pubbliche tendenti a limitare o a influenzare la
libertà e l'indipendenza dei giornalisti;
55. respinge
categoricamente ogni forma di violenza, intimidazione o minaccia che possa
condizionare il libero esercizio della professione giornalistica; chiede
pertanto a tutti gli Stati di rispettare e difendere il diritto alla libertà
di opinione e di espressione e ribadisce la propria solidarietà a quei
giornalisti che sono vittime di attentati per non essersi piegati e aver
esercitato liberamente tale diritto;
56. raccomanda
agli Stati membri di vigilare sulle interferenze di natura politica che
esistono nei confronti degli organi di stampa ed informazione, al fine di
non vederli spartiti su base puramente politica, per il mero fine di
utilizzarli contro gli avversari politici;
57. raccomanda
agli Stati membri di vigilare sui (quasi) monopoli o sulle concentrazioni
molto grandi di mezzi di comunicazione audiovisivi e scritti e raccomanda
agli Stati membri in cui non esistono ancora organismi indipendenti di
(auto) regolamentazione di istituirli, al fine di lottare efficacemente
contro ogni deriva antidemocratica, preservare la diversità culturale,
nonché garantire la qualità e la pluralità dei programmi e il libero accesso
a tutti;
58. sottolinea
che bisogna controllare la costituzione di monopoli di fatto non solo usando
indicatori economici ma anche in relazione al rispetto dei diritti
fondamentali e in particolare della libertà di espressione di cui
all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e
all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali; è preoccupato per la situazione in
ITALIA dove gran parte dei media e del mercato della pubblicità è
controllato - in forme diverse - dalla stessa persona; ricorda che una tale
situazione potrebbe costituire una grave violazione dei diritti fondamentali
a norma dell'articolo 7 del trattato UE, modificato dal trattato di Nizza,
59. rammenta il
regolamento (CE) n. 1049/2001(14)
relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle Istituzioni e invita la
Commissione, il Consiglio e il proprio Segretariato a garantire il rispetto
di tale regolamento e del suo spirito, assicurando che si traduca in una
maggiore trasparenza e accessibilità per il pubblico; esorta l'Unione
europea ad attuare tale regolamento in uno spirito di trasparenza, ad
applicare le deroghe e le clausole di trattamento speciale per i documenti
riservati soltanto in caso di assoluta necessità e ad adottare quanto prima
uno strumento che assicuri la conformità delle regole che disciplinano
l'accesso ai documento delle agenzie e degli organismi dell'Unione europea
al regolamento in questione;
Diritto
di asilo e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
60. ribadisce
i suoi numerosi appelli al Consiglio affinché acceleri l'adozione di una
politica comune dell'Unione europea in materia di asilo fondata sul
principio di umanità e sul rispetto delle convenzioni internazionali e
sottolinea a tale proposito che il rispetto dei diritti dell'uomo deve
essere e rimanere la premessa insindacabile;
61. raccomanda
l'adozione e l'applicazione da parte dell'Unione europea e degli Stati
membri di una politica ambiziosa di integrazione dei cittadini di paesi
terzi, basata sul principio di antidiscriminazione;
62. raccomanda, in virtù del principio non bis in idem, di abolire la
doppia pena (condanna ed espulsione);
63. raccomanda
agli Stati membri di rendere più flessibile la procedura di naturalizzazione
e/o di accesso alla doppia cittadinanza, in modo da assicurare ai residenti
di origine straniera che lo desiderano una piena cittadinanza;
64. esorta gli
Stati membri ad adoperarsi affinché le politiche nazionali e comunitaria in
materia di asilo, come pure le politiche di controllo alle frontiere e di
ammissione, rispettino il principio di 'non-refoulement' (così come sancito
dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella consapevolezza
che tale principio è attualmente minacciato dall'insieme delle disposizioni
della Convenzione di Dublino, dei concetti di terzo paese sicuro e di paese
di origine sicuro, nonché le norme che disciplinano le sanzioni contro i
vettori e la responsabilità dei trasportatori, unitamente alle limitazioni
al ricorso ad interpreti e avvocati, come pure l'assenza di effetto
sospensivo di taluni procedimenti di appello;
65. sollecita
gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi iniziativa volta a modificare la
stessa Convenzione di Ginevra; ribadisce tuttavia la sua richiesta di un
ampliamento dei criteri di ammissione dei rifugiati nell'UE, tenendo conto
in particolare delle persecuzioni commesse da persone che non siano
funzionari dello Stato nonché delle persecuzioni fondate sul sesso (compresi
minaccia e rischio per le donne di subire mutilazioni genitali) e
sull'orientamento sessuale;
66. invita gli
Stati membri, in conformità con la Convenzione sui rifugiati e le
raccomandazioni UNHCR, a garantire che tutti i richiedenti asilo, compresi
quelli che non dispongono di documenti d'identità, abbiano accesso alla
