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INDICE
PAGINA REGOLAMENTARE
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
MOTIVAZIONE
OPINIONE DI MINORANZA
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI
PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 15 marzo 2001 il Presidente del Parlamento ha comunicato
che la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e
gli affari interni era stata autorizzata a elaborare una relazione di
iniziativa legislativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sulla
situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2001).
Nella seduta del 13 dicembre 2001 il Presidente del Parlamento ha comunicato
che la commissione per le petizioni era stata consultata per parere.
Il 14 marzo 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver
consultato per parere anche la commissione per i diritti della donna e le
pari opportunità. Nella seduta del 24 aprile 2002 il Presidente del
Parlamento ha comunicato di aver consultato per parere anche la commissione
per le petizioni e la commissione per l'occupazione e gli affari sociali.
Nella riunione dell'11 luglio 2002 la commissione per le libertà e i diritti
dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice Joke
Swiebel.
Nella riunione del 18 gennaio 2001 la commissione ha deciso di includere
nella sua relazione le proposte di risoluzione seguenti:
– B5-0677/2001, di Cristiana Muscardini sulla dotazione di elenchi ufficiali
di traduttori agli uffici di polizia giudiziaria degli Stati membri;
deferita il 13 dicembre 2001 per l’esame di merito alla commissione per le
libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni;
– B5-0678/2001, di Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice
Bigliardo, Sergio Berlato e Antonio Mussa, sulla prestazione di cure mediche
urgenti ed essenziali a cittadini di paesi terzi sul territorio dell'Unione;
deferita il 16 gennaio 2001 per l’esame di merito alla commissione per le
libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e, per
parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori.
Nelle riunioni del 4 e 20 febbraio, 12 settembre, 7 aprile, 12 settembre, 3
ottobre e 3 dicembre 2002 ha esaminato il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 25
voti favorevoli, 20 contrari e 2 astensioni.
Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar
(presidente), Lousewies van der Laan (vicepresidente), Joke Swiebel
(relatore), Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Alima Boumediene-Thiery,
Giuseppe Brienza, Marco Cappato (in sostituzione di Frank Vanhecke), Michael
Cashman, Chantal Cauquil (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli, a
norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Charlotte
Cederschiöld, Carlos Coelho, Richard Corbett (in sostituzione di Gerhard
Schmid, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Thierry
Cornillet, Brian Crowley (in sostituzione di Niall Andrews, a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Gérard M.J. Deprez, Rosa
M. Díez González (in sostituzione di Martine Roure), Marianne Eriksson (in
sostituzione di Ilka Schröder, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del
regolamento), Anne-Karin Glase (in sostituzione di Christian Ulrik von
Boetticher, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ewa
Hedkvist Petersen (in sostituzione di Martin Schulz), Pierre Jonckheer, Anna
Karamanou (in sostituzione di Adeline Hazan), Heinz Kindermann (in
sostituzione di Ozan Ceyhun, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del
regolamento), Timothy Kirkhope, Ole Krarup, Alain Krivine (in sostituzione
di Fodé Sylla), Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Walter Veltroni),
Emilia Franziska Müller (in sostituzione di Bernd Posselt, a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Pasqualina Napoletano (in
sostituzione di Elena Ornella Paciotti, a norma dell'articolo 153, paragrafo
2, del regolamento), Hartmut Nassauer, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja
Arburúa, Neil Parish (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti, a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Paolo Pastorelli (in
sostituzione di The Lord Bethell), Hubert Pirker, José Ribeiro e Castro,
Heide Rühle, Francesco Rutelli, Amalia Sartori (in sostituzione di Antonio
Tajani, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Olle
Schmidt (in sostituzione di Baroness Sarah Ludford), Patsy Sörensen, Sérgio
Sousa Pinto, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Elena Valenciano
Martínez-Orozco (in sostituzione di Margot Keßler, a norma dell'articolo
153, paragrafo 2, del regolamento), Ieke van den Burg (in sostituzione di
Carmen Cerdeira Morterero, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del
regolamento) e Sabine Zissener (in sostituzione di Eva Klamt, a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).
I pareri della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e
della commissione per le petizioni nonché della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali sono allegati. La commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso il 19
febbraio 2002 di non esprimere parere.
La relazione è stata presentata il 13 dicembre 2002.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali
nell'Unione europea (2001) (2001/2014(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le proposte di risoluzione presentate da:
a) Cristiana Muscardini sulla dotazione di elenchi ufficiali di traduttori
agli uffici di polizia giudiziaria degli Stati membri (B5-0677/2001),
b) Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice Bigliardo, Sergio
Berlato e Antonio Mussa, sulla prestazione di cure mediche urgenti ed
essenziali a cittadini di paesi terzi sul territorio dell'Unione
(B5-0678/2001),
– viste le sue precedenti relazioni annuali sulla situazione dei diritti
dell’uomo nell’Unione europea, in particolare la propria risoluzione del 5
luglio 2001(1) che ha dato il via una nuova impostazione, inclusa la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea come quadro di riferimento,
– visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,
– vista la terza relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo nel 2001,
adottata dal Consiglio "Affari generali" l'8 ottobre 2001(2),
– viste le conclusioni dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e
xenofobia (EUMC) e le varie risoluzioni del Parlamento europeo sul tema, in
particolare quella sulla posizione dell'Unione europea nella Conferenza
mondiale contro il razzismo e sull'attuale situazione nell'Unione,
– viste le sentenze della Corte di giustizia e della Corte europea dei
diritti dell'uomo,
– viste le convenzioni internazionali al riguardo e, in particolare, le
conclusioni pubblicate nel 2001 dei comitati di vigilanza delle principali
convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa(3),
– viste le relazioni di ONG internazionali ed europee che si occupano dei
diritti dell'uomo,
– visti i rapporti sui paesi dell'Unione adottati nel 2001 dalla Commissione
europea contro il razzismo e l’intolleranza in seno al Consiglio d'Europa,
– vista l'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo il 17 aprile
2002 sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
– visto l'articolo 163 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei
cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione
per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i diritti
della donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni
(A5‑0451/2002),
Introduzione
1. ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
costituisce la sintesi dei valori fondamentali sui quali si basa l'Unione e
alla quale fanno incessantemente riferimento l’articolo 6, paragrafo 2, e
gli articoli 7 e 29 del Trattato UE, ovvero la creazione di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia;
2. ritiene pertanto che, in seguito alla proclamazione della Carta, spetti
alle istituzioni dell’Unione europea prendere le iniziative necessarie
all’esercizio del loro ruolo di vigilanza sul rispetto dei diritti
fondamentali negli Stati membri in relazione agli impegni assunti con la
firma del Trattato di Nizza il 27 febbraio 2001, in particolare per quanto
concerne il nuovo articolo 7, paragrafo 1;
3. ritiene che sia compito essenziale del Parlamento europeo verificare il
rispetto dei diritti fondamentali sia da parte delle istituzioni e degli
organi dell'Unione – anche in applicazione dell'articolo 58 del regolamento
– sia da parte degli Stati membri, in conformità dei trattati e
dell’articolo 108 del regolamento;
4. ritiene che la relazione annuale del Parlamento europeo sulla situazione
dei diritti dell'uomo nell'Unione europea potrebbe rivestire maggiore
importanza se fosse preparata con professionalità e maggiormente coordinata
con le attività esterne del Parlamento europeo in materia di diritti
dell'uomo e se fosse rafforzato il potere di controllo del Parlamento
europeo nei confronti della Commissione e del Consiglio; chiede che la
relazione annuale sia adottata ogni anno, al più tardi durante la tornata di
luglio;
5. raccomanda di inserire la relazione sul rispetto dei diritti fondamentali
nell’UE nella procedura di allarme prevista dagli articoli 6 e 7 del
trattato UE, attribuendo alla commissione competente nel merito il compito
permanente di controllare il rispetto della Carta, compito al quale sono
associate le altre commissioni interessate che nel corso dell’anno le
trasmettono tutte le loro osservazioni;
6. ritiene che spetti in particolare al Parlamento europeo, in virtù del
ruolo conferitogli dal nuovo articolo 7, paragrafo 1 del trattato di Nizza,
e alla sua commissione competente, vigilare, in cooperazione con i
Parlamenti nazionali e i Parlamenti dei paesi candidati, sul rispetto dei
diritti enunciati nei capitoli della Carta da parte delle istituzioni
europee e degli Stati membri;
7. accoglie positivamente il fatto che il 16 ottobre la Commissione abbia
creato la Rete di esperti in materia di diritti fondamentali e invita la
Commissione a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo la relazione
elaborata dalla suddetta rete sulla situazione dei diritti dell’uomo
nell’Unione europea e negli Stati membri, sulla scorta di materiale
pluridisciplinare; ciò dovrebbe permettere al Parlamento di disporre di una
valutazione dell’attuazione di ciascuno dei diritti enunciati nella Carta,
tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nel diritto nazionale, nella
giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo, nonché della
giurisprudenza rilevante delle corti costituzionali e di altro tipo degli
Stati membri;
8. ritiene che la Commissione abbia respinto la proposta di istituire
un'Agenzia europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (EU Human
Rights Monitoring Agency) sulla base di argomenti insufficienti; auspica che
tale proposta sia mantenuta all'ordine del giorno e invita la Commissione ad
esaminare in quale modo la Rete di esperti in materia di diritti dell'uomo
potrebbe trasformarsi in un osservatorio di questo tipo;
9. si compiace della decisione della Commissione (SEC(2001) 380/3 del 13
marzo 2001) di verificare previamente la compatibilità delle proposte
legislative e delle altre decisioni con la Carta dei diritti fondamentali e
di stabilirlo in una clausola speciale; invita la Commissione a presentare
al Parlamento un prospetto in cui figuri il numero di progetti di proposte
legislative e altre decisioni che attualmente contengono una tale clausola e
la percentuale che rappresentano sul totale delle decisioni;
10. rinnova la richiesta alla Convenzione sul futuro dell'Europa di inserire
la Carta dei diritti fondamentali nel progetto di costituzione dell'Unione;
11. si compiace dell'intenzione del Consiglio di migliorare il coordinamento
tra la politica interna ed esterna dell'Unione europea in materia di diritti
dell'uomo e di esaminare lo sviluppo di strumenti e prassi a tal fine
(Consiglio "Affari generali" del 25 giugno 2001) ma esprime preoccupazione
per il fatto che, a tutt'oggi, questa intenzione non abbia trovato
attuazione; invita il Consiglio a informarlo al riguardo entro il 1° luglio
2003;
12. esorta gli organi competenti del Parlamento europeo a realizzare
rapidamente miglioramenti pratici per quanto riguarda la cooperazione e il
coordinamento reciproco tra le commissioni parlamentari che si occupano dei
problemi dei diritti dell'uomo all'interno e all'esterno dell'Unione
europea, in particolare per chiarire quale commissione si occuperà dei
diritti umani nei paesi candidati;
13. esorta la Commissione e il Consiglio a non limitare i forum annuali in
cui si discute dei diritti dell'uomo e dei diritti del cittadino (destinati
a garantire una maggiore continuità al dialogo con le ONG) alle questioni
dei diritti dell'uomo all'esterno dell'UE ma a trattare altresì questioni
interne all'UE, facendo emergere temi trasversali; chiede agli organi
competenti del Parlamento europeo di appurare in quale modo possa essere
rafforzata la sua partecipazione a questi incontri (e alla preparazione
degli stessi) ai fini di un effettivo miglioramento dell’efficacia;
14. invita tutti gli Stati membri a recuperare il ritardo accumulato nel
rispetto degli impegni assunti per quanto riguarda le relazioni da
presentare sull'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia
di diritti dell'uomo(4) ai relativi comitati di sorveglianza (monitoring
bodies) delle Nazioni Unite; chiede al Consiglio e alla Convenzione sul
futuro dell'Europa di accordare, nella formulazione di una politica europea
in materia di diritti dell'uomo, maggiore importanza all'obbligo degli Stati
membri di rispettare le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti
dell'uomo;
15. rivolge un appello agli Stati membri affinché – qualora non lo avessero
ancora fatto – recuperino i ritardi accumulati nell'assolvimento
dell'obbligo di presentare relazioni alle commissioni competenti del
Consiglio d'Europa;
16. ricorda che la democrazia è basata sul pieno rispetto dei diritti umani
e delle libertà fondamentali, sulla piena applicazione del principio di
legalità e sullo stato di diritto; invita quindi gli Stati membri e le
istituzioni dell’Unione europea a migliorare il pieno rispetto dei dettami
dei trattati internazionali sui diritti dell’uomo, in particolare la CEDU e
i relativi protocolli, assieme alle rispettive costituzioni e leggi;
Capo I: Dignità
Diritto alla vita
17. plaude all’abolizione della pena capitale da parte dell’Irlanda ed
esorta la Grecia ad eliminare tutti i casi in cui è tale pena è ancora
prevista, al fine di adempiere agli obblighi in materia di diritti dell’uomo
che incombono a uno Stato membro dell’Unione europea;
18. raccomanda che il Belgio, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'ITALIA e
il Lussemburgo ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite per la
prevenzione degli attentati terroristici e che il Belgio, la Germania, la
Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, l'ITALIA, il Lussemburgo e il Portogallo
ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione dei
finanziamenti al terrorismo;
19. – ribadisce il suo rifiuto incondizionato e la sua condanna assoluta del
terrorismo, che nega il diritto umano più fondamentale, il diritto alla
vita, in qualunque forma esso si manifesti e indipendentemente dal fatto che
esso trovi origine o che si manifesti all'interno o all'esterno delle
frontiere dell'Unione;
– ribadisce che tutte le ideologie sono legittime, purché si manifestino
attraverso canali democratici; esprime pertanto la sua repulsione nei
confronti delle organizzazioni terroriste che minacciano e uccidono persone
perché rivestono cariche elettive o militano in determinati gruppi politici;
– ribadisce che il terrorismo causa danni irreparabili ed enormi sofferenze
alle vittime e ai loro familiari, e accoglie quindi con soddisfazione ed
esige l'adozione di misure che tengano in considerazione le speciali
circostanze in cui essi si trovano;
– afferma che, avendo il terrorismo per obiettivo la destabilizzazione dello
Stato di diritto, le politiche volte alla sua prevenzione e repressione
devono mirare in via prioritaria al mantenimento e al rafforzamento dello
Stato di diritto e della democrazia
– ribadisce il proprio sostegno alle misure di lotta contro il terrorismo e
ricorda che esse devono essere adottate nell'ambito dei limiti definiti
dallo Stato di diritto e nel pieno rispetto dei diritti umani e delle
libertà pubbliche;
– sottoscrive pienamente gli “Orientamenti in materia di diritti dell'uomo e
lotta contro il terrorismo” adottati dal Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa l’11 luglio 2002;
– esprime preoccupazione per gli effetti nocivi, già riscontrati, sui
diritti fondamentali delle misure adottate per combattere il terrorismo;
– rivolge un appello agli Stati membri affinché, nella lotta al terrorismo,
continuino a tenere debitamente conto dei diritti fondamentali ed evitino
ogni restrizione ad essi;
– raccomanda che gli Stati membri introducano una clausola di revisione (sunset
provision) nella propria legislazione contro il terrorismo, che preveda
l’obbligo di procedere a una valutazione e/o revisione dei testi di legge
dopo un ragionevole periodo di tempo;
– esorta la Commissione e il Consiglio ad elaborare nel 2003 un quadro
d'insieme delle misure adottate dagli Stati membri dopo l'11 settembre 2001
e a trasmetterglielo congiuntamente a una valutazione esplicita della loro
eventuale incompatibilità con i diritti fondamentali;
Proibizione della tortura e dei trattamenti inumani
20. – ricorda che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali sancisce
che "nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
inumani o degradanti" ed esige il rigoroso rispetto di tale articolo in
tutti gli Stati membri;
– constata con preoccupazione che già da anni in quasi tutti gli Stati
membri gli abusi della polizia e di altre forze dell'ordine e la situazione
intollerabile in alcuni commissariati di polizia e carceri costituiscono un
tema ricorrente delle relazioni sui diritti dell'uomo;
– ritiene che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi in
materia, in particolare:
• migliorando la formazione dei funzionari di polizia e delle altre forze
dell'ordine nonché del personale carcerario;
• procedendo allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri,
favorendo lo scambio di opinioni fra i partner europei ed organizzando
scambi fra il personale penitenziario dei diversi Stati membri;
• adeguando le strutture carcerarie alle esigenze dei tempi moderni,
prevedendo adeguate possibilità di ricevere assistenza medica e giuridica;
• prestando particolare attenzione ai detenuti vulnerabili, segnatamente le
donne, come posto in rilievo dai casi di violenza carnale e intimidazioni;
• non limitando il diritto alla vita privata e familiare più di quanto sia
strettamente necessario;
• imponendo pene alternative per far fronte al problema della
sovrappopolazione nelle carceri;
• promuovendo regimi di sanzioni amministrative e/o pecuniarie per i reati
minori, favorendo pene alternative, ad esempio il lavoro di pubblica
utilità, sviluppando nella misura del possibile i regimi di carceri aperte o
semiaperte, ricorrendo al congedo condizionale;
• istituendo programmi specifici di reinserimento dei detenuti nella società
civile,
• istituendo un organo indipendente che possa investigare sulle violazioni
dei diritti dell'uomo e proporre soluzioni per migliorare la situazione;
• garantendo che nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sia
disponibile sufficiente personale esperto e
• limitando quanto più possibile la detenzione, anche nell'ambito della
procedura di espulsione;
– prende atto con preoccupazione della relazione di Amnesty International
dal titolo “Grecia: maltrattamento, uccisioni e impunità” e condivide
l’opinione secondo la quale le gravi violazioni dei diritti umani in uno
Stato membro non sono di esclusiva responsabilità di quel paese ma devono
anche adeguatamente riguardare tutta la UE;
– ritiene che il perdurare nel tempo e la gravità di questa problematica
tocchino il cuore della comunità di valori che l'Unione europea vuole
rappresentare, ma constata che gli attuali trattati UE offrono poco margine
di manovra;
– raccomanda che la Convenzione sul futuro dell'Europa esplori le
possibilità esistenti in questo ambito di giungere a una regolamentazione e
un processo decisionale più efficaci a livello dell'UE;
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
21. – raccomanda che l'Austria, il Belgio, la Germania, la Danimarca, la
Finlandia, la Francia, la Grecia, l'ITALIA, l'Irlanda, il Lussemburgo, i
Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito ratifichino la
Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato
e il relativo Protocollo sulla tratta degli esseri umani;
– raccomanda che la Germania, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il
Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito
ratifichino il Protocollo delle Nazioni Unite contro l'impiego dei minori
nei conflitti armati;
22. plaude all’adozione da parte del Consiglio in luglio della proposta di
decisione quadro, presentata dalla Commissione, sulla lotta al traffico di
esseri umani e invita gli Stati membri a recepirla senza indugio nel diritto
nazionale, nonché ad adottare la proposta di direttiva sui permessi di
residenza a breve termine rilasciati alle vittime della tratta di esseri
umani non appena il Parlamento europeo si sarà pronunciato in materia;
23. chiede agli Stati membri e, in particolare, alla Grecia di sviluppare e
attuare una politica equilibrata di prevenzione e lotta contro tutte le
forme di tratta degli esseri umani ed in particolare delle donne, in cui sia
prestata sufficiente attenzione non solo all'azione penale nei confronti
degli autori del reato, ma anche alla protezione e alla riabilitazione delle
vittime e in cui sia esaminata la tratta degli esseri umani in vista non
solo della prostituzione forzata, ma anche di altre forme di lavoro coatto e
sfruttamento,
24. rileva che ogni anno circa mezzo milione di donne originarie dell’Europa
centrale e orientale vengono trasportate nell’Unione europea per essere
vendute sul mercato della prostituzione; esorta pertanto gli Stati membri ad
agire con determinazione contro la tratta degli esseri umani rafforzando
l’impegno delle forze di polizia, delle autorità giudiziarie e dei servizi
sociali e cooperando intensamente con i paesi candidati e altri paesi
limitrofi all'Unione europea;
25. considera essenziale intensificare gli sforzi volti a combattere
l'immigrazione clandestina visto che, molto spesso, essa rappresenta una
fonte di manodopera priva di diritti e soggetta ad inaccettabili condizioni
di reclutamento e di sfruttamento;
26. chiede al Consiglio di completare il processo decisionale sulla proposta
della Commissione sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e
la pornografia infantile;
Capo II: Libertà
Libertà di pensiero, di coscienza e di culto
27. chiede alla Finlandia e alla Grecia di riconoscere senza riserve il
diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare senza necessità di
addurre motivi religiosi, di istituire forme alternative all'obbligo di leva
la cui durata non sia superiore a quella del servizio militare e di
rilasciare immediatamente coloro che scontano pene detentive per questo
motivo;
28. deplora le sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le
manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del
G8 a Genova, come la libertà di espressione, la libertà di circolazione, il
diritto alla difesa, il diritto all'integrità fisica;
29. invita gli Stati membri a rivolgere un’attenzione particolare alle
attività, talvolta illegali o criminali, di alcune sette che mettono in
pericolo l’integrità fisica e psichica della persona, in particolare:
– avviando, attraverso organismi indipendenti e specializzati nella difesa
dei diritti umani, azioni di informazione e di sensibilizzazione affinché
ogni persona possa decidere se aderire o abbandonare un movimento a
carattere religioso o spirituale,
– adottando disposizioni giudiziarie, fiscali e penali sufficienti a
contrastare le attività illegali di alcune sette e nell’ambito delle quali
si tenga conto del rispetto dei principi dello Stato di diritto, ai fini
della lotta alle attività illegali e le violazioni dei diritti delle persone
perpetrate da alcune sette, alle quali si dovrebbe rifiutare lo status di
organizzazione religiosa o culturale che assicura loro vantaggi fiscali e
una certa protezione giuridica;
30. ritiene che anche la libertà di non aderire più a una religione o a
un’ideologia e di lasciare la relativa comunità religiosa debba rientrare
tra le libertà fondamentali e che questo diritto, ove necessario, debba
essere attivamente tutelato dalle autorità;
31. invita gli Stati membri a garantire che tale libertà non violi
l’autonomia delle donne e il principio di parità tra uomini e donne e che
sia esercitata nel rispetto del requisito della separazione fra Stato e
Chiesa;
Libertà di espressione e di informazione, diritto alla vita privata,
protezione dei dati di carattere personale e accesso ai documenti
32. raccomanda all’Unione di dotarsi di uno strumento giuridicamente
vincolante che offra, nei settori attinenti al secondo e terzo pilastro,
garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 95/46/CE in materia
di protezione dei dati di carattere personale; è preoccupato per il
contenuto della direttiva 02/58/CE che prevede la possibilità di conservare
i dati relativi alle comunicazioni elettroniche (“data retention”) e
raccomanda nuovamente l’adozione di misure per tutelarsi dai sistemi
extralegali di intercettazione delle comunicazioni;
33. chiede al Belgio, alla Danimarca e all'Irlanda di firmare e di
ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione
transfrontaliera del 5 maggio 1989; chiede alla Grecia, al Lussemburgo, ai
Paesi Bassi e alla Svezia di ratificare questa convenzione e chiede ai paesi
soprammenzionati nonché al Portogallo di firmare e, rispettivamente,
ratificare il protocollo che modifica tale convenzione del 1° ottobre 1998;
34. chiede agli Stati membri di garantire la libertà d'opinione e di
espressione pubblica delle idee, presupposto essenziale di ogni politica di
salvaguardia dei diritti fondamentali;
35. raccomanda agli Stati membri di garantire effettivamente la libertà di
investigazione e il diritto al segreto professionale dei giornalisti (il
diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti), ove necessario
modificando la legislazione;
36. chiede ai membri dei governi e ad altri politici negli Stati membri di
fare del plusvalore democratico di una stampa libera la propria bandiera e
di astenersi da azioni giuridiche o dichiarazioni pubbliche tendenti a
limitare o a influenzare la libertà e l'indipendenza dei giornalisti;
37. respinge categoricamente ogni forma di violenza, intimidazione o
minaccia che possa condizionare il libero esercizio della professione
giornalistica; chiede pertanto a tutti gli Stati di rispettare e difendere
il diritto alla libertà di opinione e di espressione e ribadisce la propria
solidarietà a quei giornalisti che sono vittime di attentati per non essersi
piegati e aver esercitato liberamente tale diritto;
38. raccomanda agli Stati membri di vigilare sulle interferenze di natura
politica che esistono nei confronti degli organi di stampa ed informazione,
al fine di non vederli spartiti su base puramente politica, per il mero fine
di utilizzarli contro gli avversari politici;
39. raccomanda agli Stati membri di vigilare sui (quasi) monopoli o sulle
concentrazioni molto grosse di mezzi di comunicazione audiovisivi e scritti
e raccomanda agli Stati membri in cui non esistono ancora organismi
indipendenti di (auto) regolamentazione di istituirli, al fine di lottare
efficacemente contro ogni deriva antidemocratica, preservare la diversità
culturale, nonché garantire la qualità e la pluralità dei programmi e il
libero accesso a tutti;
40. rammenta il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del
pubblico ai documenti delle Istituzioni e invita la Commissione, il
Consiglio e il proprio Segretariato a garantire il rispetto di tale
regolamento e del suo spirito, assicurando che si traduca in una maggiore
trasparenza e accessibilità per il pubblico; esorta l’Unione europea ad
attuare il regolamento relativo all’accesso ai documento delle Istituzioni
in uno spirito di trasparenza, ad applicare le deroghe e le clausole di
trattamento speciale per i documenti riservati soltanto in caso di assoluta
necessità e ad adottare quanto prima uno strumento che assicuri la
conformità delle regole che disciplinano l’accesso ai documento delle
agenzie e degli organismi dell’Unione europea al regolamento in questione;
Diritto di asilo e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
41. ribadisce i suoi numerosi appelli al Consiglio affinché acceleri
l'instaurazione di una politica comune dell'Unione europea in materia di
asilo fondata sull’umanesimo e sul rispetto delle convenzioni internazionali
e sottolinea a tale proposito che, nella lotta in sé necessaria e
giustificata contro l'immigrazione clandestina, il rispetto dei diritti
dell'uomo deve essere e rimanere la premessa insindacabile;
42. raccomanda l’adozione e l’applicazione da parte dell’Unione europea e
degli Stati membri di una politica ambiziosa di integrazione dei cittadini
di paesi terzi, basata sul principio di antidiscriminazione;
43. raccomanda, in virtù del principio non bis in idem, di abolire la doppia
pena (condanna + espulsione);
44. raccomanda agli Stati membri di rendere più flessibile la procedura di
naturalizzazione e/o di accesso alla doppia cittadinanza, in modo da
assicurare ai residenti di origine straniera che lo desiderano una piena
cittadinanza;
45. esorta gli Stati membri ad adoperarsi affinché le politiche nazionali e
comunitaria in materia di asilo, come pure le politiche di controllo alle
frontiere e di ammissione, rispettino il principio di non-refoulement (così
come sancito dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo), nella consapevolezza che tale principio è attualmente
minacciato dall’insieme delle disposizioni della Convenzione di Dublino, dei
concetti di terzo paese sicuro e di paese di origine sicuro, nonché le norme
che disciplinano le sanzioni contro i vettori e la responsabilità dei
trasportatori, unitamente alle limitazioni al ricorso ad interpreti e
avvocati, come pure l'assenza di effetto sospensivo di taluni procedimenti
di appello;
46. sollecita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi iniziativa volta a
modificare la stessa Convenzione di Ginevra;
47. invita gli Stati membri a verificare costantemente se le loro decisioni
nei singoli casi di richiesta di asilo mettano in pericolo il principio di "non-refoulement";
48. chiede agli Stati membri di garantire, nella loro lotta contro il
terrorismo, il rispetto degli impegni internazionali assunti in materia di
asilo, che un'eventuale non applicazione della Convenzione relativa allo
status dei profughi sia basata sui motivi enumerati nella stessa convenzione
(articolo 1, lettera f), e articolo 32) e che una tale non applicazione non
avvenga mai automaticamente;
49. esorta gli Stati membri a contemplare la detenzione dei richiedenti
asilo soltanto in casi eccezionali, a limitarne la durata e ad applicarla
esclusivamente per le ragioni enunciate nelle Linee guida dell’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) sui criteri e le
norme applicabili alla detenzione dei richiedenti asilo (Guidelines on
Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum
Seekers);
50. chiede agli Stati membri di garantire che nessuno sia estradato in paesi
in cui rischia di essere condannato a morte per i suoi crimini o di subire
torture o maltrattamenti e di non accettare garanzie non vincolanti; chiede
altresì agli Stati membri di non minare alle basi questo diritto per mezzo
di trattati bilaterali;
51. esprime preoccupazione per i casi di espulsioni collettive verificatisi
e ricorda agli Stati membri che le espulsioni collettive sono vietate dalla
Carta e dall'articolo 4 del IV protocollo addizionale alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, a meno che la decisione di procedere all'espulsione in massa
degli stranieri sia basata su una valutazione individuale, giusta e
obiettiva;
Capo III: Uguaglianza
Politica di lotta alla discriminazione
52. si compiace del fatto che, con la ratifica da parte del Lussemburgo nel
2001, tutti gli Stati membri abbiano ratificato la Convenzione n. 111
dell'OIL sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni;
53. raccomanda che la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Svezia e il Regno
Unito firmino il Protocollo n. 12 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che tutti
gli Stati membri la ratifichino;
54. chiede agli Stati membri di condurre, a livello sia nazionale che
dell'Unione, una politica coerente di lotta alla discriminazione e, in linea
di massima, di garantire uno stesso livello di protezione dalla
discriminazione fondata su diversi motivi; chiede alla Commissione e agli
Stati membri di adottare tutte le misure appropriate per mettere in pratica
questo principio;
55. constata che nel periodo di riferimento alcuni Stati membri sono stati
condannati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nelle cause n.