procedura di asilo;
67. invita gli
Stati membri a verificare costantemente se le loro decisioni nei singoli
casi di richiesta di asilo mettano in pericolo il principio di 'non-refoulement';
68. chiede
agli Stati membri di garantire, nella loro lotta contro il terrorismo, il
rispetto degli impegni internazionali assunti in materia di asilo, che
un'eventuale non applicazione della Convenzione relativa allo status dei
profughi sia basata sui motivi enumerati nella stessa convenzione (articolo
1, lettera f), e articolo 32) e che una tale non applicazione non avvenga
mai automaticamente;
69. esorta gli
Stati membri a contemplare la detenzione dei richiedenti asilo soltanto in
casi eccezionali, a limitarne la durata e ad applicarla esclusivamente per
le ragioni enunciate nelle Linee guida dell'Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i profughi (UNHCR) sui criteri e le norme applicabili alla
detenzione dei richiedenti asilo;
70. chiede
agli Stati membri di garantire che nessuno sia estradato in paesi in cui
rischia di essere condannato a morte per i suoi crimini o di subire torture
o maltrattamenti e di non accettare garanzie non vincolanti; chiede altresì
agli Stati membri di non minare alle basi questo diritto per mezzo di
trattati bilaterali;
71. esprime
preoccupazione per i casi di espulsioni collettive verificatisi e ricorda
agli Stati membri che le espulsioni collettive sono vietate dalla Carta e
dall'articolo 4 del IV protocollo addizionale alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno
che la decisione di procedere all'espulsione in massa degli stranieri sia
basata su una valutazione individuale, giusta e obiettiva;
Capo III:
Uguaglianza
Politica di lotta alla discriminazione
72. si
compiace del fatto che, con la ratifica da parte del Lussemburgo nel 2001,
tutti gli Stati membri abbiano ratificato la Convenzione n. 111 dell'OIL
sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni;
73. raccomanda
che la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Svezia e il Regno Unito firmino
il Protocollo n. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che tutti gli Stati membri
lo ratifichino;
74. chiede
agli Stati membri di condurre, a livello sia nazionale che dell'Unione, una
politica coerente di lotta alla discriminazione e, in linea di massima, di
garantire uno stesso livello di protezione dalla discriminazione fondata su
diversi motivi; chiede alla Commissione di pubblicare un Libro bianco sulla
futura strategia dell'UE per la parità di trattamento, nel quale venga data
un'espressione più tangibile al principio sopra menzionato e agli Stati
membri di adottare tutte le misure appropriate per mettere in pratica questo
principio;
75. constata che nel
periodo di riferimento alcuni Stati membri sono stati condannati dalla Corte
europea per i diritti dell'uomo nelle cause n. 37119/97, n. 35972/97 e n.
29545/95 per discriminazioni nell'accesso all'occupazione
nell'amministrazione pubblica; invita la Commissione a esaminare se nei casi
suddetti è stata violata la direttiva 2000/78/UE(15),
e a prendere eventualmente le opportune misure; chiede inoltre la
presentazione di specifici progetti di direttiva sulla base dell'articolo 13
del trattato CE, al fine di lottare contro tutti i motivi di discriminazione
indicati in tale articolo;
76. invita
inoltre l'ITALIA a dare immediato seguito alla sentenza
della Corte di giustizia europea nella causa C-212/99, in cui si constata la
discriminazione dei lettori universitari stranieri;
77. chiede
alla Commissione di completare a breve termine la sua proposta di direttiva
sulla parità di trattamento tra uomini e donne al di fuori della sfera
lavorativa e di trasmetterla al Consiglio e al Parlamento;
Razzismo
e xenofobia
78. chiede
agli Stati membri di condurre una politica coerente in materia di lotta
contro la discriminazione e promozione dell'uguaglianza e diversità, in modo
da combattere il razzismo e la xenofobia come fenomeno sociale strutturale,
rispettando gli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali
pertinenti, incluso l'obbligo di elaborare relazioni, e di associare in modo
positivo al processo decisionale il dialogo con i relativi organi
internazionali di sorveglianza;
79. chiede
alle istituzioni europee e agli Stati membri di proseguire in modo coerente
la lotta contro la discriminazione razziale e la xenofobia e di non
focalizzarsi soltanto sui membri di gruppi minoritari, etnici o religiosi,
che vivono già da tempo in Europa, ma anche sui richiedenti asilo e sui
nuovi lavoratori migranti;
80. esprime
preoccupazione per l'aumento delle manifestazioni di discriminazione
razziale e xenofobia, innegabilmente alimentato dalle reazioni agli
attentati dell'11 settembre 2001, ma si sente altresì confortato dalle
numerose buone pratiche nell'ambito delle quali politici responsabili e
opinion leader hanno inviato un messaggio di riconciliazione, uguaglianza e
solidarietà;
81. esprime
preoccupazione per il numero e la violenza crescenti delle manifestazioni di
antisemitismo e chiede agli Stati membri di prestare maggiore attenzione
all'individuazione e alla prevenzione nonché a perseguire i colpevoli;
82. esprime
preoccupazione per le discriminazioni nei confronti dei Rom, soprattutto in
materia di politica degli alloggi (in particolare in Grecia e in ITALIA)
ed esorta le autorità interessate a garantire parità di accesso
all'istruzione e ad altri servizi pubblici, a promuovere l'integrazione e ad
evitare inutili violenze da parte della polizia e intimidazioni;
83. chiede ai
partiti politici negli Stati membri di firmare e applicare la Carta dei
partiti politici europei per una società non razzista e di astenersi
pertanto da qualsiasi alleanza o cooperazione politica con partiti politici
che incitano o esortano a pregiudizi razziali o etnici e alla xenofobia;
84. si
compiace degli sforzi compiuti dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia per raccogliere e analizzare i dati necessari in
materia di razzismo e xenofobia e lo incoraggia a utilizzare tali dati in
modo più attivo; esorta l'Osservatorio a rafforzare il suo ruolo di dialogo
con i governi e gli apparati amministrativi degli Stati membri;
Diversità
culturale, religiosa e linguistica
85. si
compiace del fatto che nel 2001 il Belgio abbia firmato la Convenzione
quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali;
chiede alla Francia di fare altrettanto; raccomanda inoltre al Belgio, alla
Francia, alla Grecia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi di ratificare tale
convenzione;
86. raccomanda
che il Belgio, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo firmino la Carta
europea per le lingue regionali o minoritarie; si compiace del fatto che
l'Austria, la Spagna e il Regno Unito abbiano ratificato la Carta nel
2001 e chiede al Belgio, alla Francia, alla Grecia, all'ITALIA,
all'Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo di fare altrettanto;
87. chiede a
tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca e dei Paesi Bassi, che
lo hanno già fatto) di firmare e ratificare la Convenzione n. 169 dell'OIL
relativa alle popolazioni indigene e tribali in paesi indipendenti;
88. chiede
agli Stati membri di riconoscere le minoranze nazionali che vivono sul loro
territorio e di garantire i loro diritti sanciti dalle convenzioni
summenzionate; incoraggia gli Stati membri a interpretare in senso lato il
concetto di 'minoranza nazionale' e ad estenderlo a tutte le minoranze
etniche la cui emancipazione e integrazione sociale siano un obiettivo
politico;
Parità
tra uomini e donne
89. ritiene
che i diritti umani delle donne debbano essere visti come diritti
individuali e non debbano essere condizionati dal ruolo della donna nella
famiglia e o da altre restrizioni sociali;
90. si
compiace del fatto che la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo
e la Spagna abbiano ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne (CEDAW); raccomanda al Belgio, al Lussemburgo, alla Svezia e
al Regno Unito di seguire questo esempio;
91. constata
che non esiste un quadro d'insieme esteso e aggiornato, ma comparabile e
accessibile, della situazione in materia di parità di trattamento tra uomini
e donne negli Stati membri; esorta ancora una volta la Commissione a
presentare un'analisi dello stato di applicazione da parte degli Stati
membri delle direttive in materia di parità di trattamento tra uomini e
donne e a sviluppare le sue strategie per migliorare tale applicazione,
segnatamente l'avvio di procedure di infrazione dei trattati e l'eventuale
modifica delle stesse direttive; esorta la Commissione ad adoperasi affinché
siano adottate misure per combattere e punire le molestie sessuali, in
quanto trattamento umiliante e degradante per qualsiasi essere umano;
92. invita gli
Stati membri a riconoscere che la libertà da violenze domestiche e stupri
coniugali è un diritto umano fondamentale; nonostante gli innegabili
progressi compiuti, la violenza contro le donne continua ad aumentare, per
cui occorre studiare nuove soluzioni efficaci per combattere questa
intollerabile forma di trattamento disumano;
93. ritiene
che un'impostazione giuridica alla parità di trattamento tra uomini e donne
debba essere vista nel contesto del processo di emancipazione sociale,
motivo per cui chiede alla Commissione di far elaborare un'analisi
comparativa dell'attuale situazione del processo di emancipazione negli
Stati membri, di modo che possano essere resi visibili i risultati di un
quarto di secolo di politica europea in materia di parità di trattamento e
vengano gettate le basi della futura politica;
94. chiede
alle istituzioni europee e agli Stati membri di integrare sistematicamente e
visibilmente la dimensione di genere (gender mainstreaming) in tutte
le loro attività in materia di diritti dell'uomo;
95. rammenta
che la tratta degli esseri umani è, per la maggior parte, tratta delle
donne, legata soprattutto alla mancanza di indipendenza economica delle
donne e alla discriminazione sul mercato del lavoro; invita gli Stati membri
a continuare a riconoscere questa dimensione legata al genere e a guardarsi