37119/97, n. 35972/97 e n. 29545/95 per discriminazioni nell'accesso
all'occupazione nell'amministrazione pubblica; invita la Commissione a
esaminare se nei casi suddetti è stata violata la direttiva 2000/78/UE(5),
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, e a prendere eventualmente le
opportune misure; chiede inoltre la presentazione di specifici progetti di
direttiva sulla base dell'articolo 13 del trattato UE, al fine di lottare
contro tutti i motivi di discriminazione indicati in tale articolo;
56. invita inoltre l'ITALIA a dare immediato seguito alla sentenza della
Corte di giustizia europea nella causa C-212/99, in cui si constata la
discriminazione dei lettori universitari stranieri;
57. chiede alla Commissione di completare a breve termine la sua proposta di
direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne al di fuori della
sfera lavorativa e di trasmetterla al Consiglio e al Parlamento;
Razzismo e xenofobia
58. chiede agli Stati membri di condurre una politica coerente in materia di
lotta contro la discriminazione e promozione dell'integrazione, in modo da
combattere il razzismo e la xenofobia come fenomeno sociale strutturale,
rispettando gli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali
pertinenti, incluso l'obbligo di elaborare relazioni, e di associare in modo
positivo al processo decisionale il dialogo con i relativi organi
internazionali di sorveglianza;
59. chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di proseguire in
modo coerente la lotta contro la discriminazione razziale e la xenofobia e
di non focalizzarsi soltanto sui membri di gruppi minoritari, etnici o
religiosi, che vivono già da tempo in Europa, ma anche sui richiedenti asilo
e sui nuovi lavoratori migranti;
60. esprime preoccupazione per l'aumento delle manifestazioni di
discriminazione razziale e xenofobia, innegabilmente alimentato dalle
reazioni agli attentati dell'11 settembre 2001, ma si sente altresì
confortato dalle numerose buone pratiche nell'ambito delle quali politici
responsabili e opinion leader hanno inviato un messaggio di riconciliazione,
uguaglianza e solidarietà;
61. esprime preoccupazione per il numero e la violenza crescenti delle
manifestazioni di antisemitismo e chiede agli Stati membri di prestare
maggiore attenzione all'individuazione e alla prevenzione nonché a
perseguire i colpevoli;
62. esprime preoccupazione per le discriminazioni nei confronti dei Rom,
soprattutto in materia di politica degli alloggi (in particolare in Grecia e
in ITALIA) ed esorta le autorità interessate a garantire parità di accesso
all'istruzione e ad altri servizi pubblici e ad evitare inutili violenze da
parte della polizia e intimidazioni;
63. chiede ai partiti politici negli Stati membri di firmare e applicare la
Carta dei partiti politici europei per una società non razzista e di
astenersi pertanto da qualsiasi alleanza o cooperazione politica con partiti
politici che incitano o esortano a pregiudizi razziali o etnici e alla
xenofobia;
64. si compiace degli sforzi compiuti dall’Osservatorio europeo dei fenomeni
di razzismo e xenofobia per raccogliere e analizzare i dati necessari in
materia di razzismo e xenofobia e lo incoraggia a utilizzare tali dati in
modo più attivo; esorta l’Osservatorio a rafforzare il suo ruolo di dialogo
con i governi e gli apparati amministrativi degli Stati membri;
Diversità culturale, religiosa e linguistica
65. si compiace del fatto che nel 2001 il Belgio abbia firmato la
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze
nazionali; chiede alla Francia di fare altrettanto; raccomanda inoltre al
Belgio, alla Francia, alla Grecia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi di
ratificare tale convenzione;
66. raccomanda che il Belgio, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo firmino
la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie; si compiace del
fatto che l'Austria, la Spagna e il Regno Unito abbiano ratificato la Carta
nel 2001 e chiede al Belgio, alla Francia, alla Grecia, all'ITALIA,
all'Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo di fare altrettanto;
67. chiede a tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca e dei
Paesi Bassi, che lo hanno già fatto) di firmare e ratificare la Convenzione
n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali in paesi
indipendenti;
68. chiede agli Stati membri di riconoscere le minoranze nazionali che
vivono sul loro territorio e di garantire i loro diritti sanciti dalle
convenzioni summenzionate; incoraggia gli Stati membri a interpretare in
senso lato il concetto di "minoranza nazionale" e ad estenderlo a tutte le
minoranze etniche la cui emancipazione e integrazione sociale siano un
obiettivo politico;
Parità tra uomini e donne
69. ritiene che i diritti umani delle donne debbano essere visti come
diritti individuali e non debbano essere condizionati dal ruolo della donna
nella famiglia e o da altre restrizioni sociali;
70. si compiace del fatto che la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, il
Portogallo e la Spagna abbiano ratificato il Protocollo opzionale alla
Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne; raccomanda al Belgio, al Lussemburgo, alla
Svezia e al Regno Unito di seguire questo esempio;
71. constata che non esiste un quadro d'insieme esteso e aggiornato, ma
comparabile e accessibile, della situazione in materia di parità di
trattamento tra uomini e donne negli Stati membri; esorta ancora una volta
la Commissione a presentare un'analisi dello stato di applicazione da parte
degli Stati membri delle direttive in materia di parità di trattamento tra
uomini e donne e a sviluppare le sue strategie per migliorare tale
applicazione, segnatamente l'avvio di procedure di infrazione dei trattati e
l'eventuale modifica delle stesse direttive; esorta la Commissione ad
adoperasi affinché siano adottate misure per combattere e punire le molestie
sessuali, in quanto trattamento umiliante e degradante per qualsiasi essere
umano;
72. invita gli Stati membri a riconoscere che la libertà da violenze
domestiche e stupri coniugali è un diritto umano fondamentale; nonostante
gli innegabili progressi compiuti, la violenza contro le donne continua ad
aumentare, per cui occorre studiare nuove soluzioni efficaci per combattere
questa intollerabile forma di trattamento disumano;
73. ritiene che un'impostazione giuridica alla parità di trattamento tra
uomini e donne debba essere vista nel contesto del processo di emancipazione
sociale, motivo per cui chiede alla Commissione di far elaborare un'analisi
comparativa dell'attuale situazione del processo di emancipazione negli
Stati membri, di modo che possano essere resi visibili i risultati di un
quarto di secolo di politica europea in materia di parità di trattamento e
vengano gettate le basi della futura politica;
74. chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di integrare
sistematicamente e visibilmente la dimensione di genere (gender
mainstreaming) in tutte le loro attività in materia di diritti dell'uomo;
75. rammenta che la tratta degli esseri umani è, per la maggior parte,
tratta delle donne, legata soprattutto alla mancanza di indipendenza
economica delle donne e alla discriminazione sul mercato del lavoro; invita
gli Stati membri a continuare a riconoscere questa dimensione legata al
genere e a guardarsi dal confonderla con il contrabbando degli esseri umani;
76. esorta i Paesi Bassi a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite
sulle donne e a prendere a cuore le conclusioni della Convenzione
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
raccomanda pertanto ai Paesi Bassi di adottare misure destinate a combattere
in modo efficace l'esclusione delle donne dall'appartenenza ai partiti
politici e a porre termine alle discriminazioni sessuali tuttora esistenti
nelle norme giuridiche relative al nome;
77. raccomanda alla Francia di sopprimere la differenza esistente nell'età
minima per contrarre matrimonio per ragazze e ragazzi (rispettivamente 15 e
18 anni);
78. chiede la soppressione del divieto per l’ingresso delle donne al monte
Athos in Grecia, un’area geografica di 400 km2 dove l’accesso alle donne è
proibito, in base ad una decisione adottata nel 1045 dai monaci dei venti
monasteri della regione, una decisione che al giorno d’oggi viola il
principio universalmente riconosciuto della parità di trattamento tra i
sessi, la legislazione comunitaria di non discriminazione e di parità,
nonché le disposizioni del libero movimento delle persone nell’ambito
dell’UE;
Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale
79. chiede alla Commissione di fare elaborare uno studio comparativo e
aggiornato della situazione degli uomini omosessuali e delle donne lesbiche
negli Stati membri, in modo da constatare l'aumento o la riduzione dei
fenomeni di discriminazione e, rispettivamente, il buon esito della politica
europea e/o nazionale di lotta alla discriminazione;
80. raccomanda agli Stati membri di condurre una politica esplicita e
coerente destinata a lottare contro la discriminazione nei confronti degli
uomini e delle donne omosessuali nonché alla loro emancipazione e
integrazione sociale e alla lotta contro i pregiudizi attraverso il settore
culturale ed educativo, in particolare organizzando una campagna
d’informazione e di solidarietà a livello europeo;
81. si compiace del fatto che il 13 agosto 2002 l'Austria abbia abolito
l'articolo 209 del Codice penale e abbia posto termine in tal modo alla
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale inclusa nella
legislazione;
Tipi di relazione
82. raccomanda agli Stati membri di riconoscere le relazioni non
matrimoniali – sia tra persone di sesso diverso che tra persone dello stesso
sesso – e a connettervi gli stessi diritti che al matrimonio;
83. invita gli Stati membri a consentire il matrimonio tra persone dello
stesso sesso;
84. esorta l'Unione europea a iscrivere nell'agenda politica il reciproco
riconoscimento delle relazioni non matrimoniali, nonché del matrimonio tra
persone dello stesso sesso e a elaborare proposte concrete al riguardo;
Diritti dell’infanzia
85. raccomanda che il Belgio e il Regno Unito firmino il Protocollo n. 7
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali; si compiace del fatto che l'Irlanda abbia ratificato
il protocollo nel 2001 e chiede al Belgio, alla Germania, alla Spagna, ai
Paesi Bassi, al Portogallo e al Regno Unito di fare altrettanto;
86. raccomanda al Belgio, alla Spagna, alla Finlandia e ai Paesi Bassi di
firmare la Convenzione europea sull'adozione dei bambini e chiede al Belgio,
alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi
di ratificarla;
87. raccomanda al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Finlandia e ai
Paesi Bassi di firmare la Convenzione europea sullo status giuridico dei
figli nati al di fuori del matrimonio; raccomanda altresì al Belgio, alla
Germania, alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, all'ITALIA e ai Paesi
Bassi di ratificare tale convenzione;
88. chiede al Belgio, alla Danimarca, ai Paesi Bassi e al Regno Unito di
firmare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia;
raccomanda inoltre all'Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Spagna, alla
Francia, alla Finlandia, all'ITALIA, all'Irlanda, al Lussemburgo, ai Paesi
Basi, al Portogallo, alla Svezia e al Regno Unito di ratificare tale
convenzione;
89. esorta gli Stati membri a continuare a garantire i diritti dei bambini
conformemente agli obblighi internazionali esistenti, prestando particolare
attenzione ai bambini che vivono in situazioni sfavorite, come i bambini dei
richiedenti asilo, i bambini provenienti da famiglie povere e i bambini che
vivono negli istituti per la tutela dell'infanzia, nonché alla lotta contro
la tratta di bambini a fini di sfruttamento sessuale o commerciale;
90. chiede agli Stati membri di garantire che tutti i bambini presenti sul
proprio territorio abbiano il diritto all’istruzione;
91. ritiene che l’affidamento di minori avente come unica motivazione
condizioni di vita in grande povertà rappresenti una violazione dei diritti
fondamentali; se non può essere evitato, l’affidamento deve essere
considerato, per quanto possibile, temporaneo e mirare al rientro del minore
nella sua famiglia; le condizioni dell’affidamento, sia in una famiglia di
accoglienza che in un istituto, e la procedura volta ad un’eventuale
adozione devono rispettare tutti i diritti della famiglia e del minore in
affido; in particolare i genitori devono essere sostenuti per poter
continuare ad esercitare pienamente le proprie responsabilità nei confronti
del minore e mantenere i legami affettivi necessari al suo sviluppo e
benessere;
Protezione dalla discriminazione fondata sull’età
92. ritiene che i diritti sia dei giovani che degli anziani debbano essere
considerati parte integrante dei diritti dell'uomo e in tale contesto
richiama in particolare l'attenzione sul diritto alla libertà e a prendere
autonomamente le proprie decisioni e sul diritto alla privacy e chiede agli
Stati membri di condurre una politica coerente per combattere la
discriminazione fondata sull’età e promuovere la partecipazione alla vita
sociale, in particolare lottando contro qualsiasi forma di isolamento;
Diritti dei disabili
93. si compiace del fatto che nel 2001 il Lussemburgo abbia ratificato la
Convenzione sul reinserimento professionale e l'occupazione delle persone
disabili e raccomanda all'Austria, al Belgio e al Regno Unito di fare
altrettanto;
94. accoglie con soddisfazione il fatto che il 2003 sia stato proclamato
"Anno europeo delle persone disabili" e chiede agli Stati membri e alle
istituzioni dell'Unione europea di raccogliere un numero sufficiente di dati
comparabili per comprendere meglio il problema, condurre una politica
coerente e sviluppare una legislazione per combattere la discriminazione
delle persone disabili e promuoverne l'integrazione in tutti gli aspetti
della vita; lo sviluppo della politica in questo campo deve essere
intrapreso consultando le organizzazioni rappresentative dei disabili;
Capo IV: Solidarietà
95. constata con rammarico che, stando alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, alla 15a relazione del comitato dei ministri
della Carta sociale europea e alla relazione di esperti dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, nell'anno 2001 si sarebbe registrato negli Stati
membri un notevole numero di violazioni dei diritti sociali fondamentali;
96. chiede per l’ennesima volta agli Stati membri di ratificare, a più di
dieci anni dalla sua firma, la Convenzione delle Nazioni Unite, del 18
dicembre 1990, sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e
dei membri delle loro famiglie;
97. raccomanda alla Germania e ai Paesi Bassi di firmare la Carta sociale
europea rivista e all'Austria, al Belgio, alla Germania, alla Danimarca,
alla Spagna, alla Grecia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e al Regno Unito di
ratificarla;
98. esprime preoccupazione per l’elevato numero di violazioni della Carta
sociale europea negli Stati membri dell'UE, come emerge dalla rassegna a
cura del Comitato europeo per i diritti sociali, ed esorta gli Stati membri
a porre rimedio alle violazioni accertate;
99. chiede alla Commissione di elaborare un quadro d'insieme delle analogie
e delle differenze tra, da un lato, gli obblighi degli Stati membri
derivanti dalla Carta sociale europea e, dall'altro, i diritti sociali
fondamentali che fanno parte dell'acquis comunitario e i diritti sanciti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di trasmettere
tale quadro d'insieme al Consiglio e al Parlamento, corredato di una
comunicazione contenente proposte sul modo in cui può essere posto rimedio
agli squilibri constatati;
100. critica il fatto che sette Stati membri violino gli obblighi risultanti
dalla Carta sociale europea in relazione all'accesso di stranieri al mercato
del lavoro, in particolare mediante il ricorso a quote fisse di immigrazione
e permessi di soggiorno temporanei, l'automatico ritiro del permesso di
soggiorno in caso di perdita del lavoro e la discriminazione in relazione ai
diritti generali dei lavoratori;
101. deplora che in vari Stati membri vigano ancora notevoli limitazioni al
diritto all'organizzazione, ai negoziati collettivi e alla partecipazione
alle azioni collettive per i lavoratori del settore pubblico, in particolare
nei servizi militarizzati dell'esercito, della polizia, delle dogane, ecc.;
chiede un'applicazione molto più restrittiva delle possibilità di deroga
previste per questi diritti dal Patto sociale europeo e, se del caso, la
loro soppressione;
102. ricorda che il comitato dei ministri della Carta sociale ha accertato
56 casi di violazioni da parte degli Stati membri delle disposizioni della
Carta sociale nel settore del lavoro minorile, della tutela della maternità
e dell'accesso di stranieri al mercato del lavoro;
103. critica il fatto che la maggior parte degli Stati membri non abbiano
assolto agli obblighi risultanti dalla Carta sociale europea in materia di
lavoro minorile; in tale contesto sottolinea in particolare che il comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa ha elaborato una raccomandazione
motivata all'Irlanda come pure un avviso alla Spagna; chiede, in
considerazione dell'ampiezza delle violazioni, che la Commissione presenti
una proposta di revisione della direttiva 94/33/UE(6) relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro;
104. critica il fatto che la maggioranza degli Stati membri non abbia
assolto gli obblighi risultanti dalla Carta sociale europea in materia di
congedo per maternità, protezione contro il licenziamento delle lavoratrici
gestanti e in periodo di allattamento e diritto alle pause per
l'allattamento; invita la Commissione a tener conto delle conclusioni del
comitato dei ministri nella revisione della direttiva 92/85/UE(7) sulla
tutela delle lavoratrici gestanti e inoltre a presentare una proposta di
revisione della direttiva 96/34/UE(8) sul congedo parentale;
105. raccomanda alla Finlandia di firmare il Codice europeo di sicurezza
sociale (1964) e alla Finlandia e all’Austria di ratificarlo; raccomanda
alla Finlandia, all’Austria, alla Spagna e al Regno Unito di firmare il
protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale e alla Danimarca, alla
Finlandia, alla Francia, alla Grecia, all'Irlanda, all'Austria, alla Spagna
e al Regno Unito di ratificarlo; raccomanda alla Danimarca, all'Irlanda e al
Regno Unito di firmare il Codice europeo di sicurezza sociale rivisto (1990)
e a tutti questi paesi di ratificarlo;
106. raccomanda alla Danimarca, alla Germania, alla Finlandia, al Regno
Unito e alla Svezia di firmare e ratificare la Convenzione europea di
sicurezza sociale del 1972 e all'Irlanda e alla Francia di ratificarla;
107. si compiace del fatto che l'ITALIA abbia ratificato la Convenzione
dell'OIL sulla protezione della maternità e chiede agli altri Stati membri
di fare altrettanto;
108. chiede un'attiva politica di ratifica da parte degli Stati membri per
quanto riguarda le recenti convenzioni dell'OIL, come quelle sul lavoro a
tempo parziale, a domicilio e sui servizi privati di fornitura di
lavoratori, che si saldano alla problematica dei rapporti di lavoro atipici,
i quali formano anche oggetto di direttive UE; sollecita una partecipazione
ed un apporto positivi al dibattito su altre forme di lavoro non
sufficientemente tutelate, che si trovano spesso in bilico tra lavoro
autonomo (self-employment) e dipendenza salariale; sottolinea la necessità
di una migliore concertazione e un migliore coordinamento tra politica ed
attività nel quadro della Carta sociale europea, dell'OIL e dell'UE, per
quanto riguarda sia la Carta UE che la concreta normativa e legislazione
(derivata), e ricorda che il coordinamento in ambito UE non deve tradursi in
una negligenza o addirittura in una deliberata inosservanza degli obblighi
derivanti dall'adesione all'OIL e alla Carta sociale europea;
109. si attende dai paesi candidati all'adesione misure concrete ed efficaci
per l'affermazione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto
riguarda la lotta alla tratta di esseri umani e alla prostituzione;
Capo V: Cittadinanza
Diritto di voto e diritto eleggibilità alle elezioni comunali ed europee
110. raccomanda all'Austria, al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla
Francia, alla Grecia, all'Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo di firmare
e ratificare la Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale e al Regno Unito di ratificarla e a
tutti i paesi di applicarla;
111. raccomanda al Belgio, alla Spagna, all'Irlanda, al Lussemburgo e al
Regno Unito di firmare e ratificare la Convenzione europea sulla
cittadinanza e alla Germania, alla Francia, alla Finlandia, all'ITALIA e
all'Irlanda di ratificarla;
112. raccomanda agli Stati membri di fornire ai cittadini di altri Stati
membri che vivono sul loro territorio informazioni più precise sulle
possibilità di cui dispongono di partecipare e candidarsi alle elezioni
amministrative, nonché alle elezioni del Parlamento europeo;
113. esorta la Commissione a presentare una nuova relazione
sull'applicazione della direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità negli Stati membri alla luce
delle nuove circostanze venutesi a creare dopo la precedente relazione del
maggio 2001;
114. riconosce i diritti universali dei disabili di accedere a tutti gli
aspetti della procedura elettorale, come richiesto dal movimento
internazionale dei disabili, dalla Fondazione internazionale per i sistemi
elettorali (IFES) e l’Istituto internazionale sulla democrazia e
l’assistenza elettorale (IDEA); chiede agli Stati membri di dare attuazione
a tale diritto;
115. invita gli Stati membri a promuovere un’equilibrata rappresentanza di
uomini e donne alle elezioni amministrative ed europee, in quanto l’assenza
di un tale equilibrio nella partecipazione dei due sessi al processo
decisionale riduce i valori democratici della nostra società del nostro
sistema politico;
116. raccomanda agli Stati membri di estendere il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo a tutti i
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione europea da
almeno tre anni;
117. rileva la necessità di appoggiare la proposta avanzata in sede di
Convenzione sul futuro dell'Europa e volta a conferire al Mediatore europeo
il potere di deferire alla Corte di giustizia casi di violazione dei diritti
fondamentali, allorquando una normale indagine non permetta di giungere ad
una soluzione;
118. ritiene che il diritto di petizione vada incluso come un’ulteriore
importante tema nel progetto di relazione, per dimostrare il diritto
fondamentale dei cittadini UE di sottoporre direttamente al Parlamento
europeo, ai fini di una riparazione, questioni che li riguardano;
119. è inoltre del parere che occorra valutare con quali strumenti può
trattare le violazioni dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali
quando i cittadini si rivolgono al Parlamento europeo mediante petizione per
ottenere riparazione;
Libertà di circolazione e di stabilimento
120. chiede alla Commissione e agli Stati membri di eliminare immediatamente
gli ostacoli tuttora esistenti all'effettiva realizzazione della libera
circolazione delle persone che sono stati messi in luce dalle sentenze della
Corte di giustizia e in particolare di non consentire alcuna limitazione
alla libera circolazione nel contesto dei vertici dell’UE, se questa appare
idonea ad impedire la partecipazione alle dimostrazioni;
121. chiede che la normativa in materia di libera circolazione delle persone
sia semplificata in base al principio secondo cui ogni cittadino di un paese
terzo beneficia a pieno titolo del diritto di libera circolazione e di
soggiorno non appena in possesso dello status legale di residente di lunga
durata;
122. chiede alla Grecia di recuperare quanto prima i ritardi amministrativi
accumulati nel rilascio di un permesso di soggiorno valido a coloro che vi
hanno diritto;
Capo VI: Giustizia
123.. si compiace del ciclo di consultazioni avviato dalla Commissione sulle
garanzie procedurali accordate agli indiziati e agli accusati nelle
procedure penali e la incoraggia a presentare senza indugio proposte sulle
norme che dovrebbero essere applicati nell'Unione europea a livello di
procedura penale;
124. chiede al Consiglio di adottare una decisione quadro su norme comuni
per il diritto processuale, per esempio sulle norme che disciplinano
ordinanze preprocessuali e diritti della difesa compresi i criteri dei
metodi di investigazione e la definizione di prova, in modo da garantire un
livello comune di tutela dei diritti fondamentali in tutta l’Unione europea;
tale decisione quadro deve entrare in vigore contestualmente al mandato
d’arresto europeo;
125. sollecita quindi gli Stati membri a promuovere la pubblicazione e la
traduzione di una “lettera dei diritti” da trasmettere alle persone da
interrogare, al loro arrivo in una stazione di polizia o nel luogo in cui si
svolge l’interrogatorio;
126. si compiace del dibattito avviato dalla Commissione europea sulla
necessità di stabilire norme minime comuni riguardanti l’indennizzo delle
vittime di reati;
127. accoglie con soddisfazione la ratifica da parte degli Stati membri
dell’Unione europea dello statuto del Tribunale penale internazionale delle
Nazioni Unite e l’entrata in vigore di tale statuto il 1° luglio 2002;
invita tuttavia i governi e i parlamenti degli Stati membri ad astenersi dal
siglare accordi (bilaterali) che compromettano l’efficace applicazione dello
statuto del Tribunale penale internazionale, in particolare accordi
sull’immunità che permettano ai cittadini di taluni paesi di sottrarsi al
giudizio del suddetto Tribunale;
128. esprime preoccupazione per l’elevato numero e la gravità delle
violazioni constatate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto
riguarda il diritto ad un processo equo (Finlandia, Grecia, ITALIA), il
diritto di accesso ad un tribunale (Belgio, Francia, Grecia e Regno Unito),
il diritto ad un'udienza pubblica (Austria), il principio del
contraddittorio (Germania, Francia, Finlandia, ITALIA), il diritto a un
termine ragionevole (Austria, Germania, Spagna, Francia, Grecia, ITALIA,
Lussemburgo e Portogallo), il diritto a un tribunale imparziale e
indipendente (Belgio, ove si tratti di un processo penale, Francia e Regno
Unito), il diritto alla difesa (Austria, Belgio, Francia, Grecia e Regno
Unito), la presunzione di innocenza (Austria) e il diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato (Austria);
129. esorta gli Stati membri a rispettare scrupolosamente e tempestivamente
le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle garanzie
procedurali e ad assicurare che la legislazione sia adeguata in modo da
essere conforme a tali sentenze;
130. esorta gli Stati membri ad applicare lo strumento dell'aiuto
giudiziario per tutte le cause interne e transfrontaliere, a favore di
cittadini che non dispongano di sufficiente risorse economico;
131. esorta gli Stati membri a garantire l’effettiva applicazione del
diritto al giusto processo attraverso l’attuazione del principio del
contraddittorio e della ragionevole durata dei processi, della presunzione
di innocenza dell’imputato fino a emissione della sentenza, del diritto ad
un tribunale indipendente e imparziale anche attraverso la separazione delle
carriere della magistratura giudicante e di quella requirente;
132. esprime apprensione per il grandissimo numero di casi in cui la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha constatato la violazione da parte dell'ITALIA
del diritto a un termine ragionevole; ritiene che questa tendenza nuoccia
alla fiducia nello Stato di diritto e chiede all'ITALIA di adottare tutte le
misure necessarie per garantire procedimenti attuati per tempo e equamente;
133. esprime grande preoccupazione per il clima di impunità che sta sorgendo
in alcuni Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Francia, ITALIA,
Portogallo, Svezia e Regno Unito), in cui gli atti illeciti e l'abuso della
violenza da parte degli agenti di polizia e del personale carcerario,
soprattutto nei confronti dei richiedenti asilo, dei profughi e delle
persone appartenenti alle minoranze etniche, non vengono adeguatamente
sanzionati ed esorta gli Stati membri in questione a privilegiare
maggiormente tale questione nell'ambito della loro politica penale e
giudiziaria;
134. è del parere che il contenuto della presente risoluzione non avrà alcun
effetto restrittivo sulla chiarificazione e lo sviluppo (futuro) dei
diritti, delle libertà e dei principi che si applicano ai cittadini
dell’Unione europea, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea;
135. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al
Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, al Mediatore europeo, al
Consiglio d’Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e
dei paesi candidati all'adesione.
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MOTIVAZIONE
INTRODUZIONE
A. La via verso una politica dei diritti dell'uomo nell'Unione europea
Il Parlamento europeo (PE) si è assicurato nel corso degli anni un ruolo
particolare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti
dell'uomo - un ruolo che ha offerto anche lo spunto per critiche – non
sempre ingiustificate. Ad esempio, va rilevato che belle parole sui diritti
dell'uomo compensano lo scarso peso politico effettivo del PE. Dall'entrata
in vigore del trattato di Amsterdam vi dovrebbe essere meno occasione di
parlare in questi termini dell'attività relativa ai diritti dell'uomo del
PE. I diritti dell'uomo sono stati meglio recepiti nei trattati e anche le
competenze del PE sono state rafforzate. Inoltre la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (UE) ha fortemente consolidato la
legittimazione politica di questo lavoro, orientandolo e concentrandolo
meglio. Ciò emerge dalla decisione dello scorso anno della commissione per
le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
di fare della Carta il filo conduttore della relazione annuale sulla
situazione dei diritti dell'uomo nell'UE. Tuttavia sussistono ancora
notevoli divergenze d'opinioni e scarsa chiarezza su quale sia o dovrebbe
essere il ruolo del PE in merito ai diritti dell'uomo e, in particolare, su
quale sia il ruolo delle relazioni annuali del PE. Le critiche formulate
all'inizio di quest'anno da due importanti ONG hanno contribuito a far sì
che io affrontassi nuovamente la questione.(9)
A mio parere, il ruolo del PE nel campo dei diritti dell'uomo rappresenta
una parte integrante e discende dalle funzioni politiche che esso deve
svolgere all'interno delle istituzioni dell'UE. Ciò è ovvio nel caso del
ruolo di colegislatore del PE, nel caso del suo ruolo nel processo di
bilancio dell'Unione o nel caso del diritto dell'approvazione di trattati
con paesi terzi o dell'adesione all'UE di nuovi Stati membri. In questi casi
le considerazioni concernenti i diritti dell'uomo costituiscono una parte
delle considerazioni politiche che il PE deve effettuare nel quadro dei suoi
compiti formali. Ma come dobbiamo considerare in tale contesto i rapporti
annuali sui diritti dell'uomo? A mio giudizio, il PE interviene soprattutto
nel suo ruolo di vigilanza e di controllo, in cui chiede al Consiglio e alla
Commissione di rispondere della politica da essi condotta in materia di
diritti dell'uomo. In tale ottica, sarebbe anche corretto che la raccolta di
fatti, il monitoraggio e la resocontazione politica si svolgessero
innanzitutto sotto la responsabilità di Consiglio e/o Commissione, e che le
relative relazioni venissero formalmente iscritte all'ordine del giorno del
PE, formando oggetto di discussione e del processo politico-decisionale. Il
monitoraggio da parte del PE non dovrebbe costituire una funzione autonoma,
ma un sussidio per questa funzione di controllo.
Nel frattempo rischia di prendere piede e di consolidarsi una nuova prassi.
Il Consiglio ha ormai presentato tre relazioni annuali(10) sui diritti
dell'uomo, di carattere soprattutto descrittivo e principalmente dedicate
alla politica estera. Esse non sono però state iscritte formalmente
all'ordine del giorno del PE; la commissione per gli affari esteri, i
diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (AFET) del PE
continua a stilare proprie relazioni d'iniziativa.
Per quanto riguarda la politica dei diritti dell'uomo nell'UE, manca
un'analoga relazione di Consiglio o Commissione. Lo scorso anno la
commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli
affari interni (LIBE) del PE ha iniziato ad occuparsi autonomamente della
raccolta di dati e del monitoraggio, prendendo come punto di partenza la
Carta dei diritti fondamentali. Questo comportamento ha ben presto fatto
sorgere il malinteso stando al quale il PE si arroga unilateralmente la
competenza di vigilare sull'attuazione della Carta negli Stati membri,
mentre, come noto, la Carta non contiene ancora alcun diritto vincolante e
inoltre le disposizioni della Carta sono rivolte alle istituzioni e agli
organi dell'Unione e agli Stati membri "esclusivamente se applicano il
diritto dell'Unione" (Carta, art. 51). Ritengo che il PE in questa fase e al
fine di stilare la resocontazione annuale debba utilizzare la Carta solo
come filo conduttore politico e quale base per i contenuti. Su proposta del
PE, nel bilancio dell'UE per il 2002 è stata prevista una Rete di esperti
dei diritti dell'uomo.(11) Tale rete è stata istituita e ha iniziato le sue
attività il 16 ottobre 2002. Mi sembra importante che la Rete si occupi in
primo luogo dell'elaborazione di metodi standardizzati per la raccolta e
l'analisi delle informazioni, quale condizione per un approccio più
trasparente di monitoraggio e valutazione.