dal confonderla con il contrabbando degli esseri umani;
96. esorta i
Paesi Bassi a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne e a
prendere a cuore le conclusioni della CEDAW; raccomanda pertanto ai Paesi
Bassi di adottare misure destinate a combattere in modo efficace
l'esclusione delle donne dall'appartenenza ai partiti politici e a porre
termine alle discriminazioni sessuali tuttora esistenti nelle norme
giuridiche relative al nome;
97. raccomanda
alla Francia di sopprimere la differenza esistente nell'età minima per
contrarre matrimonio per ragazze e ragazzi (rispettivamente 15 e 18 anni);
98. chiede la
soppressione del divieto per l'ingresso delle donne al monte Athos in
Grecia, un'area geografica di 400 km2 dove l'accesso alle donne è
proibito, in base ad una decisione adottata nel 1045 dai monaci dei venti
monasteri della regione, una decisione che al giorno d'oggi viola il
principio universalmente riconosciuto della parità di trattamento tra i
sessi, la legislazione comunitaria di non discriminazione e di parità,
nonché le disposizioni del libero movimento delle persone nell'ambito
dell'UE;
Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale
99. chiede
alla Commissione di fare elaborare uno studio comparativo e aggiornato della
situazione degli uomini e delle donne omosessuali negli Stati membri, in
modo da constatare l'aumento o la riduzione dei fenomeni di discriminazione
e, rispettivamente, il buon esito della politica europea e/o nazionale di
lotta alla discriminazione;
100. raccomanda agli Stati membri di condurre una politica esplicita e
coerente destinata a lottare contro la discriminazione nei confronti degli
uomini e delle donne omosessuali nonché alla loro emancipazione e
integrazione sociale e alla lotta contro i pregiudizi attraverso la cultura
e l'educazione, in particolare organizzando una campagna d'informazione e di
solidarietà a livello europeo;
101. si
compiace del fatto che il 13 agosto 2002 l'Austria abbia abolito l'articolo
209 del Codice penale e abbia posto termine in tal modo alla discriminazione
fondata sull'orientamento sessuale all'interno della propria legislazione;
Tipi di
relazione
102. raccomanda agli Stati membri di riconoscere le relazioni non
matrimoniali - sia tra persone di sesso diverso che tra persone dello stesso
sesso - e a connettervi gli stessi diritti che al matrimonio;
103. esorta
l'Unione europea a iscrivere nell'agenda politica il reciproco
riconoscimento delle relazioni non matrimoniali, nonché del matrimonio tra
persone dello stesso sesso e a elaborare proposte concrete al riguardo;
Diritti
dell'infanzia
104. raccomanda che il Belgio e il Regno Unito firmino il Protocollo n. 7
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali; si compiace del fatto che l'Irlanda abbia ratificato
il protocollo nel 2001 e chiede al Belgio, alla Germania, alla Spagna, ai
Paesi Bassi, al Portogallo e al Regno Unito di fare altrettanto;
105. raccomanda al Belgio, alla Spagna, alla Finlandia e ai Paesi Bassi di
firmare la Convenzione europea sull'adozione dei bambini e chiede al Belgio,
alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi
di ratificarla;
106. raccomanda al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Finlandia e ai
Paesi Bassi di firmare la Convenzione europea sullo status giuridico dei
figli nati al di fuori del matrimonio; raccomanda altresì al
Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, all'ITALIA
e ai Paesi Bassi di ratificare tale convenzione;
107. chiede al
Belgio, alla Danimarca, ai Paesi Bassi e al Regno Unito di firmare la
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia;
raccomanda inoltre all'Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Spagna,
alla Francia, alla Finlandia, all'ITALIA, all'Irlanda, al
Lussemburgo, ai Paesi Basi, al Portogallo, alla Svezia e al Regno Unito
di ratificare tale convenzione;
108. esorta
gli Stati membri a continuare a garantire i diritti dei bambini
conformemente agli obblighi internazionali esistenti, prestando particolare
attenzione ai bambini che vivono in situazioni sfavorite, come i bambini dei
richiedenti asilo, i bambini provenienti da famiglie povere e i bambini che
vivono negli istituti per la tutela dell'infanzia, nonché alla lotta contro
la tratta di bambini a fini di sfruttamento sessuale o commerciale;
109. chiede
agli Stati membri di garantire che tutti i bambini presenti sul proprio
territorio abbiano il diritto all'istruzione;
110. ritiene
che l'affidamento di minori avente come unica motivazione condizioni di vita
in grande povertà rappresenti una violazione dei diritti fondamentali; se
non può essere evitato, l'affidamento deve essere considerato, per quanto
possibile, temporaneo e mirare al rientro del minore nella sua famiglia; le
condizioni dell'affidamento, sia in una famiglia di accoglienza che in un
istituto, e la procedura volta ad un'eventuale adozione devono rispettare
tutti i diritti della famiglia e del minore in affido; in particolare i
genitori devono essere sostenuti per poter continuare ad esercitare
pienamente le proprie responsabilità nei confronti del minore e mantenere i
legami affettivi necessari al suo sviluppo e benessere;
Protezione dalla discriminazione fondata sull'età
111. ritiene
che i diritti sia dei giovani che degli anziani debbano essere considerati
parte integrante dei diritti dell'uomo e in tale contesto richiama in
particolare l'attenzione sul diritto alla libertà e a prendere autonomamente
le proprie decisioni e sul diritto alla privacy e chiede agli Stati membri
di condurre una politica coerente per combattere la discriminazione fondata
sull'età e promuovere la partecipazione alla vita sociale, in particolare
lottando contro qualsiasi forma di isolamento;
Diritti
delle persone disabili
112. si
compiace del fatto che nel 2001 il Lussemburgo abbia ratificato la
Convenzione sul reinserimento professionale e l'occupazione delle persone
disabili e raccomanda all'Austria, al Belgio e al Regno Unito di fare
altrettanto;
113. accoglie
con soddisfazione il fatto che il 2003 sia stato proclamato 'Anno europeo
delle persone disabili' e chiede agli Stati membri e alle istituzioni
dell'Unione europea di raccogliere un numero sufficiente di dati comparabili
per comprendere meglio il problema, condurre una politica coerente e
sviluppare una legislazione per combattere la discriminazione delle persone
disabili e promuoverne l'integrazione in tutti gli aspetti della vita;
chiede agli Stati membri di monitorare da vicino le disposizioni per
combattere la discriminazione e, così facendo, di valutarne l'impatto sulle
persone disabili; lo sviluppo della politica in questo campo deve essere
intrapreso consultando le organizzazioni rappresentative dei disabili;
Capo IV:
Solidarietà
114. constata
con rammarico che, stando alla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, la 15a relazione del comitato dei ministri
della Carta sociale europea e la relazione di esperti dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, nell'anno 2001 si sarebbe registrato negli Stati
membri un notevole numero di violazioni dei diritti sociali fondamentali;
115. chiede
per l'ennesima volta agli Stati membri di ratificare, a più di dieci anni
dalla sua firma, la Convenzione delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 1990,
sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri
delle loro famiglie;
116. raccomanda alla Germania e ai Paesi Bassi di firmare la Carta sociale
europea rivista e all'Austria, al Belgio, alla Germania, alla Danimarca,
alla Spagna, alla Grecia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e al Regno Unito di
ratificarla;
117. esprime
preoccupazione per l'elevato numero di violazioni della Carta sociale
europea negli Stati membri dell'UE, come emerge dalla rassegna a cura del
Comitato europeo per i diritti sociali, ed esorta gli Stati membri a porre
rimedio alle violazioni accertate;
118. chiede
alla Commissione di elaborare un quadro d'insieme delle analogie e delle
differenze tra, da un lato, gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla
Carta sociale europea e, dall'altro, i diritti sociali fondamentali che
fanno parte dell'acquis comunitario e i diritti sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e di trasmettere tale quadro
d'insieme al Consiglio e al Parlamento, corredato di una comunicazione
contenente proposte sul modo in cui può essere posto rimedio agli squilibri
constatati;
119. critica
il fatto che sette Stati membri violino gli obblighi risultanti dalla Carta
sociale europea in relazione all'accesso di stranieri al mercato del lavoro;
120. deplora
che in alcuni Stati membri vigano ancora notevoli limitazioni al diritto di
riunirsi in sindacati, ai negoziati collettivi e alla partecipazione alle
azioni collettive per i lavoratori del settore pubblico, in particolare nei
servizi in divisa dell'esercito, della polizia, delle dogane, ecc.; chiede
un'applicazione molto più restrittiva delle possibilità di deroga previste
per questi diritti dalla Carta sociale europea e, se del caso, la loro
soppressione;
121. ricorda
che il comitato dei ministri del consiglio d'Europa ha accertato 56 casi di
violazioni da parte degli Stati membri delle disposizioni della Carta
sociale nel settore del lavoro minorile, della tutela della maternità e
dell'accesso di stranieri al mercato del lavoro;
122. critica il fatto
che la maggior parte degli Stati membri non abbiano assolto agli obblighi
risultanti dalla Carta sociale europea in materia di lavoro minorile; in
tale contesto sottolinea in particolare che il comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa ha elaborato una raccomandazione motivata all'Irlanda
come pure un avviso alla Spagna; chiede, in considerazione dell'ampiezza
delle violazioni, che la Commissione presenti una proposta di revisione
della direttiva 94/33/UE(16);
123. critica il fatto
che la maggioranza degli Stati membri non abbia assolto gli obblighi
risultanti dalla Carta sociale europea in materia di congedo di maternità,
protezione contro il licenziamento delle lavoratrici gestanti e in periodo