La differenza esistente tra, da un lato, la politica dei diritti dell'uomo
all'esterno dell'UE e, dall'altro, nell'UE e negli Stati membri è una
trappola. Solo se la politica interna ed estera dimostrano coerenza e
coesione, l'UE può risultare credibile. Ciò vale anche per i rapporti
all'interno del PE, dove il coordinamento tra le commissioni per gli affari
esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (AFET)
e la commissione per lo sviluppo e la cooperazione (DEVE), da un lato, e la
commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli
affari interni (LIBE), dall'altro, è inesistente. Non sono il primo a
rilevare questi deficit. Già in precedenza si è cercato di fare maggiore
chiarezza e di formulare dei compiti delineati con maggiore precisione. Mi
riferisco in particolare ai risultati di un ampio progetto di studio,
pubblicati in occasione di una conferenza organizzata a Vienna il 9-10
ottobre 1998.(12) In una relazione breve, ma pregnante, dal titolo "Leading
by Example: A Human Rights Agenda for the European Union for the Year 2000"
un ristretto Comitato di saggi lanciava un appello a favore di una revisione
e della nuova iscrizione all'ordine del giorno della politica dei diritti
dell'uomo da parte dell'UE. "There is an urgent need for a human rights
policy which is coherent, balanced, substantive and professional".(13) Le
raccomandazioni si basavano sull'ampio Final report stilato da Philip Alston
e J.H.H. Weiler. La parte essenziale era costituita da un appello a favore
di una maggiore coerenza tra politica interna ed estera, del miglioramento
della qualità e del consolidamento dell'attività d'informazione.
Nella dichiarazione in occasione del cinquantesimo anniversario della
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Consiglio europeo ha
raccolto tale sfida il 10 dicembre 1998 e iscritto all'ordine del giorno
tutta una serie di temi – anche se formulati in maniera non precisa.(14)
Alcune raccomandazioni sono nel frattempo state realizzate del tutto o in
parte (dalla Commissione e dal Consiglio), come una relazione annuale del
Consiglio e un forum delle ONG, ad altre invece non è mai stata data
risposta, come l'appello di nominare un Commissario competente per i diritti
dell'uomo, o sono state respinte, come la richiesta di creare una "Human
Rights Monitoring Agency" dell'UE.
Il Parlamento si è pronunciato più volte su quest'ultima proposta, ma sembra
che il PE abbia fatto un buco nell'acqua. La relazione non è mai stata
affrontata dal PE. Il principale messaggio che il Comitato dei saggi ha
inviato nel 1998 al Parlamento era: cercate di migliorare le conoscenze,
tentate di migliorare il coordinamento interno e applicate un approccio più
accorto nel dialogo con la Commissione e Consiglio. A tale appello non è
stato dato ascolto. Almeno, in occasione della preparazione della nuova
struttura delle commissioni della legislatura successiva (1999 – 2004), ciò
non ha svolto alcun ruolo di rilievo.
Nel frattempo sono passati quasi tre anni. E' necessario tracciare un
bilancio su una serie di punti principali della politica dell'UE in materia
di diritti dell'uomo. Qual è la situazione? Quali migliorie richieste sono
state attuate, quali attendono di avere un seguito adeguato? Soltanto
rispondendo a queste domande potremo formarci un quadro che indichi la
direzione che la presente relazione deve imboccare.
1. Coesione e coerenza tra politica interna ed esterna
1.1 Commissione
Alla raccomandazione del Comitato dei saggi del 1998 di nominare un
Commissario per la politica dei diritti dell'uomo sia all'interno sia
all'esterno dell'UE non è stato dato seguito. Ciò non deve stupire. Visto il
modo in cui viene formato il collegio dei Commissari e visti gli interessi
politici che sono in gioco per gli Stati membri, un simile portafoglio con
competenze trasversali sarebbe troppo ambito. L'obiezione, secondo cui la
politica dell'UE sui diritti dell'uomo a livello della Commissione
mancherebbe di leadership e profilo, sembra ora forse superata. Vari
Commissari lavorano duramente per porvi rimedio, ma la politica è ancora
frammentata e frazionata e spesso svolge solo un ruolo marginale sul piano
decisionale.
Il 13 marzo 2001 la Commissione ha compiuto un passo importante, imponendo
che d'allora in poi ogni proposta legislativa o altro strumento della
Commissione dovesse preliminarmente essere testato in merito alla
compatibilità con la Carta per i diritti fondamentali. Ove opportuno, le
proposte comprenderanno una speciale clausola sulla Carta.(15) Tale
procedura interna può contribuire a favorire la consapevolezza e
l'informazione dei responsabili politici e a promuovere la trasparenza. E'
opportuno che il PE verifichi la presenza della clausola – o la sua assenza
– per consolidare il proprio compito di controllo. Nella comunicazione sul
ruolo dell'UE nella promozione dei diritti dell'uomo e la democratizzazione
nei paesi terzi - COM (2001) 252 dell'8 maggio 2001 -, la Commissione ha
sottolineato che il suo intervento nel campo delle relazioni esterne è
ispirato al rispetto dei diritti e dei principi della Carta. E' quindi uno
dei compiti di controllo del Parlamento seguire con occhio critico la
Commissione nell'attuazione di tale intento.(16)
1.2. Consiglio
Il 25 giugno 2001 il Consiglio "affari generali" ha approvato la
comunicazione della Commissione sopra citata, enfatizzando che “occorre
garantire la coesione tra la politica esterna ed interna e che a tale fine
bisogna esaminare lo sviluppo di possibili strumenti e prassi”. Ciò non è
soltanto molto vago, ma dell'attuazione di tale intento finora non è emerso
nulla. Non si è avuto neppure un coinvolgimento del Consiglio "giustizia e
affari interni".
1.3. Parlamento
Già da tempo si afferma, specie a livello di ONG, che il Parlamento dovrebbe
istituire una commissione sui diritti dell'uomo, competente per la politica
esterna ed interna. Sebbene io simpatizzi con le ragioni alla base di quest'idea,
penso che tale strumento debba essere respinto in quanto inefficace ed
irreale. Esso non si concilia con le forme organizzative in cui operano
Consiglio e Commissione e renderebbe troppo facile per le altre commissioni
parlamentari ignorare la problematica dei diritti dell'uomo. L'esperienza
con temi politici trasversali – sia in enti amministrativi nazionali sia in
organizzazioni internazionali – mi ha insegnato che spesso la migliore
soluzione non è rappresentata dalla ridistribuzione e dal trasferimento dei
compiti. E' più utile stipulare accordi per un migliore coordinamento,
mobilitare un sostegno politico concreto e rendere corresponsabili i massimi
livelli politici e amministrativi.
Per il PE, ciò significa che sia la Conferenza dei Presidenti sia la
Conferenza dei presidenti delle commissioni sia il Segretario generale si
devono occupare rapidamente della questione di come superare l'attuale
carenza di collaborazione e consenso tra, in particolare, commissione AFET e
commissione LIBE. Penso che la soluzione potrebbe essere ricercata in una
sottocommissione comune o in un gruppo di lavoro e nell'ufficio comune di
segreteria a suo sostegno. Ad ogni modo mi ritengo esonerata dal dover
elaborare ulteriormente tali idee in questa sede e dal ricercare
l'approvazione dell'Assemblea plenaria per una proposta specifica. Ritengo
che sia già stato avanzato un numero sufficiente di proposte e che la
responsabilità per l'assurda situazione odierna debba essere attribuita a
chi spetta.
Ribadisco, forse in maniera superflua, quanto segue su questo punto: tra
breve il Parlamento si esprimerà sull'accesso di nuovi Stati membri, con un
parere dove avranno grande rilievo i criteri relativi ai diritti dell'uomo.
Sarebbe utile avere la certezza che il Parlamento baserà il proprio giudizio
su un solido approccio.
2. Monitoraggio
Nel 1998 il Comitato dei saggi ha raccomandato d'istituire una EU Human
Rights Monitoring Agency per la raccolta di informazioni e l'analisi della
situazione dei diritti dell'uomo nell'UE.(17) Il Consiglio europeo di
Colonia (dicembre 1999) ha "esortato a vagliare se sia utile"(18) creare una
simile istituzione. Sebbene la predetta relazione del Comitato dei saggi del
1998 parlasse di uno studio di fattibilità da proporre al Parlamento
europeo, l'idea è stata esclusa dalla Commissione in alcune righe della
citata comunicazione del maggio 2001,(19) senza grandi argomentazioni e
senza rendere noto lo studio di fattibilità.
Esaminiamo le argomentazioni addotte. La Commissione scrive:
"La Commissione ritiene tuttavia che l'Unione europea non manchi di fonti di
consulenza e d'informazione. La Commissione può avvalersi delle relazioni
delle nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e di tutta una serie di ONG.
Inoltre, nessuno ha il monopolio della saggezza quando si tratta di
analizzare i problemi attinenti ai diritti dell'uomo e alla
democratizzazione o le loro conseguenze sulle relazioni dell'Unione europea
con un determinato paese. La vera sfida per qualsiasi istituzione è usare le
informazioni in modo produttivo e trovare la volontà politica di adottare
decisioni difficili. Un ulteriore organismo di consulenza non sarebbe
adeguato alla sfida. La Commissione non intende pertanto seguire questa
proposta né l'altra ad essa connessa, che è stata ipotizzata
occasionalmente, secondo la quale la Commissione dovrebbe elaborare, o
incaricare un'organizzazione di preparare, uno studio sulla situazione dei
diritti dell'uomo nel mondo ordinato per paese, come quello del Dipartimento
di Stato degli Stati Uniti".
Innanzitutto colpisce che in questo passaggio si faccia evidente riferimento
a paesi al di fuori dell'UE, come testimonia il fatto che lo troviamo in un
testo del settore esteri della Commissione. La proposta riguardava però la
situazione dei diritti dell'uomo nell'UE! Inoltre può essere vero che non
manchino informazioni, conoscenze e saggezza, ma mancano metodi
standardizzati di raccolta e analisi delle informazioni, per garantire che
esse divengano comparabili e utilizzabili per un processo decisionale
equilibrato. La conclusione non può significare nient'altro se non che la
Commissione ha respinto la proposta senza una base sufficiente e non ha
prestato ascolto all'ampia motivazione e all'elaborazione curate dai suoi
proponenti (cfr. nota a pie' pagina 5). In tal modo non si è dato ascolto
neppure al PE, che aveva sostenuto la proposta in diverse relazioni
precedenti.(20)
Con l'istituzione di una voce di bilancio per la creazione di una rete di
esperti dei diritti dell'uomo e l’effettiva realizzazione della stessa è
però sorto un fatto nuovo. La massima priorità dovrà consistere nel fornire
alle istituzioni dell'UE informazioni raccolte e analizzate in modo
sistematico e professionale. Le possibilità di creare un'Agenzia comunitaria
dei diritti dell'uomo, come già ricordato, dovranno essere valutate alla
luce degli sviluppi della Rete.
3. Dialogo con l'opinione pubblica
Il primo Forum di discussione sui diritti dell'uomo nell'UE, organizzato il
30 novembre e il 1° dicembre 1999, ha evidenziato un ordine del giorno in
cui vi era spazio anche per i problemi legati ai diritti dell'uomo
all'interno dell'UE. Negli incontri tenuti successivamente al riguardo(21)
ciò è avvenuto in misura di gran lunga minore. Il PE non è stato affatto
coinvolto – o lo è stato soltanto marginalmente – nella preparazione e
attuazione pratica di tali incontri. Il PE ha indetto audizioni ad hoc sui
temi connessi ai diritti dell'uomo nell'UE; anche le relazioni annuali sui
diritti dell'uomo vengono elaborate mediante audizioni del PE.
4. Elaborazione di relazioni
Nel 1998 il Comitato dei saggi ha raccomandato quanto segue in merito alle
relazioni:
"Balanced and objective surveys of the human rights situation both within
the EU and in the world at large are an indispensable basis for informed
analysis and policy-making. The Commission, in consultation with the Council,
should develop a global report for this purpose, while the new Monitoring
Agency should develop such a report in relation to the EU and its Member
States. Action would then be taken at whatever level is appropriate in light
of the principle of subsidiarity".(22)
Le relazioni del Consiglio apparse nel frattempo hanno principalmente
carattere descrittivo e riguardano le attività nel campo della politica
estera intraprese nel contesto dell'UE. Finora manca un'analoga relazione di
Consiglio o Commissione sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'UE, e
anche la proposta Agenzia di monitoraggio non è ancora stata realizzata,
come sopra detto. Creando la Rete di esperti di diritti dell'uomo presso la
Commissione, si potrà a partire dal prossimo anno iniziare a colmare tale
lacuna. Il PE non deve cadere nell'errore di svolgere al proposito su base
permanente solo compiti esecutivi che spettano a Consiglio o Commissione. Il
Parlamento non ha neanche sufficiente capacità istituzionale al riguardo. Le
attività del Parlamento nel settore dei diritti dell'uomo devono aver luogo
nel segno della funzione di controllo che esso esercita nei confronti di
Consiglio e Commissione. Le relazioni annuali di Consiglio o Commissione
dovrebbero essere da essi presentate in Parlamento, dopo di che il
Parlamento svolgerà il proprio compito politico.
B. Elaborazione della presente relazione
Finché non sarà operativa la Rete sopra menzionata, il PE non può permettere
che vi siano lacune a livello di attività e deve proseguire, nel migliore
dei modi, l'approccio avviato lo scorso anno. Ciò avverrà con i limitati
mezzi disponibili - per antonomasia inadeguati e insufficienti – e,
purtroppo, sarà anche più o meno in contraddizione con i punti di partenza
sopra citati relativi al compito e al ruolo del Parlamento. Si tratta di
barcamenarsi in un periodo di transizione. Il sostegno materiale e personale
e gli altri compiti politici normali di un eurodeputato lasciano scarso
spazio per effettuare un simile progetto.(23) Ciò implica che si sono dovute
compiere delle scelte e che non si sono potuti rispettare tutti gli articoli
della Carta. Anche la disponibilità di risorse comporta scelte: in merito a
diverse tematiche non si è potuto, a causa dei mezzi disponibili,
raccogliere materiale sufficiente sulla situazione negli Stati membri. Non
si è neppure potuto condurre analisi approfondite su certe questioni; io ho
dovuto limitarmi a fonti pubbliche più o meno facilmente accessibili in cui
mi sono imbattuta.
Ogni paragrafo inizia con una rassegna della situazione relativa alla firma
e alla ratifica di importanti convenzioni internazionali sui diritti
dell'uomo. Ciò anche come follow-up delle raccomandazioni formulate dal PE
nelle due risoluzioni adottate durante questa legislatura sulla situazione
dei diritti dell'uomo nell'UE.(24)
Ad integrazione della giurisprudenza della Corte europea per i diritti
dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee, di relazioni di
istituzioni comunitarie e di ONG riconosciute a livello europeo e
internazionale, ho anche attinto alle conclusioni elaborate nella relazione
annuale 2001 dal comitato di vigilanza sulle principali convenzioni sui
diritti dell'uomo dell'ONU.(25) Tutti gli Stati membri dell'UE hanno
ratificato tali convenzioni e sono tenuti a riferire periodicamente ai
comitati di vigilanza esistenti e a illustrare e difendere le loro
conclusioni nell'ambito di un dialogo costruttivo con i predetti comitati.
Purtroppo la maggior parte degli Stati membri dell'UE evidenziano gravi
ritardi nel rispetto degli obblighi di resocontazione. Soltanto Belgio e
Finlandia li hanno soddisfatti, mentre tutti gli altri Stati membri
presentano notevoli ritardi. Ecco le relazioni mancanti, suddivise per
paese:(26)
Francia 7
Grecia 5
ITALIA 5
Lussemburgo 5
Spagna 5
Germania 4
Paesi Bassi 3
Austria 3
Regno Unito 3
Portogallo 2
Irlanda 2
Danimarca 1
Svezia 1
E' sorprendente che la terza relazione annuale sui diritti dell'uomo del
Consiglio dell'8 ottobre 2001 (allegato 16, cfr. nota a pie' pagina 2)
accenni alle relazioni presentate ai comitati di controllo e non menzioni le
relazioni in ritardo che avrebbero già dovuto essere elaborate ai sensi
degli obblighi delle convenzioni. Non emerge neppure che cosa abbiano fatto
gli Stati membri dell'UE con le conclusioni dei predetti comitati dell'ONU.
Si è ricorso anche alle conclusioni e ai risultati di altri organi di
vigilanza, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e il
Consiglio d'Europa. La diversità dei meccanismi e l'accessibilità del
materiale hanno obbligatoriamente costretto a compiere una selezione forse
non del tutto rappresentativa. Il relatore auspica che in futuro tale
problema venga risolto quando ci si potrà avvalere di maggiori risorse umane
per la preparazione delle relazioni. Inoltre anche nel caso dei meccanismi
di vigilanza si parla di notevoli ritardi nel rispetto degli obblighi di
resocontazione da parte degli Stati membri dell'UE.
La relazione si riferisce all'anno solare 2001, ma ciò sembra più semplice
di quanto non sia. Ogni tanto s'insinuano qui e lì dati non omogenei. Solo
in parte si tratta di violazioni dei diritti dell'uomo avvenute
effettivamente nel 2001; in parte si tratta di sentenze giudiziarie emesse
nel 2001 o di altre conclusioni pubblicate nel 2001 e collegate a fatti
precedenti. Inoltre, quando si tratta della ratifica delle convenzioni, ho
usato quale data di riferimento nelle note a pie' pagina il 30 giugno 2002 –
ai fini dell'utilizzabilità pratica della relazione – per non formulare
raccomandazioni superate.
Per quanto riguarda le risultanze dei comitati di controllo sulle
convenzioni e, ad esempio, del commissario per i diritti dell'uomo del
Consiglio d'Europa, va ricordato che i paesi citati sono indipendenti
dall'ordine del giorno e dal programma di visite che tali enti hanno seguito
nel 2001; la menzione non significa che gli stessi fatti si verifichino in
altri Stati membri dell'UE.
Le informazioni raccolte nella motivazione sono il più "asciutte" possibile.
Per facilitare la lettura, si è cercato di sottolineare le informazioni
concrete ed evitare ampie considerazioni politiche. Ove possibile, è stata
inserita una nota a pie' pagina con un riferimento ad una fonte su Internet.
Nel testo della proposta di risoluzione si traggono conclusioni politiche e
si avanzano proposte. Nelle raccomandazioni politiche si tenta di non essere
troppo dettagliati, perché si correrebbe il rischio di sovrapporsi alle
decisioni politiche del Parlamento riprese in altre relazioni. Si cerca
piuttosto di elaborare conclusioni a metalivello, ossia indicando i passi
che si potrebbero compiere per affrontare determinate questioni sul piano
dell'UE.
La relazione fa riferimento esplicito solo alla situazione dei diritti
dell'uomo negli Stati membri dell'UE. Non contiene una rassegna e una
valutazione delle azioni di Consiglio, Commissione e Parlamento; si tratta
di una scelta dettata non soltanto dalle scarse capacità disponibili, ma
anche perché sarebbero inevitabili sovrapposizioni con altre relazioni del
PE. La relazione non mira quindi ad essere un rendiconto delle attività
delle istituzioni dell'UE. Per la stessa ragione, non si ripetono le
osservazioni del Mediatore europeo. Non si affronta né la situazione dei
diritti dell'uomo nei paesi candidati né nei territori oltremare degli Stati
membri dell'UE, perché il mandato del relatore non lo prevede. Pertanto è
inevitabile una certa discrepanza tra il modo in cui il PE esamina il
problema dei diritti dell'uomo negli attuali Stati membri (ossia in un'unica
relazione) e nei paesi candidati (nascosto e frammentato in diversi capitoli
di 10 relazioni nazionali). Questa evidente differenza tecnica non favorisce
la coerenza e la trasparenza e sottolinea la necessità di coesione e
collaborazione all'interno del PE, a favore della quale ho già lanciato un
appello.
Come consuetudine, alla presente proposta di relazione è allegato il parere
della commissione per le petizioni (PETI); questa volta è stato chiesto
anche il parere della commissione per i diritti della donna e le pari
opportunità (FEMM) e della commissione per l'occupazione e gli affari
sociali (EMPL). Al relatore di quest'ultima commissione è stato domandato di
trattare soprattutto la materia del Capitolo 4 della Carta. Nel quadro del
gender mainstreaming ci si può attendere che il parere della commissione per
i diritti della donna e le pari opportunità si estenda all'intera relazione,
mentre è ovvio che verranno anche forniti dati sull'art. 23 della Carta.
Infine ricordo che mi sono astenuta dal formulare considerazioni sulla
funzione vincolante della Carta e sul suo recepimento nei trattati europei.
Tale materia è oggetto di discussione nell'ambito della Convenzione; inoltre
il PE ha già espresso più volte il proprio punto di vista al riguardo.
CAPO I: DIGNITA'
ARTICOLO 1: DIGNITA' UMANA
ARTICOLO 2: DIRITTO ALLA VITA
Tra tutti i diritti dell'uomo, il diritto alla vita e alla dignità umana
sono i diritti più essenziali e fondamentali.
Va visto con favore il fatto che l'Irlanda abbia abolito dalla Costituzione
la pena di morte e che anche la Grecia l'abbia abolita, tranne per gravi
reati commessi in periodo di guerra o ad essa collegati.(27)
Terrorismo e dignità umana
ONU – Convenzione per la prevenzione degli attentati terroristici
La Convenzione è stata sottoscritta il 15 dicembre 1997 ed è entrata in
vigore il 23 maggio 2001. Tutti gli Stati membri l'hanno firmata; DK, P, UK,
SV l'hanno ratificata nel 2001. D, B, FIN, GR, IRL, I, L, NL non l'hanno
ancora ratificata.
Convenzione dell'ONU sulla lotta al finanziamento del terrorismo.
La Convenzione è stata sottoscritta il 9 dicembre 1999 e nel 2001 non era
ancora entrata in vigore. Tutti gli Stati membri l'hanno firmata; inoltre UK
l'ha ratificata nel 2001.(28)
Gli atti terroristici violano la democrazia, le norme e i valori
fondamentali, mettendo in pericolo i diritti civili individuali, in
particolare l'integrità fisica. Il terrorismo va respinto e condannato con
decisione quale mezzo per raggiungere un determinato fine. In pratica
avvengono ancora atti terroristisci sia all'interno dell'UE sia al suo
esterno, con gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti quale evento
culminante del 2001. Nell'UE Amnesty International (AI) ricorda quanto
segue: nel 2001 l'ETA ha ucciso 15 persone, di cui 8 civili, e ferito oltre
100 persone in vari attentati.(29) In Irlanda del Nord sono state
assassinate 19 persone da gruppi armati dei loyalists e dei republicans;
inoltre nel 2001 è aumentato il numero di attacchi settari, tra cui bombe a
benzina lanciate contro abitazioni civili.(30)
Dopo l'11 settembre 2001 sono stati adottati molti testi legislativi e
misure a livello sia europeo sia internazionale sia nazionale per rafforzare
la lotta contro il terrorismo. Il 20 settembre 2001 il Consiglio "giustizia
e affari interni" ha approvato nel corso di una seduta straordinaria un
piano d'azione per combattere il terrorismo. In tale ambito sono inoltre
state presentate con grande celerità due proposte da parte della
Commissione, ossia la decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo e la
decisione quadro sul mandato di cattura europeo e l'estradizione.(31)
La misura in cui Stati membri violano concretamente i diritti dell'uomo
nell'attuare dette decisioni quadro sarà esaminata dal relatore successivo.
Alcuni Stati membri hanno presentato proposte legislative che al momento
della conclusione della presente relazione non erano ancora state accolte.
In altri Stati membri è stata approvata una normativa, in base alla quale
sono state compiute violazioni dei diritti civili individuali.
Nel Regno Unito in dicembre è stata varata la Anti-Terrorism, Crime and
Security Act 2001, che consente che cittadini non britannici siano detenuti
in custodia cautelare indefinita (indefinite administrative detention),
senza che sia stata formulata un'accusa o avviata una procedura e senza che
possano ricorrere.(32) Le uniche condizioni necessarie sono: primo, che la
persona sia sospettata di terrorismo e, secondo, che essa rappresenti una
minaccia per lo stato. In questo caso il Secretary of State può emettere un
mandato di detenzione. La base di tale azione può essere costituita da prove
segrete. Il Regno Unito ha così compiuto una infrazione/deroga (derogation)
all'art. 5, par. 1. della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e
all'art. 9 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.
Ai sensi della suddetta legge, nel dicembre 2001 sono già state arrestate
otto persone, di cui una ha scelto di rientrare nel paese d'origine, il
Marocco, invece di essere detenuta a tempo indefinito. Inoltre alle persone
sospettate di atti terroristici è impedito di far esaminare il contenuto
della loro richiesta d'asilo.(33)
In Germania in dicembre è entrata in vigore una normativa antiterrorismo che
consente che le autorità tedesche mettano al bando organizzazioni religiose
che possono essere considerate una copertura per singole persone che si
occupano di attività anticostituzionali. Quale conseguenza sono state finora
vietate circa 20 organizzazioni.(34)
In Svezia tre cittadini di origine somala hanno avuto problemi quando, nel
novembre 2001, sono stati collocati involontariamente sull'elenco dell'ONU
dei terroristi i cui beni dovevano essere congelati nell'ambito della lotta
al terrorismo. In base alla lista dell'ONU sono poi stati inseriti
nell'allegato del Regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002, che
persegue lo stesso obiettivo.(35) Il problema è che le vittime non hanno
alcuna possibilità di indurre le autorità o il potere giudiziario svedese a
verificare se sono colpevoli di terrorismo o di far rivedere la decisione da
un organo nazionale o dell'ONU.
Da quanto sopra esposto emerge che la lotta contro il terrorismo può avere
effetti collaterali indesiderati, in cui possono venir violati diritti quali
il diritto di non essere discriminati, il diritto di essere adeguatamente
assistiti e il diritto ad un giudice imparziale, la libertà di pensiero,
credo e religione, la libertà di assemblea e di riunione e il diritto alla
proprietà. Perciò è necessario che Consiglio e Stati membri valutino ed
eventualmente rivedano entro un termine adeguato le misure adottate.
ARTICOLO 4: PROIBIZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE E TRATTAMENTI INUMANI O
DEGRADANTI
ONU – Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli,
disumani o umilianti
La convenzione è stata ratificata nel 2001 da tutti gli Stati membri, tranne
l'Irlanda.(36) La Germania ha riconosciuto nell'ottobre 2001 la competenza
del Comitato contro la tortura (CAT) di esaminare singoli ricorsi.(37)
Intervento della polizia e di altre forze dell'ordine
Anche quest'anno emerge da varie relazioni che l'intervento di agenti di
polizia e di altre forze dell'ordine lascia a desiderare. AI denuncia
l'eccessivo ricorso alla violenza da parte della polizia in diverse
dimostrazioni: in Austria il 4 e il 22 febbraio, in Belgio in occasione del
Vertice di Laken, in ITALIA nel corso delle dimostrazioni di Genova in
marzo, a Brescia e Napoli e durante il G8 di Genova in luglio, in Spagna nel
quadro di una dimostrazione contro la Banca Mondiale in luglio e in Svezia
durante il Vertice di Göteborg di giugno.(38) Inoltre sono molti i
cittadini, in gran parte di paesi terzi e/o di gruppi minoritari, i cui
diritti civili sono stati violati o che sono stati maltrattati da funzionari
di polizia per strada, in fase di arresto o in detenzione in Austria,
Belgio, Francia, Germania, Grecia, ITALIA e Spagna. A volte il comportamento
degli agenti di polizia ha portato alla morte dei prigionieri (police
killings/death in police custody) in Francia, Germania, Grecia, Portogallo e
Regno Unito. Agenti di frontiera in Grecia hanno maltrattato o ucciso
persone.(39)
Situazione nelle carceri e intervento delle guardie penitenziarie
Il Comitato europeo contro la tortura e il trattamento o le punizioni
disumane o umilianti del Consiglio d'Europa (CPT) sottolinea che in alcuni
Stati membri si parla ancora di sovraffollamento delle carceri; nelle
concluding observations sulla Grecia dell'8 maggio 2001 il Comitato europeo
contro la tortura e il trattamento o le punizioni disumane o umilianti del
Consiglio d'Europa (CPT) lo ribadisce per gli istituti penitenziari
ellenici.(40) Human Rights Watch (HRW) esprime la propria preoccupazione
soprattutto per la vetustà delle carceri in ITALIA e nel Regno Unito, dove
le strutture sanitarie soprattutto nel Regno Unito sono ben al di sotto
della norma. Inoltre nel Regno Unito vi sono problemi in merito all'accesso
a strutture ausiliarie mediche.(41) AI denuncia molti casi di trattamento
indegno, eventualmente abbinato a torture in carcere: in Francia, Germania,
Irlanda, ITALIA, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Talvolta il comportamento
degli agenti penitenziari ha portato persino alla morte dei prigionieri (death
in custody), come in Austria. In alcuni casi, una scarsa sorveglianza o il
non intervenire attivamente hanno fatto sì che i detenuti potessero
suicidarsi o che i prigionieri rinchiusi assieme in carcere si potessero
maltrattare fino ad uccidersi in: Portogallo e Regno Unito.(42) Il Comitato
dell'ONU sui diritti dell'uomo (CCPR) teme per l'aumento nel Regno Unito del
numero di incidenti razzisti in carceri, dove sono coinvolti il personale
penitenziario o i detenuti.(43)
La Corte europea per i diritti dell'uomo ha emesso nel 2001 diverse sentenze
riguardanti il rispetto dell'integrità morale e fisica delle persone. In
alcuni casi, contro Grecia, ITALIA e Regno Unito, la Corte ha rilevato
violazioni dell'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo
nelle prigioni(44): ricorso inutile alla violenza fisica contro un detenuto,
condizioni di detenzione inadeguate e inaccettabili e la mancata concessione
di assistenza medica adeguata, il che ha condotto al suicidio di un
prigioniero. In due casi contro i Paesi Bassi(45), la Corte europea per i
diritti dell'uomo ha dichiarato ammissibili le denunce di violazione degli
artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; si trattava in
questi casi del regime di detenzione nell'Istituto di massima sorveglianza (EBI)
di Vught. Il regime può portare a violare il diritto ad una vita privata e
familiare e può condurre ad un trattamento disumano, come già segnalato dal
Comitato europeo contro la tortura e il trattamento o le punizioni disumane
o umilianti del Consiglio d'Europa (CPT) in occasione della visita nel
novembre 1997.(46)
Trattamento dei richiedenti asilo durante detenzione ed espulsione
I seguenti paesi vengono denunciati dalle organizzazioni non governative per
violazioni dei diritti dell'uomo nel caso di richiedenti asilo ospitati in
centri di prima accoglienza, di detenzione o durante le procedure di
espulsione: nella fattispecie si tratta di Belgio(47), Francia, Grecia(48),
Spagna, Regno Unito.(49) Il Comitato ONU sui diritti dell'uomo (CCPR)(50) è
preoccupato per il fatto che nel Regno Unito i richiedenti asilo vengono
fermati per motivi diversi da quelli previsti dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici (IVBPR), compresi motivi
amministrativi. Il Comitato dell'ONU sui diritti dell'uomo (CCPR) ritiene
inoltre inaccettabile che i richiedenti asilo siano detenuti in carceri e
che, una volta respinta la loro richiesta, possano essere detenuti a lungo
senza speranza di espulsione. In alcuni casi, il sistema di distribuzione
dei richiedenti asilo e il sistema di "voucher" hanno messo in pericolo
l'incolumità fisica dei richiedenti asilo.