di allattamento e diritto alle pause per l'allattamento; invita la
Commissione a tener conto delle conclusioni del comitato dei ministri nella
revisione della direttiva 92/85/UE(17)
e inoltre a presentare una proposta di revisione della direttiva 96/34/UE(18);
124. raccomanda alla Finlandia di firmare il Codice europeo di sicurezza
sociale (1964) e alla Finlandia e all'Austria di ratificarlo; raccomanda
alla Finlandia, all'Austria, alla Spagna e al Regno Unito di firmare il
protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale e alla Danimarca, alla
Finlandia, alla Francia, alla Grecia, all'Irlanda, all'Austria, alla Spagna
e al Regno Unito di ratificarlo; raccomanda alla Danimarca, all'Irlanda e al
Regno Unito di firmare il Codice europeo di sicurezza sociale rivisto (1990)
e a tutti questi paesi di ratificarlo;
125. raccomanda alla Danimarca, alla Germania, alla Finlandia, al Regno
Unito e alla Svezia di firmare e ratificare la Convenzione europea di
sicurezza sociale del 1972 e all'Irlanda e alla Francia di ratificarla;
126. si
compiace del fatto che l'ITALIA abbia ratificato la
Convenzione dell'OIL sulla protezione della maternità e chiede agli
altri Stati membri di fare altrettanto;
127. manifesta
in particolare la propria preoccupazione per il fatto che nella relazione
del comitato di esperti dell'Organizzazione internazionale del lavoro siano
riportate numerose violazioni degli Stati membri nei confronti delle
convenzioni di tale istituzione, tra cui violazioni delle seguenti norme
internazionali fondamentali sul lavoro:
- violazione
della convenzione 29 sul lavoro forzato da parte di Germania, Francia,
Austria e Regno Unito sulla base delle loro normative interne sul lavoro dei
detenuti;
- violazione della convenzione 87 sulla libertà di associazione e la tutela
del diritto di associazione da parte dell'Austria, a causa della
discriminazione di lavoratori stranieri in relazione al diritto di
presentarsi alle elezioni dei comitati aziendali;
- violazione della convenzione 98 sul diritto di associazione e il diritto
alla contrattazione collettiva da parte di Danimarca, Germania, Paesi Bassi,
Portogallo e Regno Unito, a causa della limitazione del diritto di
associazione sindacale e del diritto alla contrattazione autonoma per
determinati gruppi professionali, nonché, nel caso del Regno Unito, per il
fatto che sia permesso discriminare i lavoratori sulla base
dell'appartenenza sindacale;
- violazione della convenzione 100 sulla garanzia di pari retribuzione per
pari lavoro da parte della Grecia, della Spagna e del Regno Unito, in quanto
in tali paesi sono state accertate disparità notevoli nel livello
retributivo di donne e uomini;
- violazione della convenzione 105 sull'eliminazione del lavoro forzato da
parte del Belgio e del Regno Unito, a causa di disposizioni interne che
continuano a permettere, in specifici settori economici, il lavoro forzato
come misura disciplinare;
128. chiede
un'attiva politica di ratifica da parte degli Stati membri per quanto
riguarda le recenti convenzioni dell'OIL, come quelle sul lavoro a tempo
parziale, a domicilio e sui servizi privati di fornitura di lavoratori, che
si saldano alla problematica dei rapporti di lavoro atipici, i quali formano
anche oggetto di direttive UE; sollecita una partecipazione ed un apporto
positivi al dibattito su altre forme di lavoro non sufficientemente
tutelate, che si trovano spesso in bilico tra lavoro autonomo (self-employment)
e dipendenza salariale; sottolinea la necessità di una migliore
concertazione e un migliore coordinamento tra politica ed attività nel
quadro della Carta sociale europea, dell'OIL e dell'UE, per quanto riguarda
sia la Carta UE sia la concreta normativa e legislazione (derivata), e
ricorda che il coordinamento in ambito UE non deve tradursi in una
negligenza o addirittura in una deliberata inosservanza degli obblighi
derivanti dall'adesione all'OIL e alla Carta sociale europea; raccomanda che
la commissione per l'occupazione e gli affari sociali rediga una relazione
di iniziativa su tale argomento;
129. si
attende dai paesi candidati all'adesione misure concrete ed efficaci per
l'attuazione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la
lotta alla tratta di esseri umani e alla prostituzione;
Capo V:
Cittadinanza
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee
130. raccomanda all'Austria, al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla
Francia, alla Grecia, all'Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo di firmare
e ratificare la Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale e al Regno Unito di ratificarla e a
tutti gli Stati membri di applicarla;
131. raccomanda
al Belgio, alla Spagna, all'Irlanda, al Lussemburgo e al Regno Unito di
firmare e ratificare la Convenzione europea sulla cittadinanza e alla
Germania, alla Francia, alla Finlandia, all'ITALIA e
all'Irlanda di ratificarla;
132. raccomanda agli Stati membri di fornire ai cittadini di altri Stati
membri che vivono sul loro territorio informazioni più precise sulle