Una soluzione ai suddetti problemi non c'è. Il numero e il tipo di
violazioni dell'art. 4 della Carta variano considerevolmente. Una possibile
soluzione sembra rappresentata dal fornire una formazione migliore ad agenti
di polizia e di altre forze dell'ordine. Uno strumento utile può essere
costituito dallo scambio di migliori prassi tra Stati membri. Inoltre le
strutture penitenziarie vanno adeguate alle esigenze dei tempi moderni, con
sufficienti possibilità di usufruire di assistenza medica e giuridica. E'
consigliabile che gli Stati membri studino pene alternative per combattere
il sovraffollamento delle prigioni e, ove non ne dispongano, creino un
organo indipendente che esamini le violazioni dei diritti civili e formuli
proposte di miglioramenti. Per quanto riguarda i richiedenti asilo
(minorenni non accompagnati), è necessario che nei centri di accoglienza e
detenzione sia disponibile personale medico e giuridico qualificato. La
detenzione va limitata al minimo, anche nell'ambito della procedura di
espulsione.
Quale relatore ritengo sorprendente che i problemi nelle carceri e
l'intervento dei servizi di polizia siano segnalati da molti anni in vari
rapporti. Ciò non costituisce però un tema politico all'interno dell'UE,
anche se negli attuali trattati UE non si può trovare un punto di
riferimento al riguardo. A mio parere, è ora che si effettui una prima
attenta analisi dei problemi concreti negli Stati membri. In secondo luogo,
la Convenzione sul futuro dell'Europa deve riconoscere la possibilità di
creare nell'UE un quadro per realizzare una normativa e un processo
decisionale più efficaci in questo campo.
Impunità relativa di funzionari di polizia e altre forze dell'ordine
Un problema denunciato da Amnesty International (AI) è rappresentato dalla
relativa impunità dei funzionari di polizia e di altre forze dell'ordine per
quanto attiene a procedimenti penali concernenti i suddetti problemi. Il
tema sarà però trattato nel capitolo 6 della relazione.
ARTICOLO 5: PROIBIZIONE DELLA SCHIAVITU' E DEL LAVORO FORZATO
Tratta degli esseri umani destinati allo sfruttamento
ONU - Protocollo sulla tratta di esseri umani della Convenzione ONU sulla
criminalità internazionale organizzata
La Convenzione e il relativo Protocollo sono stati firmati nel dicembre 2000
e non sono ancora entrati in vigore. Tutti gli Stati membri hanno
sottoscritto Convenzione e Protocollo, ma nessuno Stato membro li ha
ratificati nel 2001.(51)
ONU – Convenzione sui diritti del fanciullo
La Convenzione è stata sottoscritta nel novembre 1989 ed è entrata in vigore
nel settembre 1990. Tutti gli Stati membri l'hanno sottoscritta e
ratificata.(52)
ONU – Protocollo integrativo della Convenzione sui diritti del fanciullo in
relazione all'uso di bambini in conflitti armati
Il Protocollo integrativo è stato firmato nel maggio 2000 e nel 2001 non era
ancora entrato in vigore. Tutti gli Stati membri lo hanno sottoscritto; la
Spagna lo ha ratificato nel 2001.(53)
OIL – Convenzione sulle forme più dure di lavoro infantile
La Convenzione è stata firmata nel giugno 1999 ed è entrata in vigore il 19
novembre 2000. Tutti gli Stati membri l'hanno sottoscritta; A, ESP, F, GR, L
e SV l'hanno ratificata nel 2001.(54)
Stando ad un rapporto dell'US Department of State nello scorso anno nel
mondo 700.000 persone, forse addirittura 4 milioni, soprattutto donne e
bambini sono stati oggetto di tratta.(55) Le attività che tali persone sono
costrette ad esercitare sono prostituzione o altre forme di sfruttamento
sessuale, sfruttamento in fabbriche, nell'edilizia, nell'agricoltura o nei
lavori domestici. Inoltre vi sono altre varianti, come il reclutamento di
bambini soldato, il rapimento di bambini per l'adozione o lo sfruttamento di
bambini come mendicanti o fantini di cammelli.
Alcuni Stati membri vengono citati nel rapporto quali paesi di destinazione
e transito: Austria, Belgio, Francia, Grecia, ITALIA, Paesi Bassi e Spagna.
Portogallo e UK vengono citati come paesi di destinazione. Le vittime nei
vari Stati membri provengono da tutto il mondo, in particolare donne
dall'Europa centrorientale, Africa (specie Nigeria) e Asia (tra cui, in
particolare, Tailandia e Filippine). Dato che è difficile raccogliere dati
affidabili, nel rapporto dell'US Department of State non vengono citati
altri Stati membri. La Commissione europea ricorda però che tutti gli Stati
membri devono far fronte a tale problema.(56)
Nel suddetto rapporto la Grecia viene menzionata come uno dei paesi che non
rispettano i criteri minimi per porre fine alla tratta di esseri umani e che
registrano scarsi progressi nell'affrontare il problema. Nel maggio 2001 è
stato istituito un gruppo di lavoro per analizzare i problemi e formulare
raccomandazioni, ma secondo HRW è necessario agire con urgenza, specie per
salvaguardare le vittime dalle persecuzioni.(57) Con il diritto penale in
vigore vengono arrestati e perseguiti pochi "organizzatori", anche perché
non esiste una normativa onnicomprensiva contro la tratta di esseri umani.
Al contempo, mancano programmi di protezione dei testimoni. Allo stesso modo
mancano misure speciali quali case e assistenza medica. Le vittime vengono
prese ed espulse senza che le autorità intervengano in loro aiuto per lenire
i danni fisici e morali subiti. Il Comitato contro la tortura (CAT) ha
raccomandato nelle concluding observations sulla Grecia del maggio 2001 di
intraprendere passi per prevenire e punire la tratta di donne e le altre
forme di violenza contro le donne.(58)
Nel gennaio 2001 la Commissione europea ha presentato una proposta sulla
lotta alla tratta degli esseri umani(59). Il PE ha espresso il proprio
parere già nel giugno 2001. Il Consiglio ha adottato la decisione quadro nel
luglio 2002 e il Parlamento spera che gli Stati membri la recepiscano quanto
prima.
Un problema nell'UE segnalato da HRW è che alla tratta di esseri umani ai
fini dello sfruttamento sessuale è rivolta molta attenzione a livello
retorico e politico, specie rispetto alla tratta per altri scopi. Ciò emerge
soprattutto nei progetti finanziati dall'UE. E' necessario individuare un
approccio più equilibrato. Una spiegazione potrebbe consistere nel fatto che
sullo sfruttamento per altri fini sono disponibili pochi dati, per cui è
difficile concordare una politica al riguardo. Inoltre HRW denuncia che la
politica dell'UE sulla tratta degli esseri umani ha un approccio di tipo
penale, spesso "dimenticando" l'aspetto dei diritti dell'uomo.(60)
Sfruttamento sessuale, compresa pedopornografia
ONU – Protocollo integrativo della Convenzione sui diritti del fanciullo
relativo alla vendita di bambini, alla prostituzione infantile e alla
pedopornografia
Il Protocollo integrativo è stato sottoscritto nel maggio 2000 e nel 2001
non era ancora entrato in vigore. Tutti gli Stati membri lo hanno firmato;
la Spagna lo ha ratificato nel 2001.(61)
Nel gennaio 2001 la Commissione europea ha presentato una proposta sulla
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia(62).
Il PE ha espresso il proprio parere già nel giugno 2001. Il Consiglio deve
ora approvare definitivamente la proposta. Durante l'esame in Consiglio, è
emerso che gli Stati membri non trovano un accordo su diversi elementi della
proposta, come il limite d'età dei bambini e la punibilità dei possessori di
materiale pedopornografico che non intendono divulgarlo.(63)
Negli ultimi anni si registra un notevole sviluppo di nuove tendenze, come
la crescente distribuzione di pedopornografia via Internet. Perciò gli Stati
membri devono mettere a punto piani d'azione, ove non ne dispongano già, per
permettere un approccio strutturato di questa forma di sfruttamento sessuale
e rafforzare la cooperazione con i settori Internet nazionali. In tale
contesto è importante promuovere una public awareness campaign al fine di
ridurre la domanda di prostituzione infantile e pedopornografia. La lotta
contro la pedopornografia virtuale può mettere a rischio il diritto alla
libertà di espressione.
CAPO II: LIBERTA'
ARTICOLO 10: LIBERTA' DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE
In Grecia esiste dal 1998 una legge sul servizio militare e l'obiezione di
coscienza per motivi religiosi o ideologici. Il servizio sostitutivo per
obiettori di coscienza dura 36 mesi invece dei 18 mesi di ferma. Si tratta
di un'alternativa sproporzionata e punitiva rispetto al servizio militare
obbligatorio. Lo spesso problema si ha in Finlandia. Il servizio alternativo
dura 395 giorni contro i 180 della ferma. Nel 2001 AI ha adottato 11
finlandesi, condannati ad una pena detentiva che va da un minimo di 77
giorni ad un massimo di 197 giorni, in qualità di prisoners of conscience.(64)
In alcuni Stati membri determinate religioni e i loro aderenti sono
avvantaggiati rispetto ad altri gruppi religiosi a causa dei legami storici
con lo stato: Danimarca, Finlandia, Grecia, ITALIA, Spagna, Svezia e UK. C'è
il rischio di discriminazione tra religioni. Tutte le religioni devono
essere trattate alla stessa stregua, senza alcuna differenza. I partecipanti
al seminario sulla relazione tra chiesa e stato, organizzato dal Commissario
per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa il 10-11 dicembre 2001, si
sono espressi in tal senso.(65)
In diversi Stati membri si parla più o meno di intolleranza e
discriminazione di persone che appartengono a:
- gruppi religiosi non riconosciuti; Austria, Belgio, Francia, Germania e
Regno Unito, o
- gruppi religiosi riconosciuti che contano meno aderenti rispetto alle
religioni tradizionali negli Stati membri, come, ad esempio, cattolicesimo e
protestantesimo: Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno
Unito, o
- religioni diverse da quelle di stato: Finlandia, Grecia e ITALIA.
Inoltre vi sono molte persone che non appartengono ad alcun credo o
sostengono opinioni non religiose come i liberi pensatori e i movimenti
umanistici. Ovviamente il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e
religione comprende anche il diritto a non credere e le persone che
intendono esercitarlo nell'UE non devono essere discriminate.
Inoltre le istituzioni statali conducono campagne contro gruppi considerati
"sette", in particolare in Austria, Belgio, Francia, Germania e Spagna. In
Portogallo e in Svezia Scientology è ufficialmente riconosciuta come
religione e in altri paesi numerose decisioni giudiziarie la riconoscono
come una vera e propria religione. Ciò nondimeno, a livello governativo
spesso non è riconosciuta come tale da alcuni Stati membri, compreso il
Belgio, che a determinati livelli la considera addirittura una setta. Un
analogo problema riguarda i testimoni di Geova. Se le autorità conducono una
campagna di informazione attiva e intensa contro le sette, ci si deve
chiedere in che misura ciò intacchi la libertà religiosa. Chi o quale
autorità può stabilire che un gruppo religioso è una setta? Evidentemente vi
possono essere pareri discordanti, come emerge dall'esempio di Scientology.
In Francia è stata approvata una normativa, la cosiddetta legge About-Picard,
negativa e discriminante per gruppi religiosi considerati sette, specie
rispetto ai culti riconosciuti. 50 membri dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa hanno espresso in una written declaration del 26 aprile
2001(66) il loro timore per il carattere discriminatorio della nuova legge e
per le possibili violazioni delle norme relative ai diritti internazionali
dell'uomo.
In Portogallo nell'aprile 2001 il parlamento ha approvato la legge sulla
libertà di culto che offre vantaggi alle religioni riconosciute. Detti
vantaggi spettavano in precedenza solo alla chiesa cattolica. La premessa è
che le organizzazioni religiose siano presenti sul territorio da almeno 30
anni o siano riconosciute internazionalmente da almeno 60 anni. Sembra che
così nuove organizzazioni religiose potranno godere di tali vantaggi.
ARTICOLO 11: LIBERTA' DI ESPRESSIONE E D'INFORMAZIONE
Consiglio d'Europa – Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
La Convenzione è stata firmata il 5 maggio 1989 ed è entrata in vigore il 1°
maggio 1993. B, DK e IRL non l'hanno ancora sottoscritta; GR, L, NL e SV non
l'hanno ratificata.(67)
Consiglio d'Europa – Protocollo che reca modifica della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera
Il Protocollo è stato sottoscritto il 1° ottobre 1998 ed è entrato in vigore
il 1° marzo 2002. Devono ancora ratificarlo i seguenti Stati membri: B, DK,
GR, IRL, L, NL, P e SV.(68)
La Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato più Stati membri per
violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in
materia di libertà di espressione e d'informazione: Francia, Austria,
Lussemburgo e ITALIA.(69)
Ai sensi dell'art. 11, par. 2 della Carta, vanno rispettati libertà e
pluralismo dei media. Reporters without borders (RSF)(70) denuncia vari casi
di violazioni a tale diritto nei seguenti Stati membri.
In Austria sino alla fine del 2001 vi era un monopolio di stato per TV e
radio, terminato il 1° gennaio 2002 (ultimo Stato membro dell'UE). La stampa
è in mano a due grandi aziende. Nel 2001 un unico gruppo, News, si è
assicurato la maggior parte delle riviste d'informazione e ha allacciato
legami più stretti con due enti preposti alla vigilanza. Ciò rappresenta un
potenziale pericolo per il pluralismo dei media. Nel 2001 Jörg Haider ha
adito le vie legali contro vari giornalisti, giornali e riviste per
calunnia. Haider ha perso tre cause e in un caso ha ritirato la querela.
In Francia vari tribunali hanno emesso sentenze che intaccano la libertà
d'indagine e di divulgazione delle informazioni da parte dei giornalisti;
ciò a favore del segreto professionale cui sono legate determinate
categorie, come avvocati e funzionari di polizia. Tali sentenze sono in
contrasto con precedenti sentenze della Corte di giustizia europea dei
diritti dell'uomo: assicurare la libertà giornalistica e la funzione dei
giornalisti quali public watchdog è importante in una società democratica.
RSF ha esortato la Francia a modificare l'art. 109, par. 2 del codice di
procedura penale, per meglio tutelare il diritto dei giornalisti di non
citare le proprie fonti.
In Germania nel 2001 si è avuto lo stesso problema riguardante la diffusione
da parte dei giornalisti di informazioni, soggette al segreto professionale.
Malgrado l'appello all'art. 5 della Costituzione tedesca sulla libertà di
stampa, tre giornalisti sono stati condannati a versare ciascuno un'ammenda
di 3,068 euro.
In ITALIA il controllo dei mezzi di informazione è affidato ad un governo
eletto democraticamente, ma soprattutto al primo ministro Berlusconi,
proprietario di tre emittenti televisive private. Berlusconi si occupa anche
indirettamente dei contenuti giornalistici della televisione di Stato (RAI).
Nella fattispecie si tratta di un grave conflitto d'interessi non
concepibile in un paese democratico. Nel 2001 il rappresentante della libera
stampa dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
ha espresso preoccupazione per tale conflitto d'interessi.(71)
Durante la campagna elettorale tenutasi in ITALIA nel maggio 2001 alcuni
partiti politici sono stati gravemente svantaggiati in termini di accesso ai
mezzi di informazione audiovisivi e le loro proposte e tematiche sono state
escluse dal dibattito politico. Il Presidente italiano e il capo di governo
hanno denunciato questo fatto e successivamente hanno vivamente sollecitato
una modifica degli ordini del giorno e dei programmi televisivi. L’Autorità
italiana per le garanzie nelle telecomunicazioni ha riconosciuto questa
mancanza di equilibrio redazionale per quanto riguarda le emittenti
televisive pubbliche e private (delibera 246/01/CSP del 13 marzo 2001) ed è
in esame un’azione penale per violazione dei diritti civili e dei diritti
politici del cittadino.
Inoltre, per la prima volta dall’instaurazione della Repubblica, in ITALIA i
cittadini sono andati alle urne per confermare la modifica costituzionale
del 7 ottobre 2001. Secondo la legge italiana le emittenti televisive sono
tenute a fornire ai cittadini informazioni sui temi in questione, ma tali
informazioni praticamente non vengono fornite. È stato presentato alla Corte
europea dei diritti dell’uomo un ricorso – già dichiarato ricevibile – per
violazione dell’articolo 10.
In Spagna, specialmente nella regione basca, l'ETA conduce contro i media
una campagna improntata al terrore, sfociata nella morte di un giornalista e
nel grave ferimento di un altro giornalista nel maggio 2001 (dopo la perdita
di 7 seggi del partito Euskal Herritarrok – il braccio politico dell'ETA –
nel parlamento basco). Inoltre l'ETA e un'organizzazione affiliata hanno
compiuto diversi altri (tentativi di) attentati, una volta con esito
mortale, altre volte provocando gravi ferite o danni materiali.
Nel Regno Unito dopo l'11 settembre il governo ha invitato i media ad un
certa riservatezza nel riferire in merito ai preparativi militari per le
operazioni in Afghanistan. Il governo si è appellato alla sicurezza
nazionale e alla necessità di evitare di diffondere il panico a livello
nazionale. Successivamente il portavoce del Premier Blair in novembre ha
esortato i media a "distinguere tra bene e male" non mettendo le "menzogne
dei talebani" sullo stesso piano delle dichiarazioni della coalizione nel
riferire i fatti di guerra in Afghanistan. Ciò sembra indizio di
un'eventuale limitazione della libertà di stampa.
ARTICOLO 18: DIRITTO DI ASILO
L'United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ha registrato un
aumento del numero di Stati membri che intendono rendere più difficile
l'accesso al proprio territorio e la procedura di asilo, in particolare in
caso di richiedenti asilo privi di documenti.(72) Diversi paesi hanno
adottato misure, come l'imposizione di multe alle compagnie di trasporto che
imbarcano persone prive di documenti (come disciplinato nell'UE, anche se il
PE ha respinto il 13 marzo 2001 la relativa proposta(73)), il posizionamento
di personale statale negli aeroporti per evitare che eventuali clandestini
accedano ad aeromobili diretti verso l'UE o l'applicazione di requisiti
legati al visto per cittadini di paesi terzi. Il Commissario per i diritti
dell'uomo del Consiglio d'Europa ha constatato in una Recommendation(74)l'esistenza
di problemi connessi all'accesso al territorio di stati aderenti al
Consiglio d'Europa. Nel documento egli formula raccomandazioni per rendere
più umana la situazione alle frontiere e per non considerare tutte le
persone che superano i confini come criminali o autori di una frode.
AI segnala casi di rifiuto d'accesso alla procedura d'asilo in Grecia a
clandestini e richiedenti asilo che sono stati costretti a lasciare il paese
senza poter presentare richiesta d'asilo.(75)
In Francia il Conseil d'Etat in una sentenza del 12 gennaio 2001 ha
stabilito che l'accesso in Francia non può essere vietato soltanto perché
uno straniero vi arriva privo di documenti e di visto.(76) In molti casi nel
passato i richiedenti asilo non hanno potuto registrare la loro presenza
presso le autorità competenti perché non erano in possesso di un passaporto
valido ed erano considerati immigrati illegali. In una dichiarazione del 13
marzo 2001 l'ufficio dell'UNHCR di Parigi ha confermato e condannato tale
prassi, così come l'ONG CIMADE, dopo una visita all'aeroporto di Roissy
nell'agosto 2001, da cui è risultato che è ancora difficile ricevere
assistenza per fare domanda di asilo.(77)
In una dichiarazione del 23 ottobre 2001(78) l'UNHCR ha espresso i propri
timori per l'impatto degli attentati dell'11 settembre negli USA e la lotta
contro il terrorismo sulla procedura d'asilo. L'UNHCR è preoccupata in
particolare per la crescente tendenza di associare i richiedenti asilo e i
profughi alla criminalità e al terrorismo, il che favorisce il razzismo e la
xenofobia. Inoltre vi è la paura che si vari sempre più una normativa che
impedisca l'accesso alla procedura d'asilo o semplicemente respinga alla
frontiera la domanda di asilo sulla base della religione, della razza, della
nazionalità o di una convinzione politica. Inoltre l'UNHCR teme
l'applicazione automatica o ingiusta delle clausole di deroga della
Convenzione sui profughi in base al sospetto che una persona sia un
terrorista per le suddette ragioni. L'UNHCR sottolinea che in occasione di
ogni dibattito sul terrorismo e le misure di sicurezza si deve partire dal
presupposto che i profughi abbiano abbandonato il proprio paese a causa di
persecuzioni e violenza, compreso il terrorismo, e che essi non sono gli
autori di tali misfatti. HRW esprime la stessa preoccupazione(79) sulle
affermazioni dei governi dell'UE, che giudicano alla stessa stregua lotta
contro il terrorismo e contro l'immigrazione illegale, per cui le misure
antiterrorismo proposte possono mettere a rischio il diritto all'accesso
alla procedura di asilo. Va ribadito che tutti gli Stati membri assicurano
che, malgrado la lotta contro il terrorismo, rispettano gli obblighi
stipulati sulla base di convenzioni internazionali nei confronti di
richiedenti asilo, profughi e immigranti.
ARTICOLO 19: PROTEZIONE IN CASO DI ALLONTANAMENTO, DI ESPULSIONE E DI
ESTRADIZIONE
La Corte europea dei diritti dell'uomo constata in una causa contro il Regno
Unito(80) che il respingimento in Tanzania costituisce una violazione
dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
AI riferisce due casi in cui viene probabilmente leso il principio di
non-refoulement: si tratta di due egiziani richiedenti asilo in Svezia, che
dopo una procedura d'asilo ingiusta (a causa dell'utilizzo di prove segrete
del Servizio di sicurezza svedese), dovevano lasciare il paese.(81) L'Ethiopian
Political Prisoners Joint Committee comunica una violazione di tale
principio nei confronti di un egiziano richiedente asilo in Belgio, che non
aveva alcuna possibilità di presentare domanda d'asilo.(82)
L'art. 19, par. 1, della Carta vieta le espulsioni di massa. Per espulsioni
di massa s'intende, stando alla Corte europea sui diritti dell'uomo,
qualsiasi misura in cui stranieri siano costretti a lasciare un paese in
gruppo. L'espulsione è consentita nel caso in cui tale misura venga adottata
in base ad una valutazione equa e obiettiva di ogni singolo dossier relativo
al gruppo. Il 13 marzo 2001 la Corte europea sui diritti dell'uomo ha
ritenuto ricevibile una denuncia riguardante l'espulsione collettiva dal
Belgio di 74 rom slovacchi nel novembre 1999.(83) In tale causa è stata
emessa una sentenza il 5 febbraio 2002; il Belgio è stato condannato, per
violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo. Uno dei punti su cui verteva la denuncia era il ricorso
all'inganno per arrestare i rom. In Svezia questo metodo era stato applicato
con successo nel febbraio 2001 per arrestare ed espellere un richiedente
asilo che era stato respinto.(84)
Nel febbraio 2001 il Difensore civico greco ha condannato pubblicamente in
quanto illegale la prassi delle espulsioni collettive di migranti da parte
della Grecia.(85)
CAPO III: UGUAGLIANZA
ARTICOLO 20: UGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE
ARTICOLO 21: NON DISCRIMINAZIONE
Consiglio d'Europa - Protocollo n. 12 della Convenzione sui diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali
Il Protocollo è stato firmato il 4 novembre 2000 e non è ancora entrato in
vigore. Non è stato sottoscritto da DK, ESP, F, SV e UK. Nessuno dei 15
Stati membri lo ha ratificato.
OIL – Convenzione n. 111 sulla discriminazione sul lavoro e nella
professione
La Convenzione è stata sottoscritta il 25 giugno 1958 ed è entrata in vigore
il 15 giugno 1960. Il Lussemburgo è l'ultimo Stato membro ad averla
ratificata nel 2001.
La normativa europea esistente in materia di parità di trattamento per i
diversi motivi di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta diverge
a livello sia di tutela sia di raggio d'azione. Per quanto riguarda la
portata, quella più ampia è la direttiva sulla discriminazione razziale;
essa difende dalla discriminazione nel campo del lavoro e professionale, ma
anche della sicurezza sociale, dell'istruzione e dell'accesso a beni e
servizi. Altre direttive si limitano alla tutela sul lavoro e nella
professione. Ciò desta l'impressione che nell'UE vi sia una gerarchia dei
motivi di discriminazione, che un tipo di trattamento disuguale sia ritenuto
"peggiore" di altri. Il principio di parità e la difesa dalla
discriminazione costituiscono un diritto umano fondamentale che tocca il
cuore dell'UE. Creando questi strumenti si è formato un patchwork non
trasparente di norme, il che si ripercuote negativamente sulla qualità della
formazione del diritto e pregiudica la trasparenza per i cittadini.
Nel 2001/2002 si rilevano ancora alcuni iati in merito alla lotta contro la
discriminazione. In particolare si attendono proposte sulla discriminazione
per motivi non razziali al di fuori del lavoro e della professione. La
Commissione deve presentare quanto prima la proposta di direttiva,
annunciata da tempo, sul divieto di discriminazione sessuale al di fuori
dell'ambito del mercato del lavoro. Inoltre la normativa deve affrontare la
discriminazione al di fuori del lavoro e della professione per motivi di
religione o credo, handicap, età, orientamento sessuale o altre ragioni.
Purtroppo manca la volontà europea di varare tale legislazione!
Commissione e Consiglio devono poi riflettere sullo sviluppo di una
strategia per tutelare allo stesso modo da tutte le possibili forme di
discriminazione in molti settori politici; in tale contesto la direttiva
contro la discriminazione razziale deve costituire il punto di partenza in
relazione con l'elevato livello di tutela sancito da tale strumento.
Discriminazione razziale e xenofobia
Tutte le fonti disponibili denunciano un aumento dei fenomeni di
discriminazione razziale e xenofobia in Europa nel 2001, soprattutto quale
reazione agli attentati perpetrati l'11 settembre negli USA. Il relatore
ritiene che l'incremento segnalato di reazioni e incidenti antislamici non
può essere esaminato senza tener conto di una corrente strisciante
strutturale di razzismo che si propaga in Europa. Nella prima relazione
annuale (pubblicata nel novembre 2001, ma riferita al 2000), l'European
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)(86) ha rilevato un aumento
delle denunce di discriminazione da parte di membri di gruppi minoritari, in
particolare sul mercato del lavoro, e un incremento della violenza ispirata
da motivi razziali. Va rilevato che in alcuni paesi (Belgio, Grecia, Irlanda
e Portogallo) i motivi razziali non vengono registrati nelle statistiche
criminali e che in altri paesi (Germania, Spagna e ITALIA) le statistiche
della polizia fornivano dati di gran lunga inferiori a quelli delle ONG. La
comparabilità di tali dati e la validità delle rilevazioni possono essere,
come sottolinea l'EUMC, migliorate.
Il Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)
ha stilato nel 2001 le proprie conclusioni sulla scorta dell'analisi dei
rapporti di otto Stati membri dell'UE: Germania, Finlandia, Grecia, ITALIA,
Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito(87), che si riferivano a brevi
o lunghi periodi precedenti.
In esse si rileva il tasso di disoccupazione – sproporzionatamente elevato –
delle minoranze etniche, l'insufficiente tutela dalla discriminazione sul
mercato del lavoro e dall'accesso ai servizi pubblici, la segregazione de
facto a livello residenziale e d'istruzione, la propaganda razzista – sia
attraverso la musica sia via Internet (Germania, Svezia) -, le minacce e le
aggressioni razziste (Germania, Regno Unito(88)), nonché il "razzismo
istituzionale", fra l'altro tra la polizia (idem).(89) Si sottolinea poi la
discriminazione dei rom a livello di lavoro, istruzione e casa (Finlandia,
Grecia, ITALIA e Svezia) e dei sami per quanto riguarda i diritti
fondiari(90) e il diritto all'uso ufficiale della propria lingua (Finlandia,
Svezia).(91)
L'European Roma Rights Center di Budapest fornisce informazioni esaurienti
sulla politica discriminatoria della casa condotta in ITALIA nei confronti
dei rom: la prassi della segregazione in campi isolati è assai diffusa ed è
abbinata al ritardo nell'accesso all'istruzione e ad altre strutture
pubbliche e spesso anche ad azioni violente da parte della polizia.(92) HRW
cita anche la discriminazione nei confronti dei rom in Grecia. Il Difensore
civico greco ha condannato in un rapporto del gennaio 2001 l'espulsione dei
rom e l'abbattimento delle loro case in un rione di Atene nel luglio 2000 in
quanto in contrasto con il diritto greco. Nel settembre 2001 le autorità
hanno dato l'incarico di distruggere ulteriori sei case di rom nello stesso
quartiere.(93) Solo grazie all'intervento del Mediatore e del Greek Helsinki
Monitor si è posta fine a tale azione. Un elemento positivo è rappresentato
dal fatto che nel maggio 2001 il governo greco ha presentato un piano
d'azione per combattere la discriminazione dei rom nel settore
dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e della casa. Purtroppo la
presenza a scuola dei figli dei rom della comunità di Aghia Sofia incontra
ancora resistenza. Inoltre nel 2001 questa comunità ha avuto problemi per
ottenere la fornitura di elettricità. Nell'agosto 2001 una comunità rom di
Patrasso ha avuto difficoltà a causa dell'abbattimento di quattro delle loro
abitazioni.(94) A tale proposito è stata presentata una denuncia presso il
Difensore civico greco.
In Francia vi sono, secondo la FIDH(95), problemi inerenti ai campi rom e di
altre comunità nomadi. Non sono disponibili campeggi sufficienti e, ove
disponibili, non sono sempre accessibili. Se questi gruppi si fermano da
qualche parte illegalmente, vengono cacciati, il che in teoria è permesso
solo in caso di assoluta necessità. Dal 5 luglio 2000 esiste in Francia una
legge che obbliga i comuni con più di 5.000 abitanti a costruire campeggi,
ma tale legge non trova sempre applicazione.
L'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) del Consiglio
d'Europa ha pubblicato nel 2001 le proprie osservazioni su 2.000 analisi
effettuate in Austria, Germania, Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi.(96)
Fenomeni di xenofobia e razzismo continuano a manifestarsi in tali paesi. L'ECRI
segnala un quadro normativo carente per combattere la discriminazione in
settori chiave come mercato del lavoro, istruzione e casa (Austria,
Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito), esprime timore circa l'uso
di propaganda razzista (Austria, Danimarca) e di retorica xenofoba (Regno
Unito) in politica e circa il trattamento razzista da parte di funzionari di
polizia (Austria, Regno Unito). Inoltre sottolinea l'immagine negativa sugli
stranieri e sulle minoranze etniche fornito dai media.
Pure nella relazione annuale sul 2001(97) l'ECRI richiama l'attenzione in
maniera più generale sulla discriminazione razziale quale fenomeno radicato
in Europa, abbinato a disposizioni legislative carenti e ad un'applicazione
insoddisfacente di quelle esistenti. I sentimenti xenofobi presenti
nell'opinione pubblica sono un terreno fertile per diffondere l'idea che
alcune culture sono superiori ad altre. La misura in cui si manifesta
l'istigazione alla xenofobia è fonte di preoccupazione; specie dopo l'11
settembre in molti paesi si è registrato un forte aumento dell'ostilità nei
confronti delle comunità musulmane. L'ECRI esprime timore per come la
xenofobia è accettata da alcuni partiti politici. L'ECRI rileva inoltre un
incremento della violenza e della propaganda antisemita(98), nonché degli
atti razzisti e un aumento della discriminazione nei confronti di
richiedenti asilo, profughi e immigranti.
L'EUMC ha determinato subito dopo l'11 settembre, attraverso varie inchieste
condotte dai national focal points della sua rete RAXEN, in che misura si
potesse parlare di reazioni antislamiche. I rapporti parziali sono riassunti
in una pubblicazione edita nel maggio 2002.(99) Per non fare inutilmente
violenza al materiale raccolto, cito di seguito le conclusioni del rapporto
di sintesi attingendo al riepilogo. Per ulteriori dettagli è opportuno
consultare l'originale. Gli autori concludono nel modo seguente:
" In general (…)
- acts of violence/aggression:
relatively low levels of physical violence were identified in most countries,
although verbal abuse, harassment and aggression was much more widespread.
Muslims, especially Muslim women, asylum seekers and others, including those
who 'look' of Muslim or Arab descent were at times targeted for aggression.
Mosques and Islamic cultural centres were also widely targeted for damage
and retaliatory acts.
- measures of anti-Islamic actions and reactions:
the picture remained mixed, where in a number of countries latent and/or
pre-existent Islamophobia was seen to find expression in the mentioned acts
of violence/aggression. This was reflected in the increase of activity by
far-right and neo-Nazi groups. Other forms of nationally determined ethnic
xenophobia were also given a greater impetus. A renewed interest in Islamic
culture was identified, although this did not necessarily equate to an
increased acceptance.
- good practice to reduce prejudice:
numerous inter-faith initiatives, especially between the Abrahamic
traditions were undertaken as were similar initiatives emanating from Muslim
communities themselves. Academic institutions and other organisations aided
the situation with events, debates, seminars and meetings to discuss
relevant issues. A number of campaigns for intercultural tolerance and
awareness were launched.
- reaction by politicians and other opinion leaders:
the role of national politicians, both governing and in opposition was
considered where the vast majority offered conciliation and solidarity with
Muslim communities. Some however chose to remain silent whilst a few made
unfortunate and somewhat unnecessary statements. Some NFPs noted that
political capital was made where immigration and 11 September became
entwined. Increased attention by the media was identified by the NFPs as
being both positive and negative, largely depending upon the respective
country. Instances of sensationalism and stereotypical representations of
Muslims were noted".(100)
Un problema specifico dell'UE è costituito dalla diffusione di razzismo e
xenofobia via Internet e stadi di calcio. Vi sono sempre più siti Internet
che istigano al razzismo. Secondo il Simon Wiesenthal Center vi sono circa
3.300 siti.(101) Negli stadi di calcio e attorno ad essi si registra un
aumento di gruppi che sostengono posizioni neonaziste e di estrema destra,
con attività che vanno dal gridare slogan ad appendere striscioni con croci
uncinate. L'EUMC ha affrontato il problema nella relazione "Racism, Football
and the Internet" .(102)
Antisemitismo
E' un fenomeno, probabilmente su scala paneuropea, il fatto che
l'intensificazione del conflitto tra Israele e i palestinesi dall'autunno
2000 (seconda Intifada) si è ripercosso in un improvviso aumento di atti di
violenza, minacce e incidenti antisemiti. Non abbiamo reperito dati
comparabili per diversi paesi per il 2001. Ad esempio, è invece disponibile
materiale sulla Francia nella relazione annuale della Commission national
consultative de droit de l'homme(103)e sui Paesi Bassi nella relazione
annuale del CIDI.(104) Nel primo caso si tratta in particolare di atti di
violenza e minacce fisiche contro istituzioni e persone ebraiche. Nei Paesi
Bassi si tratta piuttosto di violenza verbale (insulti, cori durante partite
di calcio) e piccoli incidenti, come atti vandalici. Nel relativo rapporto
si ammonisce a non abituarsi a questo antisemitismo quotidiano e si chiede
una maggiore attenzione da parte di polizia e magistratura.
ARTICOLO 22: DIVERSITÀ CULTURALE, RELIGIOSA E LINGUISTICA
Consiglio d'Europa – Convenzione quadro sulla tutela delle minoranze
nazionali
La Convenzione è stata sottoscritta il 1° febbraio 1995 ed è entrata in
vigore il 1° febbraio 1998. Essa è stata firmata dalla maggior parte dei
paesi. Il Belgio l'ha sottoscritta nel 2001; solo la Francia non l'ha fatto
finora. Inoltre B, F, GR, L, NL e P non l'hanno ratificata.(105)
Consiglio d'Europa – Carta europea sulle lingue locali e minoritarie
La Carta è stata sottoscritta il 5 novembre 1992 ed è entrata in vigore il
1° marzo 1998. La Carta è stata firmata dalla maggior parte degli Stati
membri, anche se B, GR, IRL e P non l'hanno ancora fatto. A, ESP e UK hanno
ratificato la Carta nel 2001. B, F, GR, IRL, L e P devono ancora farlo.
OIL – Convenzione n. 169 sulle popolazioni indigene (Indigenous and Tribal
Peoples Convention)
La Convenzione è stata adottata il 27 giugno 1989 nell'Assemblea generale
dell'OIL ed è entrata in vigore il 5 settembre 1991. Dei paesi UE, solo DK e
NL l'hanno ratificata.
La Francia è l'unico Stato membro dell'UE a non aver firmato la Convenzione
quadro sulla tutela delle minoranze nazionali. L'idea "classica" delle
autorità francesi è che ad essa si oppone l'uguaglianza di tutti i cittadini
dinanzi alla legge. Il Comitato di controllo dell'ONU sulla Convenzione sui
diritti economici, sociali e culturali (CESCR) ha sottolineato che la parità
di trattamento dinanzi alla legge non è sempre sufficiente per dare ascolto
alle rivendicazioni dei gruppi minoritari in merito, soprattutto, ai diritti
socioculturali. Il CESCR ritiene che la Francia debba sottoscrivere e
ratificare le Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla tutela delle
minoranze nazionali e sulle lingue minoritarie. Nei Paesi Bassi la procedura
di ratifica della Convenzione quadro si è arenata nel 2001, quando è emerso
che i due rami del Parlamento erano di diverso parere sulla questione –
sollevata dal governo – se la Convenzione trovasse applicazione, oltre che
per i frisoni, anche per le minoranze etniche che fanno parte dei gruppi
bersaglio della politica d'integrazione dei Paesi Bassi.(106) Anche in altri
paesi è in discussione l'area di applicazione della Convenzione.
Nel 2001 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha pubblicato per
la prima volta, conformemente alla relativa disposizione di vigilanza,
risoluzioni sul rispetto della Convenzione quadro da parte di Danimarca e
Finlandia.(107) La Danimarca ha dichiarato in occasione della ratifica che
la Convenzione quadro si applica alla minoranza tedesca nello Jutland
meridionale; pertanto sono esclusi a priori dai diritti previsti nell'ambito
di tale Convenzione i groenlandesi, gli abitanti delle isole Faeröer e i
rom. L'Advisory Committee aveva espresso già in precedenza(108) le proprie
critiche al riguardo, critiche riprese ora dal con le Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa: si raccomanda che la Danimarca, di concerto con le
comunità interessate, rifletta meglio sulla cerchia di persone per le quali
trova applicazione la Convenzione quadro.(109)
Per quanto concerne la Finlandia, il Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa conclude, fra l'altro, che viene fatto molto a favore dei
finlandesi di lingua svedese e dei sami – anche se la questione dei diritti
fondiari non è ancora stata risolta adeguatamente. Invece la politica
finlandese nei confronti dei rom e della minoranza russa ha molto meno
successo; lingua e cultura di queste due minoranze dovrebbero essere meglio
tutelate. Colpisce il fatto che, secondo il governo finlandese, gli Old
Russians ricadono sotto la tutela della Convenzione, al contrario degli
altri russi, in particolare di quelli immigrati di recente; anche il
Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha sollevato
degli interrogativi al riguardo.(110)
Nelle conclusioni su Finlandia e Svezia, il CERD ricorda che il conflitto
tra le autorità e i sami sui diritti fondiari rappresenta una minaccia per
la tradizionale cultura lappone. Il CERD raccomanda a Finlandia e Svezia di
ratificare la Convenzione n. 169 sulle popolazioni indigene.(111) Anche il
Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa si associa a tale
raccomandazione dopo la visita effettuata in Finlandia.(112)
ARTICOLO 23: PARITÀ TRA UOMINI E DONNE
ONU – Protocollo facoltativo della Convenzione sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione delle donne
Il Protocollo è stato sottoscritto il 6 ottobre 1999. Tutti gli Stati membri
lo hanno firmato e la Spagna lo ha ratificato nel 2001. B, D, GR, L, NL, P,
SV e UK devono ancora farlo.(113)
Non vi è una panoramica globale da cui desumere facilmente la situazione
relativa al rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna negli
Stati membri dell'UE. I dati disponibili e suddivisi per sesso su
occupazione (parziale), distribuzione del reddito, imprenditorialità,
partecipazione politica, ecc.(114), possono fungere da indicatori della
disparità. Ma non tutte le disparità costituiscono di per sé una violazione
concreta dei diritti dell'uomo. Tali cifre riflettono piuttosto la
situazione del processo di emancipazione sociale, ossia dello sfondo su cui
si affrontano le questioni legate ai diritti dell'uomo.
La Commissione europea si preoccupa di assicurare la parità di trattamento,
come sancito in diverse direttive europee. Sotto l'egida della Commissione
opera il legal experts group on the application of European law on equal
treatment between men and women, ma i fatti riportati da questo gruppo di
esperti sulla situazione negli Stati membri(115) sono estremamente
dettagliati, disomogenei e onnicomprensivi. Il relatore ritiene che
elaborare tali aspetti non ricada nel l'ambito della presente relazione sul
2001.
Il PE ha già ricordato in precedenza le numerose violazioni dell'acquis
relativo alla parità di trattamento(116); pertanto è evidente che negli
Stati membri sussiste un problema al riguardo. E' indispensabile stilare una
rassegna ampia ed aggiornata sulla situazione legata alla parità di
trattamento di uomini e donne negli Stati membri, come spesso richiesto dal
PE.(117)
I succitati dati indicano la carenza di informazioni chiare e complete su
violazioni del principio della parità di trattamento uomo-donna.
Ciononostante il relatore ha fatto del suo meglio per raccogliere alcuni
dati concreti, nell'attesa che la commissione per i diritti della donna e le
pari opportunità esprima il suo parere!
Nel 2001 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso alcune
sentenze sull'interpretazione del principio della parità di trattamento di
uomo e donna. Alcuni problemi segnalati riguardano indicatori per valutare
se si possa parlare di parità di retribuzione per lo stesso lavoro
(Austria), di licenziamento in caso di gravidanza (Danimarca, Spagna) e di
disposizioni pensionistiche (Germania, Francia).
In una sentenza del 26 giugno 2001(118) la Corte ha concluso che, per
giudicare se si tratta di pari retribuzione per lo stesso lavoro, non è
sufficiente verificare se due lavoratori comparabili di sesso diverso
ricoprono la stessa funzione ai sensi del contratto collettivo in vigore per
la loro funzione. Questa è soltanto una delle possibili indicazioni del
rispetto di tale criterio. Una differenza a livello di retribuzione in caso
di lavoro a tariffa oraria tra due lavoratori di sesso diverso, riconosciuta
in fase di assunzione, non può essere giustificata da fattori divenuti noti
e che possono essere valutati solo dopo l'entrata in funzione dei lavoratori
in causa, come l'attuazione pratica delle mansioni da parte dei lavoratori.
Per quanto riguarda la gravidanza, la Corte sancisce in una sentenza del 4
ottobre 2001(119) che una lavoratrice non può essere licenziata perché
incinta, anche se è occupata a tempo determinato e non ha comunicato al
datore di lavoro tale situazione all'epoca dell'assunzione e, a causa della
gravidanza, non ha potuto lavorare per gran parte del periodo in questione.
Il licenziamento è in contrasto con l'art. 5, par. 1 della direttiva
76/207/CEE e con l'art. 10 della direttiva 92/85/CEE. In un'altra sentenza
del 4 ottobre(120) la Corte sancisce che il non rinnovare un contratto di
lavoro a tempo determinato, a causa della gravidanza della lavoratrice,
rappresenta una discriminazione sessuale in contrasto con gli artt. 2, par.
1, e n. 3, par. 1, della direttiva 76/207/CEE.
In una sentenza del 9 ottobre(121) la Corte ha stabilito che fondi
pensionistici tedeschi incaricati dell'attuazione delle disposizioni legate
alle pensioni aziendali devono rispettare, così come i datori di lavoro, il
principio della parità di retribuzione di cui all'art. 141 TCE, e che né
l'autonomia legislativa di cui godono i fondi pensionistici né il loro
status di enti assicurativi svolgono un ruolo al riguardo.
Inoltre la Corte ha espresso due sentenze(122) sul regime pensionistico
francese per i funzionari. La Corte ritiene che le pensioni versate in base
al Code des pensions civiles et militaires de retraite ricadono sotto la
sfera d'azione dell'art. 119 TCE (attualmente art. 141 TCE). Alcune
disposizioni, ossia l'art. L. 12, sub b e L. 24-I-3°, sub b, di tale
normativa sono in contrasto con il principio della parità di retribuzione.
Tali articoli infatti escludono i funzionari maschi da determinati vantaggi
che un funzionario femmina nella stessa posizione potrebbe ottenere, come un
bonus per uomini che si occupano dei loro figli e il diritto ad una pensione
di anzianità con effetto immediato in caso di assistenza ad un partner
invalido o malato inguaribile.
Nelle conclusioni pubblicate nel 2001 su Finlandia(123), Paesi Bassi(124) e
Svezia(125) il Committee on the Elimination against Women (CEDAW) dell'ONU
ha sottolineato la persistenza dei problemi di parità di retribuzione e
discriminazione sul mercato del lavoro, in particolare legati a fenomeni di
segregazione orizzontale e verticale. Anche le pari opportunità delle donne
ai livelli superiori sono un traguardo ben lungi dall'essere raggiunto.
Inoltre preoccupano la violenza contro le donne, la tratta di donne, la
prostituzione forzata e la doppia discriminazione nei confronti di donne
immigranti e profughe.
Il Comitato constata con preoccupazione che nei Paesi Bassi è rappresentato
in Parlamento un partito politico, al quale non si possono iscrivere donne.
Si tratta dello Staatkundig Gereformeerde Partij. Il Comitato lo ritiene in
contrasto con l'art. 7 della Convenzione ONU sulle donne alla quale i Paesi
Bassi hanno aderito. Nel frattempo il governo olandese ha fatto sapere che
non intende seguire l'appello del Comitato di modificare la situazione, fra
l'altro perché sono in gioco diversi diritti fondamentali.(126) Inoltre il
Comitato invita i Paesi Bassi a rivedere la nuova legge sul diritto al nome,
che contiene una disposizione in contrasto con il principio di uguaglianza e
con le disposizioni del Trattato.
Il CESCR segnala che in Francia l'età minima per contrarre matrimonio per le
ragazze è di 15 anni e consiglia di portarla a quella prevista per i ragazzi
(18 anni).(127)
Discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale(128)
Non vi è una panoramica recente sulla situazione degli omosessuali negli
Stati membri, sulla cui base si possa valutare un eventuale aumento o calo
della discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale; il
rapporto ILGA, stilato con la collaborazione della Commissione(129), risale
ad alcuni anni fa (1998).
In Austria, Portogallo e Irlanda il codice penale contempla tuttora
disposizioni discriminanti in base all'orientamento o al comportamento
sessuale. Si tratta delle cosiddette disposizioni age of consent, che
prevedono un'età minima al di sotto della quale è punibile ogni atto
sessuale.(130) Le disposizioni implicano un limite d'età superiore per atti
sessuali tra persone dello stesso sesso. La Commissione europea per i
diritti dell'uomo ha rilevato che tali disposizioni sono in contrasto con la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo(131); il PE ha esortato più volte
l'Austria a sopprimere tali disposizioni.(132) In Portogallo ed Irlanda
negli ultimi anni queste disposizioni sono rimaste lettera morta, mentre in
Austria sono state pronunciate, negli ultimi anni, 20-40 condanne all'anno
sulla scorta di questo articolo, che prevede una pena detentiva minima di 6
mesi. Nel febbraio 2001 AI ha proclamato prigioniero per motivi di
coscienza(133) un uomo arrestato sulla base di questo articolo – il primo
prigioniero politico in Austria da decenni. Nel giugno 2002 la Corte
costituzionale austriaca ha dichiarato incostituzionale tale disposizione, e
il 13 agosto 2002 è stato espunto dal Codice penale l’articolo 209(134).
Tipi di relazione
Negli ultimi 20 anni è aumentato enormemente il numero di convivenze di
fatto nell'UE. Nel 2000 il 33% delle coppie giovani (meno di 30 anni)
conviveva - l'8% di tutte le coppie nell'UE - e il 27% delle nascite
avveniva al di fuori del matrimonio.(135) Anche la convivenza di
omosessuali, registrata o meno, è aumentata o ha acquistato visibilità. Alla
fine del 2000 oltre 30.000 europei vivevano in un'unione registrata.(136)
Diversi Stati membri dell'UE riconoscono la convivenza di fatto e le
riconoscono - in misura maggiore o minore - i diritti collegati al
matrimonio. Nel 2001 in Germania, Finlandia e Portogallo sono state adottate
leggi che riconoscono coppie di fatto(137), per cui ciò riguarda ora
soltanto 7 paesi dell'UE (Germania, Danimarca, Francia, Finlandia, Paesi
Bassi, Portogallo, Svezia). Inoltre nel 2001 nei Paesi Bassi è stato
autorizzato il matrimonio tra omosessuali.(138)
Date le diverse normative nazionali in materia di coppie di fatto e la
possibilità di contrarre matrimonio tra omosessuali nei Paesi Bassi, il loro
riconoscimento in altri Stati membri dell'UE non è sicuro o non è
disciplinato. Visto il crescente legame economico e culturale all'interno
dell'UE, ciò va considerato come un ostacolo al diritto alla libera
circolazione delle persone, uno dei pilastri del mercato interno che
l'Unione deve garantire. Il riconoscimento transnazionale di relazioni in
cui sono coinvolti cittadini di paesi terzi (residenti legalmente nell'UE) è
fonte di problemi. In diverse proposte legislative della Commissione(139),
in cui le relazioni (familiari) svolgono un ruolo, si menziona il partner di
fatto. In due casi, la Commissione ha optato come punto di partenza il fatto
che per familiare (a prescindere se di paesi terzi o meno) s'intenda - in
quegli Stati membri che nella normativa nazionale parificano la situazione
delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate - il partner. Nell'altra
proposta in materia di ricongiungimento familiare, lo Stato membro deve
tener conto di una serie di fattori per giudicare se si possa parlare di
relazione duratura di fatto; fattori quali, ad esempio, l'avere un figlio in
comune, la passata convivenza o la registrazione della coppia in quanto
tale. Secondo il principio del reciproco riconoscimento sarebbe più ovvia
una soluzione più ampia, in cui un'unione di fatto registrata in uno Stato
membro venisse automaticamente riconosciuta in tutti gli altri Stati membri
dell'UE, come avviene con la patente, i diplomi e tutte le disposizioni
tecniche.
ARTICOLO 24: DIRITTI DEL BAMBINO
Consiglio d'Europa - Protocollo n. 7 della Convenzione sulla tutela dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Il Protocollo è stato sottoscritto il 22 novembre 1984 ed è entrato in
vigore il 1° novembre 1988. Esso deve ancora essere firmato da B e UK. Nel
2001 l'Irlanda lo ha ratificato. B, D, ESP, NL, P e UK lo devono ancora
fare.
Consiglio d'Europa – Convenzione europea sull'adozione
La Convenzione è stata sottoscritta il 24 aprile 1967 ed è entrata in vigore
il 26 aprile 1968. B, ESP, FIN e NL la devono ancora firmare. Inoltre B, D,
ESP, F, FIN, I e NL la devono ratificare.
Consiglio d'Europa – Convenzione europea sullo status legale dei figli nati
al di fuori del matrimonio
La Convenzione è stata firmata il 15 ottobre 1975 ed è entrata in vigore
l'11 agosto 1978. B, D, ESP, FIN e NL non l'hanno ancora sottoscritta.
Inoltre B, D, ESP, F, FIN, I e NL non l'hanno ratificata.
Consiglio d'Europa – Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli
La Convenzione è stata sottoscritta il 25 gennaio 1996 ed è entrata in
vigore il 1° luglio 2000. Non è ancora stata firmata da B, DK, NL e UK.
Inoltre non è stata ratificata da A, B, D, DK, ESP, F, FIN, I, IRL, L, NL,
P, SV e UK.(140)
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito in una sentenza del 10
maggio 2001(141) che la tutela dei bambini ricade sotto l'area di
applicazione dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Gli Stati membri hanno un obbligo positivo di difendere i bambini nella loro
giurisdizione da un trattamento disumano e umiliante. Ciò vale anche nel
caso che a maltrattare i bambini siano singoli attori, ossia non elementi
delle istituzioni.
Il diritto di tutela e le necessarie cure per i minori sono spesso in gioco
nel caso di bambini che crescono in situazioni di povertà e deprivazione
sociale, con conseguenze negative per la salute, la partecipazione sociale e
le prestazioni scolastiche.(142) Inoltre i maltrattamenti e gli abusi
sessuali su minori rappresentano ancora un fenomeno di vaste proporzioni. Il
Comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo (CRC) segnala nelle conclusioni
su Danimarca(143) e Portogallo(144) la discriminazione nei confronti di
bambini di gruppi minoritari e famiglie povere, discriminazione esercitata
tra l'altro a scuola. Il CRC evidenzia la prassi, tuttora in vigore in
Portogallo, di punizioni corporali all'interno della famiglia ed esorta a
varare una normativa per vietare tali punizioni nel nucleo familiare. In
Portogallo la procedura per rivedere le decisioni in materia di bambini e di
tutela alternativa al di fuori della famiglia è inadeguata. Essa deve
offrire maggiori possibilità di revisione e privilegiare gli interessi e le
opinioni dei bambini. Il Comitato dell'ONU è preoccupato per il gran numero
di meninos da rua che vive nelle grandi città portoghesi.
Un problema analogo sussiste in Spagna per quanto riguarda i bambini privi
di documenti che vivono in strada e quelli ospitati in centri di
accoglienza. La Spagna ha cercato più volte di espellere i bambini
marocchini di Ceuta e Melilla per favorire il ricongiungimento familiare, ma
in Marocco spesso non si trovavano i genitori e i bambini tentavano di
ritornare in Spagna per vie traverse.(145)
In Francia AI(146) denuncia che figli minorenni dei richiedenti asilo
vengono separati dai genitori o dalle madri. Nel giugno 2001 due bambini di
3 e 5 anni sono stati fermati all'aeroporto di Roissy. Un altro caso
riguarda una ragazza congolese di 14 anni che per 10 giorni è stata separata
dalla madre e trattenuta nel ZAPI 3, tra donne e uomini adulti. Un altro
caso riguarda il maltrattamento di minori da parte della polizia di
Nanterre, per cui un sedicenne ha dovuto essere operato in seguito ai
maltrattamenti infertigli dai poliziotti. In contrasto con la legge
francese, sua madre non è stata avvertita immediatamente, malgrado la
richiesta in tal senso formulata dal ragazzo. Inoltre un gruppo di bambini
di diversa origine ha segnalato maltrattamenti da parte della polizia a
Parigi nel quartiere Goutte d'Or.(147)
In Grecia nell'estate 2001 minorenni richiedenti asilo privi di documenti e
senza genitori sono stati in larga misura esclusi dal programma per ottenere
un soggiorno legale in Grecia.(148) Se i ragazzi non potevano dimostrare di
soggiornare in Grecia già da prima del giugno 2000, venivano espulsi
coercitivamente, se non lasciavano volontariamente il paese.
Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa rileva nel
rapporto sulla Finlandia(149) che il servizio di assistenza dei minori
procede con grande rapidità per quanto riguarda la sottrazione dei figli
alla patria potestà per collocarli in apposite strutture. In seguito ad una
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo(150), egli esorta il
governo finlandese a garantire un migliore equilibrio tra diritto alla vita
familiare e necessità d'intervento dell'autorità competente.
In Irlanda del Nord i bambini vengono impiegati indirettamente nella lotta
tra loyalists e republicans. Nel settembre 2001 i loyalists hanno cercato di
impedire ai bambini cattolici e ai loro genitori di raggiungere la Holy
Cross Primary School, mentre attraversavano un rione protestante. Nel quadro
di tale azione sono state gettate pietre e bottiglie contro i bambini e i
loro genitori; nei pressi della scuola è stata fatta scoppiare una bomba e
sono state formulate minacce di morte. Genitori e politici hanno denunciato
che la polizia non è riuscita ad assicurare una protezione sufficiente ai
bambini.(151)
ARTICOLO 25: DIRITTI DEGLI ANZIANI
Per quanto riguarda i diritti degli anziani non si rileva alcuna modifica di
rilievo rispetto al 2000. A causa della carenza di dati concreti negli Stati
membri, ossia di dati che indichino problemi specifici in relazione a questo
tema, elenchiamo soltanto alcuni aspetti generali affrontati durante un
seminario organizzato dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio
d'Europa nell'ottobre 2001 in Svizzera.(152)
E' importante che gli anziani possano mantenere la loro rete di contatti
personali e sociali. Se gli anziani risiedono in case di riposo o altre
strutture, è essenziale che vi siano spazi sufficienti per incontrare
familiari e amici, senza che venga lesa la privacy. Inoltre devono essere
realizzate numerose attività ricreative e culturali per stimolare le
capacità intellettuali degli anziani. E' importante che gli anziani siano
coinvolti nelle decisioni riguardanti la suddivisione della giornata, fra
cui l'ora in cui vengono serviti i pasti, quando si svolgono determinate
attività, il tipo di cibo e quando dev'essere inserito nel menu. Nel campo
dell'assistenza sanitaria deve essere privilegiato il principio
dell'autodeterminazione. L'assistenza sanitaria rappresenta un enorme onere
per i bilanci degli Stati membri. Quando però si tratta dell'accesso degli
anziani all'assistenza, gli Stati membri non devono mai basare la propria
politica sugli interessi economici e sul fatto che a volte restano loro
pochi anni da vivere per imporre delle limitazioni. Quale ultimo aspetto, il
relatore ricorda che il trasferimento coatto in case di riposo o strutture
di cura contro la volontà degli anziani costituisce una violazione dell'art.
5 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, mentre può trovare
giustificazione nell'art. 5, par. 1 della stessa Convenzione.
ARTICOLO 26: DIRITTI DEI DISABILI
OIL –Convenzione sul reinserimento lavorativo e l'occupazione dei disabili
La Convenzione è stata firmata il 20 novembre 1983 ed è entrata in vigore il
20 giugno 1985. Nel 2001 il Lussemburgo l'ha ratificata. A, B e UK devono
ancora farlo.
Per quanto concerne i diritti dei disabili, vale quanto sopra detto, cioè
che non vi sono dati concreti negli Stati membri, almeno dati che indichino
la presenza di problemi specifici al riguardo. Il 2003 è stato proclamato
Anno europeo delle persone con disabilità; in tale contesto è importante che
si rivolga l'attenzione alla parità di trattamento nel campo
dell'occupazione e della professione, ad una partecipazione globale alla
vita sociale e ad un migliore accesso ai media.
CAPO IV: SOLIDARIETA'
ONU – Convenzione sulla tutela dei lavoratori migranti e dei loro familiari
Ancora da sottoscrivere e da ratificare da parte di tutti gli Stati membri.
OIL – Convenzione a tutela della maternità
La Convenzione è stata firmata il 15 giugno 2000 ed è entrata in vigore il 7
febbraio 2002. L'ITALIA l'ha ratificata nel 2001, mentre gli altri 14 Stati
membri devono ancora farlo.
Consiglio d'Europa – Codice europeo di previdenza sociale (European Code of
Social Security)
Il Codice è stato sottoscritto il 16 aprile 1964 ed è entrato in vigore il
17 marzo 1968. La FIN non ha ancora firmato il Codice. A e FIN devono ancora
ratificarlo.
Consiglio d'Europa – Protocollo al Codice europeo di previdenza sociale
Il Protocollo è stato firmato il 16 aprile 1964 ed è entrato in vigore il 17
marzo 1968. A, FIN, IRL, ESP e UK non l'hanno ancora sottoscritto; A, DK,
FIN, F, GR, IRL, I, ESP e UK devono ancora ratificarlo.
Consiglio d'Europa – Codice europeo di previdenza sociale (rivisto)
(European Code of Social Security (Revised)
La versione rivista è stata sottoscritta il 6 novembre 1990 e non è ancora
entrata in vigore. DK, IRL, ESP e UK non hanno firmato la versione rivista.
Tutti gli Stati membri devono ancora ratificare il Codice rivisto.
Consiglio d'Europa – Convenzione europea sulla previdenza sociale (European
Convention on Social Security)
La Convenzione è stata firmata il 14 dicembre 1972 ed è entrata in vigore il
1° marzo 1977. DK, FIN, D, SV e UK non l'hanno ancora firmata. DK, FIN, F,
D, GR, IRL, SV e UK devono ancora ratificarla.
Consiglio d'Europa – Carta sociale europea
La Carta è stata firmata il 18 ottobre 1961 ed è entrata in vigore il 26
febbraio 1965. Tutti gli Stati membri l'hanno sottoscritta e ratificata.
Consiglio d'Europa - Protocollo 1 (aggiunta di nuovi diritti)
Il Protocollo 1 è stato firmato il 5 maggio 1988 ed è entrato in vigore il 4
settembre 1992. IRL, P e UK non l'hanno ancora firmato. A, B, D, F, IRL, L,
P e UK devono ancora ratificare il Protocollo 1.
Consiglio d'Europa - Protocollo 2 (riforma del meccanismo di controllo)
Il Protocollo 2 è stato firmato il 21 ottobre 1991 e non è ancora entrato in
vigore. D e DK non l'hanno ancora sottoscritto; la Spagna ha ratificato il
Protocollo nel 2001; D, DK, L e UK devono tuttora ratificarlo.