possibilità di cui dispongono di partecipare e candidarsi alle elezioni
amministrative, nonché alle elezioni del Parlamento europeo;
133. esorta la
Commissione a presentare una nuova relazione sull'applicazione della
direttiva 94/80/CE(19)
negli Stati membri alla luce delle nuove circostanze venutesi a creare dopo
la precedente relazione del maggio 2001;
134. riconosce
i diritti universali delle persone disabili di accedere a tutti gli aspetti
della procedura elettorale, come richiesto dal movimento internazionale dei
disabili, dalla Fondazione internazionale per i sistemi elettorali (IFES) e
l'Istituto internazionale sulla democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA);
chiede agli Stati membri di dare attuazione a tale diritto;
135. invita
gli Stati membri a promuovere un'equilibrata rappresentanza di uomini e
donne alle elezioni locali ed europee, in quanto l'assenza di un tale
equilibrio nella partecipazione dei due sessi al processo decisionale riduce
i valori democratici della nostra società del nostro sistema politico;
136. raccomanda agli Stati membri di estendere il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni locali e del Parlamento europeo a tutti i
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione europea da
almeno tre anni;
137. rileva la
necessità di appoggiare la proposta avanzata in sede di Convenzione europea
e volta a conferire al Mediatore europeo il potere di deferire alla Corte di
giustizia casi di violazione dei diritti fondamentali, allorquando una
normale indagine non permetta di giungere ad una soluzione;
138. ritiene
che il diritto di petizione rivesta grande importanza, poichè sottoporre
direttamente al Parlamento europeo, ai fini di una riparazione, questioni
che li riguardano, è un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione;
139. è inoltre
dell'avviso che occorra valutare con quali strumenti può trattare le
violazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali quando i
cittadini si rivolgono al Parlamento europeo mediante petizione per ottenere
riparazione;
Libertà
di circolazione e di stabilimento
140. chiede
alla Commissione e agli Stati membri di eliminare immediatamente gli
ostacoli tuttora esistenti all'effettiva realizzazione della libera
circolazione delle persone che sono stati messi in luce dalle sentenze della
Corte di giustizia, in modo da prevenire ogni forma di discriminazione, e in
particolare di non consentire alcuna limitazione alla libera circolazione
nel contesto delle riunioni del Consiglio europeo, se questa appare idonea
ad impedire la partecipazione alle dimostrazioni;
141. chiede
che la normativa in materia di libera circolazione delle persone sia
semplificata in base al principio secondo cui ogni cittadino di un paese
terzo beneficia a pieno titolo del diritto di libera circolazione e di
soggiorno quando è in possesso dello status legale di residente di lunga
durata;
142. chiede
alla Grecia di recuperare quanto prima i ritardi amministrativi accumulati
nel rilascio di un permesso di soggiorno valido a coloro che vi hanno
diritto;
Capo VI:
Giustizia
143. si
compiace del ciclo di consultazioni avviato dalla Commissione sulle garanzie
procedurali accordate agli indiziati e agli accusati nelle procedure penali
e la incoraggia a presentare senza indugio proposte sulle norme che
dovrebbero essere applicati nell'Unione europea a livello di procedura
penale;
144. chiede al
Consiglio di adottare una decisione quadro su norme comuni per il diritto
processuale, per esempio sulle norme che disciplinano ordinanze
preprocessuali e diritti della difesa compresi i criteri dei metodi di
investigazione e la definizione di prova, in modo da garantire un livello
comune di tutela dei diritti fondamentali in tutta l'Unione europea;
145. sollecita
quindi gli Stati membri a promuovere la pubblicazione e la traduzione di una
'lettera dei diritti' da trasmettere alle persone da interrogare, al loro
arrivo in una stazione di polizia o nel luogo in cui si svolge
l'interrogatorio;
146. si
compiace del dibattito avviato dalla Commissione europea sulla necessità di
stabilire norme minime comuni riguardanti l'indennizzo delle vittime di
reati;
147. accoglie
con soddisfazione la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dello
statuto del Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite e l'entrata
in vigore di tale statuto il 1º luglio 2002; invita tuttavia i governi e i
parlamenti degli Stati membri ad astenersi dal siglare accordi (bilaterali)
che compromettano l'efficace applicazione dello statuto del Tribunale penale
internazionale, in particolare accordi sull'immunità che permettano ad
alcuni cittadini di sottrarsi al giudizio del suddetto Tribunale;
148. esprime
preoccupazione per l'elevato numero e la gravità delle violazioni
constatate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda il
diritto ad un processo equo (Finlandia, Grecia, ITALIA),
il diritto di accesso ad un tribunale (Belgio, Francia, Grecia e Regno
Unito), il diritto ad un'udienza pubblica (Austria), il principio del
contraddittorio (Germania, Francia, Finlandia, ITALIA), il