Protocollo 3 (diritto di ricorso collettivo)
Il Protocollo 3 è stato firmato il 9 novembre 1995 ed è entrato in vigore il
1° luglio 1998. D, ESP, L, NL e UK non l'hanno ancora sottoscritto; A, B,
DK, D, ESP, L, NL e UK devono tuttora ratificarlo. F, GR, IRL, I, P e SV lo
hanno ratificato, ma non hanno formulato alcuna dichiarazione in merito al
diritto di ricorso delle ONG nazionali.
Consiglio d'Europa – Carta sociale europea rivista
La versione rivista della Carta è stata sottoscritta il 3 maggio 1996 ed è
entrata in vigore il 1° luglio 1999. D e NL non l'hanno ancora firmata.
Inoltre A, B, D, DK, ESP, FIN, GR, L, NL, P e UK non hanno ancora ratificato
questa versione.(153)
La materia del Capitolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE si
sovrappone in larga misura ai diritti stabiliti nelle Convenzioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro.(154) Vi sono però anche
lacune e discrepanze.(155) Gli obblighi che gli Stati membri dell'UE si sono
assunti in quanto membri dell'OIL o in base alla ratifica di Convenzioni
dell'OIL non combaciano per antonomasia con i diritti sociali, alla cui
tutela gli Stati membri sono tenuti in funzione del diritto
comunitario.(156) Il patrimonio dell'OIL è vasto – esistono ormai 184
Convenzioni dell'OIL – e i meccanismi di vigilanza sono ampi e assai
specialistici sotto il profilo dei contenuti. Tali meccanismi hanno
un'esistenza strana nel mondo degli esperti dei diritti dell'uomo; spesso
vengono sorvolati in manuali e altre rassegne o cacciati in un angolino
isolato. D'altro canto, molte volte la loro efficacia viene lodata,(157) ma
sembra che si tratti soprattutto di una questione riservata agli specialisti
del diritto del lavoro.
Tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato le otto Fundamental
Conventions(158) dell'OIL, ma se si esaminano alcune Convenzioni
specialistiche sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro, il quadro è
meno roseo; nessuno degli Stati membri ha ratificato tutte le Convenzioni e
la maggior parte degli Stati membri ne ha ratificata soltanto qualcuna.
Vista la complessità dei meccanismi di vigilanza dell'OIL, la specificità
della materia e la limitatezza del tempo e delle risorse umane disponibili,
il relatore non ha potuto indagare quali Stati membri siano stati presi di
mira nel 2001 dai meccanismi di vigilanza dell'OIL e se i problemi siano
stati risolti o meno. E' stato facile rilevare che nei confronti di alcuni
Stati membri (Danimarca, Francia, Grecia, Spagna, Svezia e Regno Unito(159))
sono tuttora pendenti cause sulla libertà sindacale e di contrattazione e
sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Alcune cause sono
tristemente famose nella storia dell'OIL; esse riguardano una divergenza di
opinioni – non ancora risolta – dell'UK sulla violazione della libertà
sindacale causata dall'iscrizione in una "lista nera" dei membri del
sindacato.
La mancanza di coerenza tra diritto comunitario, Carta europea e obblighi
degli Stati membri dell'UE in base all'acquis dell'OIL ostacola la
trasparenza del diritto sociale internazionale e il suo aumento. Visto
l'attaccamento al Modello sociale europeo, ci si attenderebbe dall'UE e
dagli Stati membri che tale problema venisse affrontato. Colpisce che quando
di recente si è parlato di coesione e collaborazione tra UE e OIL, se ne è
parlato in un'ottica mondiale, senza accennare ai problemi in atto nell'UE.
Ciò emerge in particolare nella comunicazione della Commissione sulla
promozione di norme fondamentali del lavoro e sul miglioramento della social
governance nel contesto della globalizzazione – per il resto molto chiara -
(160) e nella risoluzione adottata dal PE in merito.(161)
Il relatore ritiene che si debba cercare un modo per esaminare il rapporto
tra UE e OIL sui diritti sociali in vigore nell'UE. Per iniziare, si
potrebbe chiedere alla Commissione di stilare un Libro verde oppure il PE
potrebbe elaborare una relazione d'iniziativa al riguardo.
In confronto alla base dati dell'OIL le informazioni del Consiglio d'Europa
sul rispetto della Carta sociale europea è più facile da gestire.(162)
L'European Committee of Social Rights (ECSR) del Consiglio d'Europa ha
redatto un documento molto chiaro sull'applicazione della Carta sociale
europea, in cui si evidenziano per ciascun paese le violazioni constatate a
detta Carta. Poiché la materia della Carta sociale europea si sovrappone in
larga parte agli articoli del Capitolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali, si analizza la misura in cui, sulla base di tali informazioni,
si possano rilevare violazioni concrete.(163)
ARTICOLO 27: DIRITTO DEI LAVORATORI ALL'INFORMAZIONE E ALLA CONSULTAZIONE
NELL'AMBITO DELL'IMPRESA
In Austria e Lussemburgo l'ECSR rileva che cittadini extracomunitari o non
appartenenti allo SEE non possono essere votati come rappresentanti nei
consigli di fabbrica.(164)
ARTICOLO 28: DIRITTO DI NEGOZIAZIONE E DI AZIONI COLLETTIVE
L'ECSR constata che in Danimarca gli impiegati pubblici non hanno diritto di
sciopero.(165) Anche in Francia si registrano problemi in questo settore: se
gli impiegati pubblici scioperano, una parte – non proporzionale alle ore di
sciopero - della retribuzione viene loro trattenuta. Inoltre soltanto i
sindacati più rappresentativi hanno il diritto di assumere l'iniziativa di
proclamare un'azione collettiva nel settore pubblico.(166) In Germania, sono
vietati tutti gli scioperi che non mirano a raggiungere un accordo
collettivo di lavoro e che non sono organizzati da un sindacato. Per di più
i lavoratori delle ferrovie e delle poste che hanno lo statuto di impiegato
pubblico non possono scioperare.(167)
In Irlanda vi sono clausole che assicurano ai sindacati una posizione di
monopolio. Inoltre il diritto a non aderire ad un sindacato non è
sufficientemente tutelato dalla legge. Per di più i requisiti per essere
autorizzati a condurre trattative collettive sono troppo rigidi.(168) In
Svezia il diritto a non iscriversi ad un sindacato non è sancito per
legge.(169) Nel Regno Unito la legge offre opportunità irragionevolmente
limitate di condurre un'azione collettiva. Inoltre il datore di lavoro ha
l'opportunità di licenziare tutti i lavoratori che partecipano ad un'azione
collettiva. Ai sindacati vengono poi imposte eccessive restrizioni
nell'esercizio delle loro funzioni e una possibilità limitata di espellere
iscritti al sindacato. I datori di lavoro possono inoltre convincere i
lavoratori a rinunciare alla rappresentanza sindacale e alle trattative
collettive. Infine ai sindacati sono imposte restrizioni per quanto riguarda
la possibilità di intraprendere azioni disciplinari contro i propri
iscritti.(170)
ARTICOLO 29: DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI COLLOCAMENTO
In Grecia l'ECSR rileva che le prestazioni dei servizi di lavoro interinale
sono insufficienti.(171)
ARTICOLO 30: TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
In Danimarca l'ECSR riferisce che è ammesso per legge che un lavoratore
venga licenziato qualora si rifiuti di proseguire ad appartenere ad un
sindacato se, al momento dell'inizio dell'attività, la sua assunzione
dipendeva dall'adesione ad un sindacato. Inoltre è consentito per legge
licenziare un lavoratore che si rifiuti di continuare ad essere membro di un
sindacato, dopo che egli, successivamente all'assunzione, abbia sentito che
l'appartenenza costituiva un requisito per continuare a lavorare.(172) In
Francia la tutela dai licenziamenti è insufficiente: per lavoratori che
erano in servizio per lungo tempo presso uno stesso datore di lavoro è
previsto solo un preavviso di 2 mesi.(173) Anche in Grecia i lavoratori con
più di 10 anni di anzianità sono tutelati in maniera insufficiente.(174) Nel
Regno Unito il preavviso per lavoratori che hanno meno di 3 anni di servizio
non è adeguato.(175) In ITALIA si parla di tutela insufficiente dal
licenziamento in determinati settori, specie l'industria alimentare.(176) In
Svezia si può concordare nell'ambito del contratto collettivo di lavoro un
preavviso più breve rispetto a quello previsto per legge.(177) In Irlanda,
Paesi Bassi e Spagna i tempi di preavviso sono troppo brevi, mentre per gli
impiegati pubblici irlandesi non è previsto alcun termine di preavviso (al
suo posto sono loro concesse due settimane per presentare ricorso contro il
licenziamento).(178) Inoltre in Irlanda i membri di sindacati non
riconosciuti non sono tutelati da un licenziamento a causa della loro
appartenenza o di attività sindacali e i datori di lavoro possono licenziare
i lavoratori che partecipano ad uno sciopero.(179)
ARTICOLO 31: CONDIZIONI DI LAVORO GIUSTE ED EQUE
In Belgio, Irlanda, ITALIA, Lussemburgo e Paesi Bassi l'ECSR rileva che non
esiste un sistema di compensazione (orario ridotto o congedo retribuito
extra) per chi svolge una professione pericolosa o nociva per la
salute.(180) In Finlandia la legge sull'orario di lavoro contiene una
disposizione che permette di limitare il riposo quotidiano a 7 o persino a 5
ore.(181) Inoltre si registra che in Belgio, Lussemburgo, Spagna e Regno
Unito è prevista una compensazione insufficiente (a livello di tempo e/o
denaro) per gli straordinari (in Belgio e Lussemburgo nel settore
pubblico).(182) In Irlanda e Spagna si rileva che è in vigore una normativa
che consente una settimana lavorativa di 60 ore e per il personale
alberghiero irlandese persino di 66 ore.(183) La legislazione sull'orario di
lavoro in Irlanda non si applica a determinate categorie quali impiegati,
sales representatives e lavoratori autonomi.(184) In Finlandia il Comitato
rileva che per cittadini extracomunitari o non appartenenti allo SEE il
diritto ad un sostegno finanziario per la formazione è subordinato alla
durata del loro soggiorno.(185) In Portogallo i lavoratori al servizio di
un'azienda con 10 o più dipendenti non hanno diritto ad alcuna compensazione
per le ore lavorate nei giorni festivi.(186)
ARTICOLO 32: DIVIETO DEL LAVORO MINORILE(187) E PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL
LUOGO DI LAVORO
In Francia si constata che i bambini che partecipano a rappresentazioni
teatrali durante le vacanze scolastiche non hanno diritto ad un tempo di
riposo minimo. Il tempo di riposo obbligatorio durante le vacanze
scolastiche per bambini che frequentano la scuola dell'obbligo non è
sufficiente per garantire che possano usufruire appieno dell'istruzione nei
seguenti Stati membri: Germania, Svezia e Regno Unito. In Belgio l'ECSR
rileva che i ragazzi inseriti nel sistema d'apprendistato sono svantaggiati
nel primo anno di lavoro per quanto riguarda la retribuzione rispetto al
salario minimo previsto per legge per gli adulti.(188) Anche in Irlanda e
nei Paesi Bassi il salario dei giovani è notevolmente più basso di quello
degli adulti.(189) In ITALIA la legge nazionale relativa all'età minima per
il lavoro non viene rispettata a sufficienza; inoltre sia in ITALIA sia in
Lussemburgo non vi sono limitazioni alla durata del lavoro dei giovani, per
cui essi hanno settimane lavorative estremamente lunghe.(190) In Spagna
mancano numerose misure di tutela per i giovani: ad esempio, non esiste
alcuna normativa concernente il lavoro notturno; non vi è un controllo
medico per lavoratori di età inferiore ai 18 anni che operano in aziende
familiari e per giovani autonomi che non ricadono sotto la normativa sul
lavoro; inoltre la legge non garantisce né a bambini che lavorano in
un'azienda a conduzione familiare né a giovani lavoratori autonomi il
diritto ad usufruire pienamente della scuola dell'obbligo; nella realtà
pratica l'età minima per l'inserimento nel lavoro non viene applicata; non
si tiene conto della durata massima del lavoro; anche il salario minimo non
è sempre assicurato.(191) In Svezia non è garantita una visita medica
regolare per i giovani.(192)
ARTICOLO 33: VITA FAMILIARE E VITA PROFESSIONALE
In Belgio, Francia e Finlandia l'ECSR rileva che, di norma, le donne
licenziate per maternità non vengono riammesse in servizio e che l'indennità
che deve essere versata dal datore di lavoro per il licenziamento non è tale
da indurlo a non procedere al licenziamento.(193) Inoltre si segnala che in
Belgio, Francia e Svezia non sussiste alcun obbligo di legge per i datori di
lavoro di dare alle lavoratrici il tempo per l'allattamento al seno durante
l'orario di lavoro.(194) In ITALIA chi lavora a casa non può né rivendicare
le pause per l'allattamento né viene pagato per questo tipo di
interruzione.(195) In Spagna chi lavora a casa non ha gli stessi diritti al
congedo di maternità degli altri lavoratori.(196) In Danimarca, Irlanda,
Svezia e Regno Unito l'ECSR rileva che non esiste un congedo postnatale
obbligatorio di almeno 6 settimane.(197) Nel Regno Unito la retribuzione
versata dopo 6 settimane è insufficiente.(198) In Francia i periodi in cui
le donne sono disoccupate non vengono calcolati per il computo dei maternity
benefits.(199)
ARTICOLO 34: SICUREZZA SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE
Nel 2001 l'ECSR rileva che in Austria l'ottenimento dei sussidi familiari
(family allowances) da parte di cittadini extracomunitari o appartenenti
allo SEE dipende da due fattori: il fatto che una persona abbia svolto per
tre mesi un lavoro retribuito e il paese in cui risiedono i figli.(200)
Questo è anche il caso di Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
ITALIA, Lussemburgo e Regno Unito.(201) Inoltre si constata che in
Danimarca, Finlandia e Irlanda i cittadini extracomunitari o non
appartenenti allo SEE vengono discriminati nel campo della previdenza
sociale, in quanto non hanno diritto ad accumulare i periodi di
assicurazione o di lavoro.(202) In Germania i cittadini extracomunitari o
non appartenenti allo SEE non hanno diritto al sussidio familiare
supplementare per i figli nei seguenti Land: Baden-Württemberg e Baviera.
Inoltre non hanno diritto a determinati indennizzi sociali perché non
possiedono la cittadinanza tedesca.(203) In Grecia le autorità dispongono di
una competenza decisionale troppo ampia in materia di assistenza sociale, il
che mette a rischio l'efficacia della valutazione giuridica.(204) In
Portogallo i cittadini stranieri possono fare richiesta di assistenza
sociale se le risorse finanziarie locali lo consentono.(205) In Spagna
l'indennità sulla base di un reddito minimo è subordinata ad una determinata
durata del soggiorno (in tutto il paese) e ad un'età minima di 25 anni
(nella maggior parte del paese).(206)
ARTICOLO 35: PROTEZIONE DELLA SALUTE
L'ECSR rileva che in Belgio si parla di una vaccinazione inadeguata contro
diverse malattie, per cui non si può assicurare una tutela efficace da
determinate patologie ai sensi degli obiettivi dell'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS).(207) In Danimarca il Comitato segnala che i cittadini
extracomunitari o non appartenenti allo SEE non hanno alcun diritto
all'assistenza sociale e medica a lungo termine.(208) In Francia ciò vale
per i giovani di età inferiore ai 25 anni che non hanno diritto al reddito
minimo d'integrazione e per i quali anche le altre misure di assistenza
sociale sono insufficienti.(209) In Irlanda l'assistenza medica dipende
dalla durata del soggiorno nel paese (minimo un anno).(210) In Grecia si
registra che le misure per combattere il fumo sono inadeguate.(211) In
ITALIA e nei Paesi Bassi si nota che le misure per la sicurezza e la salute
sul posto di lavoro sono state introdotte in misura insufficiente per i
lavoratori autonomi(ITALIA: determinati settori).(212) In Portogallo il
diritto ad un posto di lavoro sicuro e salubre non viene perseguito con
efficacia, visto il gran numero di incidenti (a volte letali) sul lavoro e
le scarse ispezioni sul lavoro.(213) In ITALIA il diritto individuale alla
previdenza sociale non è garantito in tutti i settori.(214)
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta
che nei Paesi Bassi sussiste un problema legato all'accesso all'assistenza
medica in uno Stato membro diverso dallo Stato membro per cui vige la
previdenza sociale. La Corte ha deciso che l'assicurato, a cui viene
ingiustamente negato il ricovero in un ospedale in un altro Stato membro
rispetto a quello in cui è assicurato, ha il diritto al risarcimento delle
spese sostenute se l'autorizzazione viene riconosciuta in una fase
successiva, nel caso in questione attraverso le vie legali. La Corte
riconosce che un sistema di autorizzazione preliminare per un ricovero
ospedaliero in un altro Stato membro non può implicare che detta
autorizzazione venga negata arbitrariamente.(215)
CAPO V: CITTADINANZA
Capo V: Cittadinanza
Consiglio d'Europa - Convenzione internazionale sulla partecipazione di
stranieri alla vita pubblica a livello locale
La Convenzione è stata firmata il 5 febbraio 1992 ed è entrata in vigore il
1° maggio 1997. A, B, D, ESP, F, GR, IRL, L e P non l'hanno ancora
sottoscritta. FIN l'ha ratificata nel 2001. A, B, D, ESP, F, GR, IRL, L, P e
UK non l'hanno ancora fatto.
Consiglio d'Europa - Convenzione europea sulla nazionalità
La Convenzione è stata sottoscritta il 15 novembre 1997 ed è entrata in
vigore il 1° marzo 2000. B, D, ESP, IRL, L, UK la devono ancora
firmare(216). I seguenti paesi l'hanno ratificata nel 2001: NL, P, SV,
mentre devono ancora farlo: B, D, DK, ESP, F, FIN, GR, I, IRL, L e UK.
CITTADINANZA EUROPEA
Sul contenuto del concetto di cittadinanza nel senso del diritto
comunitario, la Corte di giustizia delle Comunità europee si è
pronunciata(217) sui sudditi di uno stato del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord. Per determinare se una persona possieda tale
caratteristica, si deve esaminare la dichiarazione del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord del 1982 sulla definizione del termine
"suddito".
Un altro problema riguarda i diritti politici dei cittadini italiani e il
rispetto delle disposizioni costituzionali. Conformemente alla Costituzione
italiana, la Camera dei rappresentanti è composta da 630 membri – e non sono
ammesse delle eccezioni (si veda anche la decisione della Suprema Corte di
Cassazione del 26 maggio 2001). Dal 13 maggio 2001 si è contravvenuto a tale
obbligo ed è venuta meno la completezza dell'Assemblea parlamentare. Il 15
luglio 2002 la Camera ha deciso di mantenere la situazione attuale a causa
dei problemi nell'assegnazione dei 13 seggi rimasti vacanti. Pertanto i
cittadini di cinque circoscrizioni elettorali sono ingiustamente
sottorappresentati, in rapporto al numero di abitanti, in seno all'Assemblea
legislativa, e i loro voti sono "cancellati" e non hanno avuto alcuna
influenza nell'assegnazione dei seggi, in contrasto con tutte le
disposizioni legislative. E' stato avviato un procedimento presso la Corte
europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 del Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è stato
approvato a Parigi il 20 marzo 1952.
ARTICOLO 40: DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI
La Commissione europea ha presentato nel maggio 2002 una relazione(218)
sull'attuazione della direttiva 94/80/CE sul diritto di voto attivo e
passivo negli Stati membri. La maggior parte degli Stati membri era in
ritardo con la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale. Infine
prima e durante il 2001 in ogni Stato membro hanno avuto luogo elezioni
municipali, dove i cittadini europei che risiedono in uno stato diverso dal
proprio paese di origine hanno potuto esercitare il diritto di voto passivo
e attivo. Uno dei problemi segnalati riguardava l'iscrizione negli albi
elettorali.
La Commissione conclude in merito al diritto di voto attivo che la
partecipazione di cittadini dell'Unione alle elezioni municipali nello Stato
membro di residenza è, in linea generale, piuttosto limitata. Per quanto
riguarda il diritto di voto passivo la Commissione rileva che in diversi
Stati membri (Finlandia, Svezia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi,
Portogallo, Germania e Austria) i cittadini di altri Stati membri si sono
candidati, ma non è noto se ciò sia avvenuto in tutti gli Stati membri. In 7
Stati membri alcuni di loro sono stati effettivamente eletti (ad eccezione
del Lussemburgo). In alcuni Stati membri sono state fornite scarse
informazioni sul diritto di voto per europei non cittadini di Stati membri,
il che può spiegarne la bassa affluenza alle urne in alcuni Stati membri.
Il Comitato dell'ONU sui diritti dell'uomo esprime timore per una vecchia
legge del Regno Unito, per cui i carcerati condannati non possono esercitare
il diritto di voto. Ciò implica un'ulteriore pena, non più giustificata nei
tempi moderni, in quanto non contribuisce al cambiamento e alla
riabilitazione sociale dei prigionieri ed è in contrasto con l'art. 10, par.
3 in relazione all'art. 25 della Convenzione internazionale sui diritti
civili e politici.
ARTICOLO 45: LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO
Nel 2001 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso diverse
sentenze sulla libertà di circolazione e di stabilimento. Sono stati
rilevati numerosi problemi nell'interpretazione di vari regolamenti che
riguardano la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.(219)
Inoltre l'ITALIA(220) è stata condannata due volte perché in pratica, anche
se non più ammesso, vi vige per alcune categorie professionali il requisito
della residenza, in particolare i dentisti che vogliono esercitare il
mestiere in ITALIA e non sono cittadini italiani, nonché i consulenti di
trasporti che non sono cittadini italiani. Per quest'ultima categoria si
richiede che siano in possesso di un permesso amministrativo, che dipende
dal requisito della residenza in ITALIA, e dal fatto che presentino una
garanzia. L'ITALIA è stata condannata con un'altra sentenza(221) perché i
lettori universitari, che sono divenuti, in base ad un'apposita legge,
collaboratori ed esperti linguistici, non hanno ottenuto i diritti
conquistati, in funzione dei quali si assicura il riconoscimento dei diritti
a tutti i lavoratori italiani. Nella fattispecie si parla di discriminazione
sulla base della nazionalità. Nelle suddette sentenze l'ITALIA non ha
rispettato gli obblighi derivanti dagli artt. 39, 43 e/o 49 del Trattato CE.
Un'altra sentenza(222) stabilisce che, nell'interesse della salute pubblica,
gli enti competenti a livello nazionale possono così interpretare il diritto
nazionale sulla sanità: certi interventi relativi a problemi ottici possono
essere svolti solo da una categoria professionale in possesso di qualifiche
specifiche, ossia gli oculisti, con l'esclusione degli ottici, che non sono
medici. L'art. 43 del Trattato CE non si oppone a ciò.
La Francia è stata condannata dalla Corte(223) per non aver fissato norme
specifiche per il riconoscimento dei diplomi che danno accesso all'esercizio
della professione di psicologo, sulla base della direttiva 89/48/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1988.
L'art. 45, par. 2 della Carta sui diritti fondamentali dell'UE costituisce
un problema specifico in Grecia. I clandestini che hanno legalizzato il loro
soggiorno in Grecia con una Green Card (ma possiedono solo un "veveosi", un
permesso di soggiorno temporaneo) vengono ancora fermati durante i controlli
d'identità, perché l'amministrazione è in grave ritardo per quanto riguarda
l'espletamento delle domande, per cui la polizia pensa che si tratti di
soggetti che risiedono illegalmente nel paese. Si stima che almeno 100
persone siano state espulse per questo motivo.(224)
CAPO VI: GIUSTIZIA
Attualmente la situazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE è
quella di un testo politico; (non) è ancora un documento legalmente
vincolante. La Carta consolida anche "i diritti che derivano, in
particolare, dalle tradizioni costituzionali comunitarie e dagli impegni
internazionali degli Stati membri, dal Trattato sull'Unione europea e dai
trattati comunitari, dalla Convenzione europea sulla tutela dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (…), nonché dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea per i
diritti dell'uomo".(225) Ad essi ci associamo nella presente relazione.
Tuttora molti Stati membri vengono condannati per violazioni dell'art. 6
della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Da ciò emerge che nel campo
delle garanzie processuali c'è ancora molto da fare. Colpisce il gran numero
di cause legate al superamento di un termine equo, cause che interessano per
lo più l'ITALIA. Inoltre preoccupa la lunghezza della procedura prima
dell'emissione della condanna. La maggior parte delle cause su cui la Corte
europea per i diritti dell'uomo si è pronunciata nel 2001 riguarda
violazioni risalenti alla metà degli anni '90. Inoltre dal rapporto
dell'Evaluation Group of Ministers on the European Court of Human
Rights(226) risulta che non sempre si rispettano le sentenze emesse dalla
Corte. Spesso vengono presentate denunce che si riferiscono a violazioni
uguali o analoghe ad altre su cui la Corte si è già espressa. Molte di
queste cause non sarebbero mai giunte alla Corte se fossero state adottate
misure generali su altre violazioni o se i denuncianti fossero stati
informati in precedenza dei requisiti previsti perché la Corte possa
intervenire.
Terrorismo e diritti degli imputati in un processo penale
In seguito agli eventi verificatisi negli USA l'11 settembre 2001 l'UE ha
accelerato l'adozione di alcuni strumenti per promuovere la lotta contro il
terrorismo. E' importante che le persone siano tutelate nell'UE da atti
terroristici. Le misure prese per combattere il terrorismo e la criminalità
organizzata non devono però mettere a rischio la difesa dei diritti
dell'uomo. E' essenziale che gli standard internazionali in tale materia,
fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, siano rispettati appieno
e che vi siano sufficienti garanzie per tutelare gli imputati in un processo
penale. Ciò significa concretamente che gli imputati devono avere accesso
all'assistenza giuridica, ad un processo equo ed imparziale, ecc. Ciò vale
in particolare per l'imminente attuazione delle decisioni quadro sul mandato
di cattura europeo e sulla lotta contro il terrorismo. Il Discussion paper
della Commissione europea intitolato Procedural safeguards for suspects and
their defendants in criminal proceedings(227) può essere considerato un
primo passo verso regole comunitarie minime per le norme di procedura penale
e pertanto merita il necessario incoraggiamento. E' auspicabile che si
registrino rapidi progressi verso un quadro comunitario di norme processuali
nel diritto penale.
ONU – Tribunale penale internazionale
Un altro importante passo avanti in materia di giustizia è la creazione del
Tribunale penale internazionale sotto gli auspici dell'ONU. Lo statuto del
Tribunale penale internazionale è stato sottoscritto il 17 luglio 1998. Nel
2001 Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito lo hanno ratificato, come
hanno fatto nel 2002 Portogallo, Irlanda e, quale ultimo Stato membro
dell'UE, Grecia.(228) Lo statuto è entrato in vigore il 1° luglio 2002.
ARTICOLO 47: DIRITTO A UN RICORSO EFFETIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALE
L'art. 47, 1 par., è ripreso dall'art. 13 della Convenzione europea sui
diritti dell'uomo. Il par. 2 concorda con l'art. 6, par. 1, della medesima
Convenzione, mentre il par. 3 si basa sulla giurisprudenza della Corte
europea sui diritti dell'uomo.(229)
Nel 2001 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso un'unica
sentenza su una presunta violazione dei diritti della difesa (art. 6, par.
1, Convenzione europea sui diritti dell'uomo). La Corte ha stabilito che il
riconoscimento di una facoltà assoluta di non rispondere si spinge al di là
di quanto necessario per tutelare il diritto alla difesa di aziende.
Un'impresa ha il diritto di non fare dichiarazioni solo se, rispondendo,
confermasse l'esistenza di un'infrazione, mentre l'onere della prova ricade
sulla Commissione.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia
T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG/Commissie (Prima camera allargata),
sentenza del 20 febbraio 2001(230)
Indagine della Commissione su presunte infrazioni delle norme di concorrenza
da parte della Mannesmannröhren-Werke. La Commissione aveva in una decisione
imposto all'azienda di fornire informazioni. Contro tale decisione, la
Mannesmannröhren (qui di seguito "l'attore") ha proposto ricorso presso la
Corte di prima istanza. L'attore sosteneva nella memoria che i suoi diritti
di difesa venivano lesi in contrasto con l'art. 6, par. 1, della Convenzione
europea sui diritti dell'uomo. Secondo l'attore, l'articolo introduceva il
diritto di non autoincriminarsi compiendo un'azione positiva. La Corte
ritiene che, secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali
fanno parte dei principi giuridici generali di cui il giudice comunitario
assicura il rispetto. Successivamente la Corte analizza se l'esigenza di
rispetto dei diritti della difesa ponga dei limiti alla competenza
d'indagine della Commissione. La Corte conclude che il riconoscimento di un
diritto assoluto a non rispondere al quale si appella l'attore si spinge al
di là di quanto necessario per tutelare il diritto alla difesa delle
aziende. Esso frappone un ostacolo ingiustificato all'espletamento della
missione affidata alla Commissione dall'art. 85 CE (ora art. 81 CE) di
assicurare il rispetto delle norme relative alla concorrenza nel mercato
comune. Un'azienda può avvalersi del diritto di non rispondere solo se,
rispondendo, confermasse l'esistenza di un'infrazione, mentre l'onere della
prova spetta alla Commissione.(231)
Corte europea per i diritti dell'uomo
Nel 2001 la Corte europea per i diritti dell'uomo ha emesso diverse sentenze
sul diritto al giusto processo. Le violazioni rilevate si riferiscono a
diversi aspetti di "un giusto processo", come: l'interferenza da parte dello
stato con il risultato di un procedimento, il dichiarare gratuitamente
esecutiva una sentenza del Vaticano e il ricevere una decisione non motivata
a sufficienza.
Grecia: la Corte europea ha stabilito che il concetto di stato di diritto e
l'idea di un giusto processo fanno sì che, tranne in caso di un rilevante
interesse generale, il legislatore non si deve occupare di amministrare la
giustizia per incidere sul risultato di un processo. Lo stato si era
assicurato con una nuova normativa un risultato favorevole - in quanto
partito - del processo.(232)
ITALIA: è stata dichiarata esecutiva una sentenza del Vaticano senza
valutare se erano stati rispettati i requisiti di un giusto processo e di un
dibattimento in contraddittorio. La Corte ritiene che i giudici italiani non
abbiano riconosciuto che l'attrice non ha potuto esercitare in Vaticano il
diritto ad un procedimento in contraddittorio.(233)
Finlandia: mancato rispetto dei requisiti di un giusto processo, decisione
non sufficientemente motivata. La motivazione, che appariva contraddittoria
in prima istanza ed è stata ripresa dal giudice superiore, era
insufficiente. Il giudice d'appello non poteva limitarsi ad associarsi alla
motivazione di prima istanza.(234)
Per quanto riguarda l'accesso al giudice la Corte europea per i diritti
dell'uomo rilevato 6 violazioni. Per un motivo di cui non è responsabile, ad
un soggetto viene impedito di avere accesso ad un processo: all'attore non
si poteva impedire di fare ricorso ad uno strumento giuridico. Un'altra
causa riguardava un soggetto che non poteva farsi rappresentare in appello;
la Corte ha ritenuto che si trattasse di una limitazione spropositata del
diritto d'accesso al giudice. Vi è poi un caso in cui non è stato possibile
ricorrere contro un rigetto, mentre i fatti accusatori non erano mai stati
esaminati da un giudice indipendente. L'ultima causa concerneva il fatto che
l'attore ha dovuto ripresentare per lo stesso motivo una richiesta dopo che
la sua querela era stata rigettata. La Corte ha giudicato che non si
trattava di un effettivo accesso al giudice.