diritto a un termine ragionevole (Austria, Germania, Spagna, Francia,
Grecia, ITALIA, Lussemburgo e Portogallo), il diritto a un
tribunale imparziale e indipendente (Belgio, ove si tratti di un processo
penale, Francia e Regno Unito), il diritto alla difesa (Austria, Belgio,
Francia, Grecia e Regno Unito), la presunzione di innocenza (Austria) e il
diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
(Austria);
149. esorta
gli Stati membri a rispettare scrupolosamente e tempestivamente le sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle garanzie procedurali
e ad assicurare che la legislazione sia adeguata in modo da essere conforme
a tali sentenze;
150. esorta
gli Stati membri ad applicare lo strumento dell'aiuto giudiziario per tutte
le cause interne e transfrontaliere, a favore di cittadini che non
dispongano di sufficiente risorse economiche;
151. esorta
gli Stati membri a garantire l'effettiva applicazione del diritto al giusto
processo attraverso l'attuazione dei principi del contraddittorio e della
ragionevole durata dei processi, della presunzione di innocenza
dell'imputato fino alla pronuncia della sentenza e del diritto ad un
tribunale indipendente e imparziale;
152. esprime
apprensione per il grandissimo numero di casi in cui la Corte europea dei
diritti dell'uomo ha constatato la violazione da parte dell'ITALIA
del diritto a un termine ragionevole; ritiene che questa tendenza nuoccia
alla fiducia nello Stato di diritto e chiede all'ITALIA di adottare
tutte le misure necessarie per garantire procedimenti attuati per tempo e
equamente;
153. esprime
grande preoccupazione per il clima di impunità che sta sorgendo in alcuni
Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Francia, ITALIA,
Portogallo, Svezia e Regno Unito), in cui gli atti illeciti e l'abuso
della violenza da parte degli agenti di polizia e del personale carcerario,
soprattutto nei confronti dei richiedenti asilo, dei profughi e delle
persone appartenenti alle minoranze etniche, non sono adeguatamente puniti
con sanzioni penali ed esorta gli Stati membri in questione a privilegiare
maggiormente tale questione nell'ambito della loro politica penale e
giudiziaria;
154. è
dell'avviso che il contenuto della presente risoluzione non avrà alcun
effetto restrittivo sulla chiarificazione e lo sviluppo (futuri) dei
diritti, delle libertà e dei principi che si applicano ai cittadini
dell'Unione europea, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
155. incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e
alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla Corte
europea dei diritti dell'uomo, al Mediatore europeo, al Consiglio d'Europa,
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi
candidati all'adesione.
(1)
GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 350.
(2)
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/r10103.htm
(3)
GU C 34E del 7.2.2002, pag. 208.
(4)
ONU: CAT(Comitato contro la tortura), CCPR (Comitato per i diritti umani),
CEDAW (Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle
donne), CERD (Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale),
CESCR (Comitato per i diritti economici, sociali e culturali), CRC (Comitato
per i diritti dell'infanzia);
Consiglio d'Europa: CPT (Commissione europea per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti), ECRI (Commissione
europea contro il razzismo e l'intolleranza), ECSR (Comitato europeo per i
diritti sociali).
(5)
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/4-Publications/1- Ecri's_Publications/
ECRI_Publications.asp #P440_4915
(6)
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti, Patto internazionale sui diritti civili e politici; Convenzione
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle
donne; Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale; Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali; Convenzione sui diritti dell'infanzia.
(7)
GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
(8)
GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.
(9)
GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 327.
(10)
GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 194.
(11)
Raccomandazione 1412 (1999) e risoluzione 1309 (2002)
(12)
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(13)
GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(14)
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(15)
GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(16)
GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(17)
GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(18)
GU L 145 del 19.6.1996, pag. 5.
(19)
GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.
VEDI ANCHE
PARLAMENTO EUROPEO DELL’UNIONE EUROPEA.
RELAZIONE DEL 12 DICEMBRE 2002 , SULLA SITUAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI
NELL'UNIONE EUROPEA (2001). (2001/2014(INI)). COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I
DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI.
RELATRICE: JOKE SWIEBEL
A5-0451/2002
A5-0451/2002 |