Grecia: a causa dell'errore di un commesso, la richiesta di stabilire
l'indennizzo per un esproprio viene inviata in ritardo allo stato;
all'attore viene poi negato l'accesso ad un'altra procedura.(235)
Francia: l'attore, che risiede a Tahiti, ha ricevuto la sentenza di
colpevolezza il giorno in cui, stando all'interpretazione della Corte di
cassazione, sarebbe scaduto il termine per presentare ricorso in cassazione.
I termini servono a garantire la certezza del diritto, ma non devono
impedire agli indagati di fare ricorso agli strumenti giuridici disponibili.
In questo caso viene intaccata l'essenza stessa dell'accesso al
giudice.(236)
Belgio: all'attore non è stato concesso di farsi rappresentare in
appello.(237)
Grecia: l'attore denuncia che la vendita forzata era nulla. Il giudice ha
ritenuto che la possibilità di denunciare la nullità era venuta meno con
l'effettuazione della vendita. L'attore non era a conoscenza della vendita
coatta a causa di una grave disattenzione dell'ufficiale giudiziario.
Inoltre l'attore non aveva motivo per prevedere l'imminente vendita, perché
l'attore aveva raggiunto un accordo con la banca sulla restituzione di un
prestito. La corte europea per i diritti dell'uomo ha ritenuto che si era
avuta una limitazione sproporzionata del diritto dell'attore all'accesso ad
un giudice.(238)
Regno Unito: rifiuto dell'autorità britannica di assumere l'attore quale
funzionario del Northern Ireland Civil Service. Da un documento risulta che
il rifiuto dello stato era dettato da motivi di sicurezza. Contro tale
motivazione non era possibile presentare ricorso. La Corte europea dei
diritti dell'uomo ha concluso che si trattava di violazione del diritto
dell'attore di adire un giudice. I fatti che hanno portato al rilascio del
documento non sono mai stati esaminati da un ente indipendente.(239)
Francia: il passaporto e una certa somma di denaro sono stati ritirati
all'attore dall'autorità giudiziaria francese e non sono state accolte le
richieste di restituzione. La Corte non condivide il parere della Francia
quando afferma che l'attore, dopo che la richiesta era stata respinta dal
procuratore, avrebbe dovuto depositarla nuovamente, per lo stesso motivo,
dal cancelliere. Secondo la Corte, non è chiaro da dove l'attore avrebbe
potuto desumere che una seconda richiesta con lo stesso contenuto e lo
stesso motivo di quella respinta avrebbe avuto qualche chance di essere
accolta. Si rigetta l'eccezione secondo cui gli strumenti giuridici
nazionali non sono esauriti; l'attore non ha avuto effettivo accesso al
giudice.(240)
In merito al diritto ad un'udienza pubblica la Corte europea per i diritti
dell'uomo ha rilevato una sola violazione da parte dell'Austria.
Austria: l'attore è stato condannato da un organo amministrativo, perché non
aveva ottemperato all'ordine di comunicare chi avesse guidato la sua
autovettura. Il suo ricorso è stato respinto da un organo professionale
amministrativo senza che si tenesse un'udienza. Per la Corte europea per i
diritti dell'uomo si tratta di una violazione dell'art. 6, par. 1, della
Convenzione europea sui diritti dell'uomo.(241)
Nel 2001 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato circa 400
violazioni dei termini ragionevoli. La situazione più grave si riscontra in
ITALIA (in cause civili oltre 300 violazioni, in cause penali più di 30
violazioni e in cause amministrative oltre 10 violazioni). Per superamento
dei termini sono anche stati condannati: Francia (19 violazioni), Portogallo
(10 violazioni), Austria (6 violazioni), Germania (5 violazioni), Grecia (4
violazioni), Lussemburgo (1 violazione) e Spagna (1 violazione).
Nel 2001 la Corte europea per i diritti dell'uomo ha rilevato diverse
violazioni del diritto ad un procedimento in contraddittorio (adversarial
proceedings). Un imputato ha il diritto di condurre da sé la propria difesa.
In un'altra causa si trattava di una condanna basata soltanto sulla
dichiarazione di un altro soggetto. In un caso una persona non ha potuto
verificare l'attendibilità della dichiarazione e pertanto non ha potuto
partecipare effettivamente al procedimento a causa delle insufficienti
informazioni fornitegli.
Francia: il tipo di procedura in cassazione può giustificare che venga
concesso ad avvocati specialisti il diritto d'intervenire in un'udienza di
cassazione, ma non che all'imputato, che in base al diritto nazionale ha il
diritto di autodifendersi, non vengano attribuiti i mezzi per assicurare il
diritto ad un giusto processo.(242)
ITALIA: la condanna degli imputati è basata del tutto o in gran parte su
dichiarazioni di una persona, mentre l'imputato non ha avuto alcuna
possibilità di interrogare o di far interrogare questa persona; per la Corte
ciò è in contrasto con l'art. 6, parr. 1 e 3, della Convenzione europea sui
diritti dell'uomo.(243)
Germania: l'attore è stato condannato per abusi sessuali su una bambina di 8
anni. La condanna si basa su dichiarazioni rilasciate dalla madre e dalla
polizia su quanto raccontato loro dalla bambina. L'attore non ha avuto
alcuna opportunità di (far) interrogare la bambina. La Corte rileva che la
bambina non è mai stata sentita dal giudice. L'attore non ha potuto
verificare l'attendibilità delle dichiarazioni. Poiché la sua condanna si
basa solamente – o almeno in misura prevalente – sulle dichiarazioni di un
testimone che egli non ha potuto interrogare gli è stato negato il diritto
ad un giusto processo.(244)
Finlandia: due cause contro il servizio di previdenza sociale: ricorso
contro il rifiuto di erogare un'indennità di disoccupazione e ricorso contro
il rifiuto di versare un'indennità di inabilità al lavoro. In entrambi i
casi si ha una situazione in cui in appello l'organo competente e,
successivamente, l'autorità giudiziaria hanno emanato una decisione dopo
aver richiesto il parere dell'ente erogatore dell'indennità, che non è stato
comunicato all'attore. La Corte ritiene che in entrambi i procedimenti gli
attori non potevano assolutamente partecipare in maniera efficace; pertanto
per i due non è stato tenuto un vero processo.(245)
Nel 2001 La Corte europea per i diritti dell'uomo ha dovuto giudicare due
casi relativi al diritto ad un giudice imparziale ed indipendente. Le
persone coinvolte in un processo hanno avuto l'impressione di non trovarsi
dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale. Nel primo caso si trattava
del ruolo del cosiddetto convening officer e nel secondo caso si è almeno
avuta l'impressione che non si svolgesse un processo indipendente a causa
del ruolo poco chiaro assunto dal cosiddetto Commissaire du Gouvernement. In
Belgio del resto si ha una situazione analoga nell'ambito del diritto
penale, cioè che il Pubblico Ministero (Procureur du Roi) occupa nell'aula
del tribunale un posto privilegiato accanto ai giudici, fa il suo ingresso
nell'aula processuale insieme a questi ultimi e si ritira nella sala in cui
i giudici deliberano. Ciò trasmette, perlomeno all'accusato, una certa
parvenza di parzialità che va evitata.
Regno Unito: condanna da parte di un tribunale militare. Il ruolo centrale
del convening officer ha fatto sì che il procedimento fosse in contrasto con
l'esigenza di un giudice indipendente e imparziale.(246)
Francia: la denuncia riguardava l'impossibilità nel procedimento dinanzi al
Consiglio di Stato di esaminare le conclusioni del Commissaire du
Gouvernement. Il principio di un procedimento in contraddittorio è stato
leso, dato che le garanzie per le parti erano state violate, in quanto il
Commissario si era ritirato con i giudici per deliberare. Ciò desta per lo
meno l'impressione che il Commissario disponga di un'ulteriore opportunità
per far valere la propria opinione.(247)
La Corte europea per i diritti dell'uomo ha inoltre emesso alcune sentenze
sul diritto alla difesa e alla parità processuale. In un caso si trattava di
una persona condannata in contumacia e in assenza del suo tutore; in
un'altra causa lo stato aveva ricevuto un termine maggiore per la difesa
rispetto all'imputato. Un'altra causa concerneva un soggetto che non ha
potuto reagire. In un altro caso sono state nascoste informazioni o qualcuno
non ha potuto farsi rappresentare da un legale quando non si è presentato di
persona al processo. E' stata constatata una violazione in una causa in cui
l'avvocato era presente durante il processo, ma non ha potuto prendere la
parola. Un'altra denuncia riguardava la presenza di un poliziotto a distanza
d'udito mentre l'imputato conferiva per la prima volta con il suo avvocato.
Un'altra sentenza qui citata fa riferimento all'emissione di una sentenza
del tutto diversa del giudice dopo l'inattesa comparsa di nuovi documenti.
L'ultima violazione riguarda un caso di tutela, dove un soggetto non ha
avuto alcuna possibilità di reagire contro determinate prove.
Francia: l'attore è sotto curatela per quanto riguarda l'esercizio di azioni
civili. Contro di lui viene sporta denuncia di abusi sessuali su minorenni.
L'attore viene condannato in contumacia e senza che sia presente il suo
tutore. La Corte ha giudicato che l'attore non ha potuto esercitare
effettivamente i propri diritti ai sensi dell'art. 6. Ha ritenuto
particolarmente importante che i reati in questione siano di estrema gravità
e richiedano la conoscenza delle condizioni psichiche dell'attore. La Corte
non comprende perché una persona che necessita di assistenza per tutelare i
suoi interessi civili, non debba godere di analoga assistenza in un processo
penale, in cui era in ballo la sua libertà.(248)
Grecia: il giudice d'appello ha stabilito che lo stato disponesse di un
termine più lungo per l'invio dell'istanza rispetto alla controparte, perché
i termini per quest'ultima sono bloccati durante il periodo di vacanza del
tribunale.(249)
Austria: l'attrice non era stata messa al corrente del ricorso proposto
dalla controparte contro il pagamento delle spese e non ha avuto la
possibilità di reagire.(250)
Regno Unito: le autorità inquirenti non hanno presentato una prova, tenuta
nascosta, al giudice dell'udienza per porlo in condizione di giudicare se
essa dovesse venir esibita alla difesa; è stato negato agli attori il
diritto ad un giusto processo.(251)
Belgio: rigetto del diritto dell'attore di farsi rappresentare durante un
processo penale da un avvocato, qualora non compaia di persona dinanzi al
giudice.(252)
Francia: l'avvocato dell'attore era presente durante l'udienza del giudice
d'appello, ma non gli è stato permesso di rappresentare l'attore. L'attore è
stato condannato in contumacia ad una pena detentiva e al risarcimento di
danni immateriali. Non era possibile ricorrere in cassazione contro la
sentenza pronunciata in contumacia. La Corte europea per i diritti dell'uomo
ritiene che punire la mancata comparsa con un simile divieto alla difesa sia
sproporzionato.(253)
Regno Unito: la presenza di un poliziotto a distanza d'udito mentre l'attore
conferiva per la prima volta con il suo avvocato.(254)
Francia: all'inizio del processo penale il Pubblico Ministero ha presentato
nuovi documenti concernenti la condotta sessuale dell'attore quando era
minorenne. Durante l'udienza è stato sentito il perito che aveva stilato la
perizia psichiatrica. Il perito ha cambiato radicalmente opinione, il che si
è rivelato negativo per l'attore. La Corte ritiene assai probabile che tale
cambiamento improvviso del parere del perito abbia indotto la giuria ad
attribuire particolare rilevanza a tale giudizio, il che comporta una
violazione del diritto ad un giusto processo e dei diritti della
difesa.(255)
Austria: in una causa per tutela, l'attore non aveva la possibilità di
reagire a determinate prove.(256)
Oltre a queste sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e
della Corte europea per i diritti dell'uomo, Amnesty International cita
anche alcuni fatti rilevanti in materia di procedure penali. Alcuni Stati
membri stentano ad avviare le indagini e il processo in caso di condotte
biasimevoli, quali l'eccessiva violenza esercitata da funzionari di polizia
o la violenza da parte di guardie penitenziarie, ad esempio in Austria,
Belgio, Francia, ITALIA, Portogallo, Svezia e Regno Unito. In alcuni Stati
membri sembra inoltre che si stia creando un clima di impunità e i
procedimenti non vengono neppure avviati o vengano chiusi prematuramente per
mancanza di prove, ad esempio in ITALIA e Portogallo. I fatti citati
riguardano soprattutto incidenti degli anni '90 e a volte eventi del 2000 o
2001, ma vengono qui ricordati perché nel 2001 sono state adottate delle
decisioni in materia.
Belgio: non si è ancora concluso il processo penale contro alcuni agenti di
polizia, che nel 1998 durante la deportazione della nigeriana Semira Adamu
le hanno premuto un cuscino sul volto causandone la morte per soffocamento.
Le udienze sono state rinviate dal giudice.(257)
Francia: alcuni casi di violazione dei termini equi. Una donna (Aïssa Ihich)
è morta nel 1991 durante la custodia cautelare a causa di un attacco d'asma,
dopo che era stata percossa più volte. Soltanto nel 2001 è stata avviata la
causa penale, non ancora conclusa.(258)
ITALIA: alcune osservazioni generali su superamenti eccessivi dei termini
equi per citare in giudizio funzionari; sembra che vi sia un clima di
impunità.(259)
Austria(260): Il 1° maggio 1999 è deceduto il venticinquenne nigeriano
richiedente asilo Marcus Omufuma, durante la deportazione forzata da Vienna
in Nigeria, via Bulgaria. La sua morte va addebitata probabilmente ai
maltrattamenti da parte di tre ufficiali di polizia, che sono stati posti
sotto accusa. La data d'inizio del processo contro i tre agenti è stata
fissata solo dopo tre anni (marzo 2002).
Portogallo: anche osservazioni rilevanti su eccessivi superamenti del
termine equo. Colpisce il fatto che le indagini giudiziarie su
maltrattamenti o l'eccessivo ricorso alla violenza da parte della polizia
registrano progressi inaccettabili. La cause durano molto tempo. Solo dopo
11 anni è stato condannato il poliziotto che aveva sparato, colpendolo
mortalmente, Rui Matias Oliveira durante un inseguimento in auto. Vi sono
poi cause concernenti persone decedute durante la detenzione, in cui il
giudice ha deciso di chiudere il caso per mancanza di prove che la polizia
avesse a che fare con la morte.(261)
Spagna: il giudice che ha indagato sul decesso di Antonio Fonseca, avvenuto
durante la detenzione, ha deciso di dichiarare chiuso il caso, concludendo
che la morte non poteva essere stata causata da terzi. Testimoni oculari che
avevano visto i fatti in maniera diversa sono stati ritenuti inaffidabili,
così come la perizia di un perito forense, considerata incompleta.(262)
Regno Unito: revisione del sistema degli patologi forensi; tale riforma
comprende tra l'altro procedure d'indagine e post-mortem. Sentenza della
High Court su un'indagine pubblica e indipendente sugli errori sistematici
che hanno condotto alla morte di Zahid Mubarek nella sua cella nel 2000. Un
ricorso presentato dal governo non è ancora stato esaminato alla fine del
2001. Soltanto nel 2001 tre ufficiali di polizia sono stati condannati per
maltrattamenti contro detenuti negli anni '90.(263)
Svezia: nel 2001 si è tenuta un'indagine sulla controversa causa del decesso
di Osmo Vallo avvenuta nel 1995, durante la detenzione. Inoltre esiste una
decisione del Pubblico Ministero per riaprire l'inchiesta sulla morte di
Peter Andersson, dove si è stabilito che la causa del decesso non è stata
esaminata abbastanza approfonditamente.(264)
ARTICOLO 48: PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DIRITTI DELLA DIFESA
L'art. 48 corrisponde all'art. 6, parr. 2 e 3, della Convenzione europea sui
diritti dell'uomo. La Corte europea sui diritti dell'uomo ha emesso due
sentenze in materia. Non sussiste alcuna pretesa di indennizzo perché non si
è potuta dimostrare la non colpevolezza dell'attore e in un'altra causa
l'onere della prova è stato ingiustamente assegnato alla difesa.
Austria: riguarda un'istanza per percepire un indennizzo per l'ingiusta
detenzione subita. Alla persona assolta viene negato tale indennizzo quale
conseguenza del processo penale, in quanto l'assoluzione non è stata
pronunciata perché l'innocenza è stata provata, ma soltanto perché in dubio
pro reo. La legge esige per la richiesta di indennizzo che venga dimostrata
l'innocenza dell'accusato.(265)
Austria: il presunto conducente di un'auto è stato condannato per omissione
di soccorso. Richiedendo all'attore una dichiarazione, mentre la pubblica
accusa non era in grado di costruire una causa prima facie, i giudici hanno
scaricato l'onere della prova sulla difesa. Le autorità giudiziarie
nutrivano preconcetti sulla colpevolezza dell'attore.(266)
ARTICOLO 50: DIRITTO DI NON ESSERE GIUDICATO O PUNITO DUE VOLTE PER LO
STESSO REATO
L'articolo deriva dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea
per i diritti dell'uomo. Anche se, a livello di qualifica, sembra che si
tratti di due reati diversi, si può soltanto parlare di un unico reato,
stando ad una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo.
Austria: secondo la Corte, anche se, a livello di qualifica, si tratta di
reati diversi, sulla base della convergenza di parti essenziali si tratta di
uno stesso reato. In questa causa era stata dapprima irrogata una sanzione
amministrativa per guida in stato di ebbrezza. Successivamente il soggetto è
stato perseguito penalmente e condannato per omicidio colposo con la
circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza. La Corte europea
per i diritti dell'uomo ritiene che l'infrazione amministrativa e la
circostanza aggravante costituissero un unico fatto ai sensi dell'art. 4 del
Protocollo n. 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.(267)
Elenco delle abbreviazioni utilizzate
AFET Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza
comune e la politica di difesa
AI Amnesty International
CAT Comitato dell'ONU contro la tortura
CCPR Comitato dell'ONU per i diritti dell'uomo
CdE Consiglio d'Europa
CdG Corte di giustizia della Comunità europea
CEDU Convenzione europea dei diritti dell’uomo
CESCR Comitato dell'ONU sui diritti economici, sociali e culturali
CPT Comitato europeo contro la tortura e trattamenti e punizioni umilianti o
disumane
CRC Comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo
DEVE Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
ECSR Comitato europeo per i diritti sociali
EMPL Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ETA Movimento separatista basco
FEMM Commissione per i diritti delle donne e le pari opportunità
HRW Human Rights Watch
IVBPR Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
IVESCR Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
JBZ Giustizia e affari interni
LIBE Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e
gli affari esteri
OIL Organizzazione internazionale del lavoro
OMS Organizzazione mondiale per la sanità
ONG Organizzazioni non governative
ONU Organizzazione delle Nazioni Unite
OVSE Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
PE Parlamento europeo
PETI Commissione per le petizioni
UE Unione europea
Corte europea dei diritti dell’uomo
A Austria
B Belgio
D Germania
DK Danimarca
ESP Spagna
FIN Finlandia
F Francia
GR Grecia
I ITALIA
IRL Irlanda
L Lussemburgo
NL Paesi Bassi
P Portogallo
SV Svezia
UK Regno Unito
--------------------------------------------------------------------------------
OPINIONE DI MINORANZA
(a norma del terzo comma dell’articolo 161 del regolamento)
José RIBEIRO E CASTRO (UEN)
Ritengo che la proposta di risoluzione oltre che essere abusiva, perché
viola le norme fondamentali dello stato di diritto democratico, è oltremodo
lesiva dei diritti fondamentali sui quali si intende vigilare. Analogamente
alla votazione di un anno fa la relazione ha assunto, quale base di
riferimento, la Carta dei diritti fondamentali. Orbene, da un lato, la Carta
non ha attualmente alcun valore giuridico e, dall’altro, essa stessa
delimita la sua sfera di applicazione (articolo 51) in termini che non
consentono di subordinarla al giudizio degli Stati membri. Pertanto la
relazione e la risoluzione proposta obbediscono a quella posizione di
rivolta contro lo stato di diritto democratico i cui fautori, ben presenti
in quest’Aula, non si peritano di manipolare la Carta come se fosse uno
strumento sopracostituzionale di condizionamento politico e giuridico della
libertà democratica dei cittadini e delle istituzioni nazionali, ignorando
le norme e le competenze definite nei trattati e configurando un quadro
deliberativo fittivo Così facendo, tuttavia, sottraggono al Parlamento
europeo una delle sue principali responsabilità ossia difendere lo stato di
diritto.
Limitando il mio giudizio al Portogallo posso testimoniare che la relazione
più di una volta risulta errata ed è facile supporre che lo sia anche per
quanto riguarda gli altri stati membri, così ingiustamente trattati.
Per quanto sopra esposto, ho votato contro.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0677/2001
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla dotazione di elenchi
ufficiali di traduttori agli uffici di polizia giudiziaria degli Stati
membri
presentata a norma dell'articolo 48 del regolamento
da Cristiana Muscardini
Il Parlamento europeo
A. considerando che il fenomeno della internazionalizzazione della
criminalità ha assunto, già da tempo, proporzioni sempre più grandi,
B. considerando che le azioni criminose, data la facilità di movimento dei
cittadini all’interno degli Stati dell’Unione, sono sempre più spesso a
carattere transnazionale,
C. considerando che sempre più spesso atti e documenti necessari per lo
svolgimento tempestivo di indagini sono redatti in una lingua diversa da
quella della polizia giudiziaria che esegue il procedimento,
D. considerando che occorre armonizzare e incentivare la collaborazione tra
polizie giudiziarie dei differenti Stati membri onde renderne più efficace
l’azione di fronte alla criminalità organizzata,
E. considerando che la tempestività, la fedeltà e la precisione della
traduzione degli atti e dei documenti relativi alle indagini e alle altre
azioni proprie della polizia giudiziaria costituiscono un elemento
fondamentale non solo per il corretto svolgimento di queste attività, ma
anche per il loro esito positivo,
1. invita gli Stati membri a costituire e quindi dotare tutti gli uffici di
polizia giudiziaria di elenchi ufficiali di traduttori al fine di rendere
affidabile e maggiormente celere il servizio traduzioni degli atti e dei
documenti concernenti le attività di amministrazione della giustizia.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0678/2001
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla prestazione di cure
mediche urgenti ed essenziali a cittadini di paesi terzi sul territorio
dell'Unione
presentata a norma dell'articolo 48 del regolamento
da Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice Bigliardo, Sergio
Berlato, Antonio Mussa, Nello Musumeci, Mauro Nobilia, Adriana Poli Bortone
e Franz Turchi
Il Parlamento europeo
A. considerando che il fenomeno dell’immigrazione verso uno stato membro
comporta altresì il transito temporaneo di cittadini di paesi terzi sul
territorio di altri Stati membri,
B. considerando l’impossibilità da parte di cittadini stranieri di usufruire
di cure mediche d’urgenza ed essenziali gratuite nel caso di transito
momentaneo o permanenza momentanea sul territorio di uno Stato membro,
C. considerando che le cure essenziali prevedono prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose
nell’immediato e nel breve termine,
D. considerando che anche gli immigrati clandestini hanno necessità di
assistenza medica, sia per la tutela della loro, che della altrui salute,
1. invita gli Stati membri a prevedere strutture pubbliche e private
accreditate per l’assistenza sanitaria gratuita a cittadini stranieri, anche
non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno,
momentaneamente presenti sul territorio nazionale,
2. invita gli Stati membri a predisporre le loro legislazioni, affinché gli
interventi relativi alla tutela della gravidanza, della maternità, della
salute del minore e la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie
infettive, siano prestate gratuitamente ai cittadini stranieri,
momentaneamente presenti sul territorio nazionale pur se non in regola con
le norme relative all’ingresso ed al soggiorno
3. invita la Commissione e il Consiglio a prevedere una normativa che fissi
la soglia minima di tutela gratuita della salute di tutti gli stranieri
presenti legalmente sul territorio dell’Unione.
2 ottobre 2002
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli affari interni
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2001)
2001/2014(INI)
Relatore per parere: Johannes Voggenhuber
PROCEDURA
Nella riunione del 19 febbraio 2002 la commissione per l'occupazione e gli
affari sociali ha nominato relatore per parere Johannes Voggenhuber.
Nelle riunioni dell'11 settembre, del 30 settembre e del 1° ottobre 2002 ha
esaminato il progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 21
voti favorevoli e 19 contrari.
Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman
(presidente), Marie-Hélène Gillig (vicepresidente), Winfried Menrad
(vicepresidente), Marie-Thérèse Hermange (vicepresidente), Johannes
Voggenhuber (relatore per parere), Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Paolo
Bartolozzi (in sostituzione di Enrico Ferri), Regina Bastos, Philip
Bushill-Matthews, Chantal Cauquil, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Harald
Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti,
Anne-Karin Glase, Roger Helmer, Stephen Hughes, Anna Karamanou, Arlette
Laguiller, Jean Lambert, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Elizabeth Lynne,
Thomas Mann, Mario Mantovani, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Paolo Pastorelli, Manuel Pérez Álvarez, Bartho
Pronk, Herman Schmid, Gabriele Stauner (in sostituzione di Miet Smet), Helle
Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker, Barbara Weiler e
Sabine Zissener (in sostituzione di Lennart Sacrédeus).
CONCLUSIONI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione
per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni,
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che
approverà i seguenti elementi:
1. constata con rammarico che, in base alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, alla 15a relazione del comitato dei ministri
della Carta sociale europea e alla relazione di esperti dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, nell'anno 2001 negli Stati membri si è registrato
un notevole numero di violazioni dei diritti sociali fondamentali;
2. constata che nel periodo di riferimento alcuni Stati membri sono stati
condannati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nelle cause n.
37119/97, n. 35972/97 e n. 29545/95 per discriminazioni nell'accesso
all'occupazione nell'amministrazione pubblica; invita la Commissione a
esaminare se nei casi suddetti è stata violata la direttiva 2000/78/UE(268),
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, e a prendere eventualmente le
opportune misure; chiede inoltre la presentazione di specifici progetti di
direttiva sulla base dell'articolo 13 del trattato UE, al fine di lottare
contro tutti i motivi di discriminazione indicati in tale articolo;
3. invita inoltre l'ITALIA a dare immediato seguito alla sentenza della
Corte europea di giustizia nella causa C-212/99, in cui si constata la
discriminazione dei lettori universitari stranieri;
4. ricorda che il comitato dei ministri della Carta sociale ha accertato in
56 casi violazioni da parte degli Stati membri delle disposizioni della
Carta sociale nel settore del lavoro minorile, della tutela della maternità
e dell'accesso di stranieri al mercato del lavoro;
5. critica il fatto che la maggior parte degli Stati membri non abbia
assolto gli obblighi risultanti dalla Carta sociale europea in materia di
lavoro minorile; in tale contesto sottolinea in particolare che il comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa ha elaborato una raccomandazione
motivata all'Irlanda come pure un avviso alla Spagna; chiede, in
considerazione dell'ampiezza delle violazioni, che la Commissione presenti
una proposta di revisione della direttiva 94/33/UE(269) relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro;
6. critica il fatto che la maggioranza degli Stati membri non abbia assolto
gli obblighi risultanti dalla Carta sociale europea in materia di congedo
per maternità, protezione contro il licenziamento delle lavoratrici gestanti
e in periodo di allattamento e diritto alle pause per l'allattamento; invita
la Commissione a tener conto delle conclusioni del comitato dei ministri
nella revisione della direttiva 92/85/UE(270) sulla tutela delle lavoratrici
gestanti e inoltre a presentare una proposta di revisione della direttiva
96/34/UE(271) sul congedo parentale;
7. invita gli Stati membri a sorvegliare efficacemente l'attuazione delle
iniziative in materia di non discriminazione per quanto concerne il loro
impatto sulle vite dei disabili e a consultarsi con le associazioni
rappresentative dei disabili sulle modalità con cui migliorare le misure e
le azioni in questo ambito;
8. critica il fatto che sette Stati membri violino gli obblighi risultanti
dalla Carta sociale europea in relazione all'accesso di stranieri al mercato
del lavoro, in particolare mediante il ricorso a quote fisse di immigrazione
e permessi di soggiorno temporanei, l'automatico ritiro del permesso di
soggiorno in caso di perdita del lavoro e la discriminazione in relazione ai
diritti generali dei lavoratori;
9. deplora che in vari Stati membri vigano ancora notevoli limitazioni al
diritto all'organizzazione, ai negoziati collettivi e alla partecipazione
alle azioni collettive per i lavoratori del settore pubblico, in particolare
nei servizi militarizzati dell'esercito, della polizia, della dogana ecc.;
chiede un'applicazione molto più restrittiva delle possibilità di deroga
previste per questi diritti dal Patto sociale europeo e, se del caso, la
loro soppressione;
10. manifesta in particolare la propria preoccupazione per il fatto che
nella relazione del comitato di esperti dell'Organizzazione internazionale
del lavoro siano riportate numerose presunte violazioni degli Stati membri
nei confronti delle convenzioni di tale istituzione, tra cui violazioni
delle seguenti norme internazionali fondamentali sul lavoro:
- violazione della convenzione 29 sul lavoro forzato da parte di Germania,
Francia, Austria e Regno Unito sulla base delle loro normative interne sul
lavoro dei detenuti;
- violazione della convenzione 87 sulla libertà di associazione e la tutela
del diritto di associazione da parte dell'Austria, a causa della
discriminazione di lavoratori stranieri in relazione al diritto di voto
passivo alle elezioni dei comitati aziendali;
- violazione della convenzione 98 sul diritto di associazione e il diritto
alla contrattazione collettiva da parte di Danimarca, Germania, Paesi Bassi,
Portogallo e Regno Unito, a causa della limitazione del diritto di
associazione sindacale e del diritto alla contrattazione autonoma per
determinati gruppi professionali, nonché, nel caso del Regno Unito, per il
fatto che sia permesso discriminare i lavoratori sulla base
dell'appartenenza sindacale;
- violazione della convenzione 100 sulla garanzia di pari retribuzione per
pari lavoro da parte della Grecia, della Spagna e del Regno Unito, in quanto
in tali paesi sono state accertate disparità notevoli nel livello
retributivo di donne e uomini;
- violazione della convenzione 105 sull'eliminazione del lavoro forzato da
parte del Belgio e del Regno Unito, a causa di disposizioni interne che
continuano a permettere, in specifici settori economici, il lavoro forzato
come misura disciplinare;
11. chiede un'attiva politica di ratifica da parte degli Stati membri per
quanto riguarda le recenti convenzioni dell'OIL, come quelle sul lavoro a
tempo parziale, a domicilio e sui servizi privati di fornitura di
lavoratori, che si saldano alla problematica dei rapporti di lavoro atipici,
i quali formano anche oggetto di direttive UE; sollecita una partecipazione
ed un apporto positivi al dibattito su altre forme di lavoro non
sufficientemente tutelate, che si trovano spesso in bilico tra lavoro
autonomo (self employment) e dipendenza salariale; sottolinea la necessità
di una migliore concertazione e un migliore coordinamento tra politica ed
attività nel quadro della Carta sociale europea, dell'OIL e dell'UE, per
quanto riguarda sia la Carta UE che la concreta normativa e legislazione
(derivata), e ricorda che il coordinamento in ambito UE non deve tradursi in
una negligenza o addirittura in una deliberata inosservanza degli obblighi
derivanti dall'adesione all'OIL e alla Carta sociale europea;
12. mette in guardia dalla tendenza a limitare i diritti sociali ed
economici fondamentali nel quadro delle attuali riforme del mercato del
lavoro negli Stati membri; fa riferimento in tale contesto in particolare
all'intenzione del governo italiano di eliminare il diritto alla
riassunzione del lavoratore ingiustamente licenziato (articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori);
13. ricorda che il rispetto dei diritti fondamentali costituisce una
condizione preliminare per l'adesione all'Unione europea; manifesta la
propria preoccupazione per l'elevato numero di violazioni dei diritti
fondamentali, come soprusi polizieschi, tratta di esseri umani, violazione
dei diritti dell'infanzia e delle minoranze (in particolare dei Rom e dei
disabili che vivono in istituti) in singoli paesi candidati all'adesione;
invita la Commissione a prendere sistematicamente in considerazione la
situazione dei diritti dell'uomo nei paesi candidati nella fase dei
negoziati di adesione, a esaminare accuratamente il recepimento dell'acquis
comunitario nel settore della non discriminazione e, in tale contesto, a
tener conto non solo del recepimento formale ma anche della situazione
effettiva nei paesi candidati;
14. si attende dai paesi candidati all'adesione misure concrete ed efficaci
per l'affermazione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto
riguarda la lotta alla tratta di esseri umani e alla prostituzione;
15. si vede obbligato, in considerazione delle numerose e gravi violazioni
dei diritti fondamentali, a rivolgere un serio appello agli Stati membri
affinché pongano rimedio alle violazioni accertate e rispettino, senza
limitazioni, i loro obblighi nel settore dei diritti sociali fondamentali e
del diritto di asilo; in tale contesto, segue con preoccupazione la
tendenza, in atto negli Stati membri, a limitare ulteriormente i diritti
fondamentali e il diritto di asilo, richiamandosi agli avvenimenti dell'11
settembre 2001 negli USA;
16. rimanda alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE che sancisce i
diritti fondamentali che dovrebbero essere elevati al rango di diritti
costituzionali, affinché ogni cittadino dell'UE possa invocarli a suo
favore.
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5 novembre 2002
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ
destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli affari interni
sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2001)
(2001/2014(INI))
Relatrice per parere: Marianne Eriksson
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PROCEDURA
Nella riunione del 26 febbraio 2002 la commissione per i diritti della donna
e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Marianne Eriksson.
Nelle riunioni del 10 ottobre 2002 e 5 novembre 2002 ha esaminato il
progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso
all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Olga Zrihen Zaari (presidente
f.f.), Marianne Eriksson (relatrice per parere), Lone Dybkjær, Ilda
Figueiredo (in sostituzione di Geneviève Fraisse), Maria Martens, Patsy
Sörensen, Joke Swiebel e Sabine Zissener.
CONCLUSIONI
La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la
commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli
affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di
risoluzione che approverà i seguenti elementi:
1. Dopo il paragrafo 15, aggiungere il seguente paragrafo: “considerando che
in virtù dell’articolo 6 della CEDAW (Convenzione dell’ONU sull’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne) le parti
contraenti adottano tutte le misure adeguate, ivi comprese quelle
legislative, per sopprimere qualunque forma di tratta e sfruttamento della
prostituzione delle donne;
2. Modificare nel modo seguente la fine del paragrafo 16: “…e alla
riabilitazione delle vittime della tratta quale clausola essenziale per il
rispetto dei loro diritti rispetto a qualunque forma di lavoro coatto e
sfruttamento”;
3. Dopo il paragrafo 19 aggiungere il seguente paragrafo: “invita gli Stati
membri a garantire che tale libertà non violi l’autonomia delle donne e il
principio di parità tra uomini e donne e che sia esercitata nel rispetto del
requisito della separazione fra Stato e Chiesa”;
4. Dopo il paragrafo 24, aggiungere il seguente paragrafo: “sottolinea che
la lotta contro l’immigrazione illegale deve essere condotta sulla base di
un’autentica e coerente politica dell’UE in materia di asilo e immigrazione,
onde evitare che gli immigranti illegali divengano ancor più una fornitura
altamente flessibile di forza lavoro, privata tuttavia di qualunque diritto,
e che gli immigranti illegali di sesso femminile vengano sfruttati come
collaboratrici familiari in condizioni inaccettabili;”
5. Prima del paragrafo 44 inserire il seguente paragrafo: “ritiene che i
diritti umani delle donne debbano essere visti come diritti individuali e
non debbano essere condizionati dal ruolo della donna nella famiglia e o da
altre restrizioni sociali;
6. Alla fine del paragrafo 45 aggiungere la seguente frase “…; esorta la
Commissione a garantire che si presti particolare attenzione alla raccolta
di dati comparabili sulle molestie sessuali;”
7. Dopo il paragrafo 46 inserire il seguente paragrafo: “la libertà
riproduttiva deve essere altresì posta al centro del controllo delle donne
sui loro corpi e sulle loro vite e come prerequisito per la loro
partecipazione attiva alla società; invita pertanto la Commissione ad
assicurare che la verifica e la valutazione permanenti dei programmi
d’azione del Cairo e di Pechino vengano effettuate, e a presentare un
compendio comparativo della situazione negli Stati membri per quanto
concerne la sanità riproduttiva;”
8. Modificare il paragrafo 47 nel modo seguente: “rileva come tutte le
società sembrino assegnare all’uomo un’importanza predominante nella
società, mentre alle donne viene attribuito un ruolo secondario, e che
questo avviene in tutti gli Stati membri e le istituzioni dell’UE; esorta
pertanto le istituzioni europee e gli Stati membri a fare dell'integrazione
delle pari opportunità una parte sistematica e visibile di tutte le loro
attività nella sfera dei diritti umani;"
9. Dopo il paragrafo 47, aggiungere il seguente paragrafo: “invita gli Stati
membri a riconoscere quale diritto umano fondamentale la libertà dalla
violenza domestica e dallo stupro coniugale; onde salvaguardare tale diritto
e proteggere le donne dalla violenza domestica di cui sono le vittime più
frequenti, risorse finanziarie sufficienti devono essere assegnate ad azioni
e misure volte alla lotta contro la violenza in tutte le sue forme;"
10. Modificare il paragrafo 48 nel modo seguente: “...discriminazione sul
mercato del lavoro; esorta pertanto gli Stati membri a fornire alle donne
alternative economiche valide;”
11. Dopo il paragrafo 69 aggiungere il seguente paragrafo: “esorta gli Stati
membri a considerare il diritto alla “protezione sociale” come il diritto a
conciliare vita professionale e impegni famigliari, in quanto questi ultimi
devono essere equamente suddivisi tra i coniugi o partner, a tal fine è
necessario prestare maggiore attenzione alle varie opzioni nell'ambito delle
strutture d'accoglienza dei bambini;”
12. Dopo il paragrafo 75 aggiungere il seguente paragrafo: “invita gli Stati
membri a raggiungere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini alle
elezioni locali ed europee, in quanto la mancanza di una partecipazione
equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale riduce i
valori democratici della nostra società e del nostro sistema politico;"
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23 ottobre 2002
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI
destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli affari interni
sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (2001)
(2001/2014(INI))
Relatore per parere: Eurig Wyn
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PROCEDURA
Nella riunione del 21/22 novembre 2001 la commissione per le petizioni ha
nominato relatore per parere Eurig Wyn.
Nelle riunioni del 7/8 ottobre 2002 e 21 ottobre 2002 ha esaminato il
progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli
(vicepresidente), Astrid Thors, (vicepresidente); Herbert Bösch, Felipe
Camisón Asensio, Michael Cashman, Marie-Hélène Descamp, Jan Dhaene (in
sostituzione di Eurig Wyn, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del
regolamento), Glyn Ford, Janelly Fourtou, Christopher Heaton-Harris (in
sostituzione di The Earl of Stockton, a norma dell'articolo 153, paragrafo
2, del regolamento), Margot Keßler e Luciana Sbarbati.
BREVE GIUSTIFICAZIONE
Osservazioni introduttive:
Secondo la commissione per le petizioni, sia la salvaguardia che la
promozione dei diritti umani dei cittadini dell'Unione europea hanno un
significato estremamente pratico, visto che è alla commissione per le
petizioni che molti cittadini si rivolgono quando ritengono che i loro
diritti siano stati violati o pregiudicati. Non tutti scelgono di adire un
tribunale o costose vie legali in uno Stato membro, anche se la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo è generalmente inserita nelle legislazioni
nazionali. Soprattutto dopo il Vertice di Nizza e la Dichiarazione solenne
sulla Carta dei diritti fondamentali, nonché il suo crescente riconoscimento
quale strumento UE, molte più persone si rivolgono al Parlamento europeo e
alla sua commissione per le petizioni per ottenere riparazione.
Negli ultimi tempi sono pervenute alla commissione più di 60 petizioni
riguardanti problemi direttamente connessi ai diritti fondamentali. Vengono
presentate molte più petizioni aventi per oggetto i diritti del lavoro, i
diritti sociali, rivendicazioni in materia di parità di trattamento, libertà
d'informazione e diritti della privacy. Un numero crescente di petizioni
riguarda problemi attinenti all'asilo, alla riunificazione familiare, alla
libertà di movimento nell'UE, ecc. La Relazione annuale della commissione
fornisce a tale proposito una nutrita serie di esempi.
Nel progetto di relazione non esiste tuttavia alcun riferimento a tale
situazione, né essa viene riconosciuta malgrado l'elevato numero di
raccomandazioni formulate agli Stati membri e alle altre istituzioni
dell'UE. È comunque incoraggiante il fatto che il Commissario Vitorino, nel
suo intervento all'audizione organizzata dalla commissione competente nella
scorsa primavera, abbia menzionato l'importanza delle petizioni e delle
denunce.
Analogamente va deplorato il fatto che nella Relazione manchi qualsiasi
riferimento al lavoro, estremamente preciso ed importante, svolto dal
Mediatore europeo e dal suo Ufficio nel difendere il cittadino europeo dalla
cattiva amministrazione delle nostre stesse istituzioni.
Naturalmente condividiamo e sosteniamo appieno i principi che la relatrice
della commissione per le libertà dei cittadini illustra egregiamente nel suo
progetto di relazione e concordiamo con la maggior parte delle
raccomandazioni concernenti la dignità umana, le libertà e l'uguaglianza, la
solidarietà e la cittadinanza.
Tuttavia, sul piano pratico, è estremamente importante rafforzare i nostri
strumenti di cooperazione interistituzionale in modo da poter intervenire
più efficacemente e con maggiore determinazione qualora vengano violati o in
qualsiasi modo ignorati o intaccati i diritti fondamentali dei cittadini
dell'Unione europea al suo interno e all'esterno.
In vista dell'inevitabile ampliamento dell'Unione europea dovremmo inoltre
esaminare più attentamente il funzionamento delle nostre procedure legali e
della giurisdizione delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo. Quale sarà il
ruolo della Carta fondamentale e della Convenzione europea nel contesto di
un nuovo Trattato di base dell'Unione europea? Anche se il Parlamento
europeo può contribuire in modo rilevante alla riparazione dei torti subiti
da singole persone, esso non possiede il diritto di ingiunzione né i
numerosi altri poteri di cui dispongono gli organi giudiziari per poter
agire efficacemente in nome della legge. Né dovrebbe averli. Tuttavia, senza
un sistema giuridico forte e integrale che si occupi dei casi attinenti ai
diritti umani anche il Parlamento avrebbe minori poteri.
Il progetto di relazione elaborato dalla commissione per le libertà dei
cittadini contiene un lungo elenco di problematiche e numerose proposte
d'azione. Esso affronta questioni molto delicate emerse in seguito agli
attacchi terroristici negli Stati Uniti e altrove, in relazione alle quali
gli Stati membri sono stati costretti ad emanare nuove legislazioni per
contrastare le organizzazioni terroristiche. La proposta della Relatrice che
invita la Commissione e il Consiglio a riesaminare e a valutare tali misure
è un suggerimento costruttivo, in quanto renderebbe più trasparente il
legame fra tali legislazioni/attività e la Carta fondamentale e la
Convenzione dei diritti dell'uomo. Il Parlamento dovrebbe naturalmente
pronunciarsi sul contenuto di tale revisione e sulla sua valutazione.
Una materia che costituisce oggetto di molte petizioni è quella dell'asilo e
dei problemi ad esso collegati, compresa la situazione dei lavoratori
migranti e delle loro famiglie. Le proposte contenute nel progetto di
relazione sono pertinenti al riguardo.
Alla luce delle numerose petizioni concernenti casi di presunte violazioni
dei diritti umani, compreso ad esempio l'atteggiamento aggressivo e violento
delle forze di polizia nelle manifestazioni anti-global di Genova, appare
comunque evidente, come rileva la stessa relatrice, che il Parlamento
europeo, oltre alla condanna politica consentita da una risoluzione, non ha
la possibilità di intervenire immediatamente in modo efficace quando si
verificano siffatte violazioni. Il Parlamento dovrebbe inoltre esaminare
come rendere più efficaci gli articoli 6 e 7 del trattato UE allorquando gli
Stati membri si pongono in situazioni caratterizzate da violazioni più
diffuse dei diritti umani.
Occorre esaminare le recenti proposte fatte dal Mediatore europeo alla
Convenzione sul Futuro dell'Europa. Egli suggerisce che il Mediatore
dovrebbe avere la facoltà di deferire alcuni casi individuali di violazione
dei diritti umani alla Corte di giustizia europea. Ciò avrebbe un impatto
diretto sul ruolo della Corte di giustizia rispetto a quello della Corte dei
diritti dell'uomo di Strasburgo, istituita dalla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, e dal Consiglio d'Europa. Le sue proposte sono comunque
indicative della direzione nella quale, secondo molti nell'UE, si sta
orientando il dibattito e sarà necessario esaminarle con grande attenzione
per valutarne la fattibilità.
Alla luce di tali considerazioni si formulano le seguenti conclusioni:
1. Il diritto di petizione andrebbe inserito nel progetto di relazione quale
ulteriore parte importante, dato che prova il diritto fondamentale dei
cittadini UE di rivolgersi direttamente al Parlamento europeo.
2. Occorre valutare con quali strumenti il Parlamento può trattare le
violazioni dei diritti umani e fondamentali quando i cittadini si rivolgono
al Parlamento europeo mediante petizione per ottenere riparazione.
3. Per quanto concerne i casi presunti di violazioni gravi e persistenti dei
diritti umani e delle libertà fondamentali, occorre esaminare la procedura
definita all'articolo 7 del trattato UE, nonché la possibilità per il
Parlamento di svolgere un ruolo attivo nell'avvio della procedura stessa.
4. Occorre appoggiare la proposta avanzata in sede di Convenzione sul futuro
dell'Europa e volta a conferire al Mediatore europeo il potere di deferire
alla Corte di Giustizia casi di violazione dei diritti fondamentali,
allorquando una normale indagine non permetta di giungere a una soluzione.
(1) GU C 65E del 14.3.2002, pagg. 177-350.
(2) http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/r10103.htm
(3) ONU: CAT(Comitato contro la tortura), CCPR (Comitato per i diritti
umani), CEDAW (Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei
confronti delle donne), CERD (Comitato per l'eliminazione della
discriminazione razziale), CESCR (Comitato per i diritti economici, sociali
e culturali), CRC (Comitato per i diritti dell'infanzia);
Consiglio d'Europa: CPT (Commissione europea per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti), ECRI (Commissione
europea contro il razzismo e l'intolleranza), ECSR (Comitato europeo per i
diritti sociali).
(4) Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti, Patto internazionale sui diritti civili e politici;
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
delle donne; Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale; Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali; Convenzione sui diritti dell'infanzia.
(5) GU L 303 del 2 dicembre 2000, pag. 16.
(6) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(7) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(8) GU L 145 del 19.6.1996, pag. 5.
(9) A critical assessment of the European Parliament's 2002 human rights
reports, Amnesty International and the International Federation for Human
Rights, 21 marzo 2002. Cfr.: http://www.amnesty-eu.org/ .
(10) Consiglio "Affari generali"; Relazione annuale dell'Unione europea sui
diritti dell'uomo 1999, prima relazione annuale dell'11.10.1999 (cfr.
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report_99_
en.pdf); Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo 2000,
seconda relazione annuale del 9.10.2000 (cfr.
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report_00_en.pdf);
Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo 2001, terza
relazione annuale dell'8.10.01 (cfr.
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report_01_en.pdf)
.
(11) Cfr. per il testo: 2002/S 60-046435. The Commission wishes to have a
network of experts on fundamental rights at its disposal in order to assess
how each of the rights listed in the European Union's Charter of Fundamental
Rights is applied at both national and Community levels. This will take into
account developments in national legislation, the case law of constitutional
courts and Member State jurisdictions, as well as the case law of the Court
of Justice of the European Communities and the European Court of Human
Rights.
The tasks of this network will be the production of a written report
summarizing the situation of fundamental rights in the context of both
European Union law and national legal orders, as well as the organization of
two annual meetings with the Commission and the Parliament. In addition, the
network must assist the Commission and the Parliament by giving advice on
documents submitted to them and specific information on the protection of
fundamental rights.
(12) Cfr. http://www.iue.it/AEL/events.htm, nonché Philip Alston, M. Bustelo
e James Heenan (ed.), The European Union and Human Rights, Oxford
etc.(Oxford University Press) 1999.
(13) Cfr. http://www.iue.it/AEL/events.htm, Human Rights Agenda for the
European Union for the Year 2000.
(14) Cfr.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/50th_decl_98.htm
.
(15) Cfr. SEC (2001) 380/3, Memorandum from the President and Mr. Vitorino:
Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
(16) Cfr. anche la risoluzione adottata il 25 aprile 2002 sulla base della
relazione Diez Gonzalez, PE 309.653.
(17) "A European Union Human Rights Monitoring Agency, with a general
information-gathering function in relation to all human rights in the field
of application of Community Law, is essential. One option for this purpose
would be to expand the existing European Monitoring Centre on Racism and
Xenophobia in Vienna. Another is to establish a new and separate Agency.",
Leading by Example. Op.cit, pag. 7. Cfr. Anche: Philip Alston e J.H.H.
Weiler, "An 'Ever Closer Union' in Need of a Human Rights Policy: The
European Union and Human Rights", in Alston (ed.), The EU and Human Rights,
op. cit., pagg. 55 - 59.
(18) Consiglio europeo di Colonia, 3-4 giugno 1999, Conclusioni della
Presidenza, par. 46 (Press Release 150/99).
(19) COM(2001) 252, par. 5.
(20) Cfr. anche: risoluzione sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo
nell'UE (1998-1999), (Relazione Haarder) del 16 marzo 2000 (A5-0050/2000),
par. 94; risoluzione sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo
(Rapport-Malmstrom), del 16 marzo 2000, (A-5-0060/2000), par. 10.
(21) Una panoramica si può trovare sul sito della Commissione relativo agli
affari esteri
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/conf/index.htm .
(22) Leading by example, op.cit., pag. 7.
(23) Ciò mi ha indotto a dedicare a questo progetto parte della pausa
estiva; per tale ragione la presente proposta di relazione viene pubblicata
appena nel settembre 2002.
(24) Relazione Haarder, A5-0050/2000 del 16 marzo 2000 e relazione
Cornillet, A5-0223/2001 del 5 luglio 2001.
(25) Non tutte le conclusioni dei comitati dell'ONU sulle convenzioni sono
state esaminate in base alle 19 relazioni nazionali presentate nel 2001;
sono state recepite soltanto le affermazioni che riguardano i temi trattati
nella mia relazione. Tale selezione era inevitabile. Per mancanza di tempo
non sono state considerate neppure le affermazioni stilate sulla scorta di
ricorsi individuali concernenti diversi protocolli facoltativi allegati alle
convenzioni.
(26) Attinto da:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvoverduebycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Collapse=10#10
.
(27) Amnesty International, concerns 2002, pagg. 110 e 133.
(28) Nel frattempo la Convenzione contro il terrorismo è entrata in vigore
il 10 aprile 2002; nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) la Convenzione è
stata ratificata da A, F, NL e ESP.
(29) Amnesty International, concerns 2002, pag. 224.
(30) Amnesty International, concerns 2002, pag. 256.
(31) Rispettivamente COM (2001) 521 e COM (2001) 522; il Consiglio
"giustizia e affari interni" del 13-14 giugno 2002 ha approvato formalmente
le due proposte, cfr. GU L 164/3 del 22.06.2002 (lotta contro il terrorismo)
e GU L 190/1 del 18.07.2002 (mandato di cattura).
(32) Nelle concluding observations su Regno Unito e Irlanda del Nord il
Comitato dell'ONU sui diritti dell'uomo del 6 dicembre 2001 ha espresso i
propri timori per questa misura legislativa. Cfr.: doc. CCPR/CO/73/UK e doc.
CCPR/CO/73/UKOT,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument
.
(33) Amnesty International, Concerns 2002, pag. 255, cfr. anche HRW, World
Report 2002, pag. 273 e 618.
(34) Amnesty International, Concerns in Europe July-December 2001, section
Germany, cfr:
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR010022002?OpenDocument&of=REGIONS\EUROPE
.
(35) GU L 139, 29.05.2002, pag. 9.
(36) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) la convenzione è stata
ratificata dall'IRL.
(37) http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty12_asp.htm.
(38) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 39, 47, 137, 226 e 233 e
234.
(39) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 39, 47-48, 102, 103, 108,
110, 137-138, 200, 225-226 e 256.
(40) CPT, 11th General Report on the CPT's activities, pag. 14, cfr. anche
HRW, World Report 2002, pag. 608 e CAT: cfr. doc. A/56/44, parr. 83-88,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/336a0d9ee8c62b8ec1256a4800558d6f?Opendocument
.
(41) HRW, World Report 2002, pagg. 610 e 612.
(42) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 103, 108, 133, 138,
199-200, 225 e 256-257.
(43) Cfr. doc. CCPR/CO/73/UK;CCPR/CO/73/UKOT,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument,
§ 12.
(44) Dougoz contro GR, sentenza del 06.03.01, n. 40907/98, Keenan contro UK,
sentenza del 03.04.01, n. 27229/95, Peers contro GR, sentenza del 19.04.01,
n. 28524/95, Price contro UK, sentenza del 10.07.01, n. 33394/96 e
Indelicato contro I, sentenza del 18.10.01, n. 31143/96.
(45) Van der Ven contro NL, sentenza del 28.08.01, n. 50901/99 e Lorsé
contro NL, sentenza del 28.08.01, n. 52750/99.
(46) Cfr. doc. CPT/Inf (98)15,
http://www.cpt.coe.int/en/reports/inf1998-15en.pdf, § 58 - 70.
(47) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 47-48 e FIDH, Belgique; les
"Centres fermés": l'arrière-cour de la démocratie, cfr.
http://www.fidh.org/rapports/r277.htm .
(48) Cfr. anche le concluding observations sulla Grecia del Comitato
dell'ONU contro la tortura; cfr. doc. A/56/44, parr. 83-88,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/336a0d9ee8c62b8ec1256a4800558d6f?Opendocument
, § 87.
(49) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 102, 110-111 (cfr. anche
HRW, World Report 2002, pag. 611), 225, 257 e Concerns in Europe
January-June, sezione Spagna cfr:
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR010022002?OpenDocument&of=COUNTRIES\SPAIN#SPA.
(50) Cfr.doc. CCPR/CO/73/UK;CCPR/CO/73/UKOT:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afb00323ee7?Opendocument,
§ 16.
(51) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) Convenzione e Protocollo sono
stati ratificati dalla ESP.
(52) http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf.
(53) Il Protocollo sull'impiego di bambini in conflitti armati è entrato in
vigore il 12 febbraio 2002; nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) il
Protocollo era stato ratificato da A, B, FIN, I e ESP.
(54) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) B, D e NL hanno ratificato la
Convenzione.
(55) US Department of State, trafficking in persons report, June 2002, cfr.:
http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf .
(56) http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm.
(57) HRW, Memorandum of Concern, luglio 2001, cfr.
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_noappendix.pdf .
(58) Cfr. doc. A/56/44, parr.83-88,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.44,paras.83-88.En?OpenDocument,
§88 (d).
(59) GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 1.
(60) HRW, World Report 2002, pag. 551.
(61) Il Protocollo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la
pedopornografia è entrato in vigore il 18 gennaio 2002; nel 2002 (data di
riferimento 30 giugno)è stato ratificato da I.
(62) COM (2000) 854, GU C 62 del 27.2.2001.
(63) Il Consiglio ha raggiunto nel giugno 2002 un accordo politico.
(64) AI, concerns 2002, pag. 101.
(65) CommDH (2001)15, Conclusions on the Seminar concerning Church-State
relations in the light of the exercise of the right to freedom of religion,
Strasburgo, 10-11 dicembre 2001. Cfr.:
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)15_E.htm .
(66) Doc.9064, written declaration n.321; Religious freedom and religious
minorities in France, 26 aprile 2001. Cfr.:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FWorkingDocs%2FDoc01%2FEDOC9064.htm
.
(67) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) la Convenzione è stata
ratificata dal Portogallo.
(68) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) il Protocollo è stato
ratificato dalla Francia.
(69) Association Ekin contro F, sentenza del 17.07.01, n. 39288/98,
Jerusalem contro A, sentenza del 27.02.01, n. 26958/95, Thoma contro L,
sentenza del 29.03.01, n.38432/97 e Perna contro I, sentenza del 25.07.01,
n. 48898/99.
(70) Cfr.: http://www.rsf.org.
(71) Freedom and responsibility yearbook 2001/2002, ad esempio pagg. 14, 21
e 197, cfr: http://www.osce.org/fom/documents/books/files/yb2001_2002.pdf .
(72) Contributo di UNHCR, Respect for the right to asylum in the EU in 2001,
pronunciato durante l'audizione del PE sui diritti fondamentali, organizzata
il 17 aprile 2002 a Bruxelles.
(73) Relazione Kirkhope, A5-0069/2001. Cfr. per commenti di ECRE e AI sulla
proposta: http://www.ecre.org/eu_developments/traffick.shtml .
(74) CommDH/Rec (2001) 1 su 'The rights of aliens wishing to enter a CoE
member state and the enforcement of expulsion orders', 19 settembre 2001.
Cfr. http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH-Rec(2001)1_E.htm.
(75) Amnesty International, Concerns 2002, pag. 111.
(76) Migration News Sheet, febbraio 2001, pag. 13.
(77) Migration News Sheet, aprile 2001, pag. 14, e Migration News Sheet,
settembre 2001, pag. 14.
(78)
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/+GwwBmeFE1X_wwwwrwwwwwwwhFqnN0bItFqnDni5AFqnN0bIcFq0E5O
c1MaBnGGdGo5MaqdDqnGD5a+XXWDzmxwwwwwww1FqnN0bI/opendoc.htm.
(79) Cfr. dichiarazione della HRW, novembre 2001,
http://www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm .
(80) Hilal contro UK, sentenza del 06.03.01, n. 45276/99.
(81) Amnesty International, Concerns 2002, pag. 234.
(82) Migration News Sheet, marzo 2001, pag. 13.
(83) Conka contro B, sentenza del 13.03.01, n. 51564/99.
(84) Migration News Sheet, giugno 2001, pag. 18.
(85) HRW, World report 2002, pag. 318
(86) Diversity and Equality for Europe. Annual report 2000. Vienna (EUMC),
Novembre 2001. Cfr. anche: http://eumc.eu.int/publications/index.htm .
(87) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsfCERD, concluding observations).
(88) Anche il Comitato dell'ONU per i diritti dell'uomo (Human Rights
Committee) esprime timore per i numerosi e violenti disordini razziali
scoppiati nel Regno Unito e per l'abitudine di importunare e intimidire le
persone a causa del loro credo. Cfr. doc. CCPR/CO/73/UK, CCPR/CO/73/UKOT,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2153823041947eaec1256afs00323ee7?Opendocument,
§11 e 14.
(89) Gli abusi e il comportamento di agenti di polizia che hanno provocato
la morte degli arrestati – specie di gruppi etnici minoritari - (death in
police custody) sono esaminati al capitolo 1 della relazione.
(90) Anche il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali vi fa
riferimento nelle "concluding observations" sulla Svezia.
(91) Anche il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa
giunge ad un'analoga conclusione in seguito alla visita compiuta in
Finlandia. Cfr. Comm DH(2001)7.
(92) Lettera del 29 giugno 2001 dell'European Roma Rights Center al CERD.
Cfr. anche le pubblicazioni di cui al sito http://errc.org .
(93) Cfr. anche OMCT Appeal,Greece: Destruction of Roma homes in
Asproprygos, 20/9/2001
http://www.omct.org/displaydocument.asp?DocType=Appeal&Index=1115&Language=EN
.
(94) OMCT Appeal,Greece: Destruction of Roma homes in Asproprygos,
20/9/2001,
http://www.omct.org/displaydocument.asp?DocType=Appeal&Index=1070&Language=EN
.
(95) FIDH, Rapport 2000-2001, Observations sur l'état des droits de l'Homme
en France.
(96) Cfr.http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/2-Country-by
country_approach/default.asp#TopOfPage .
(97) Cfr. Annual Report on ECRI's activities covering the period from 1st
January 2001 to 31st December 2001,
http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/1-Presentation_of_ECRI/4-Annual_Report_2001/Annual_report_2001.asp#TopOfPage
.
(98) Cfr. il paragrafo sull'antisemitismo in questo capitolo.
(99) Christopher Allen e Jorgen S. Nielsen, Summary Report on Islamaphobia
in the EU after 11 September 2001,
Vienna (EUMC), maggio 2002. Cfr. anche:
http://eumc.eu.int/publications/terror-report/index.htm .
(100) Summary report, op.cit., pag. 7.
(101) http://www.wiesenthal.com/social/press/pr_item.cfm?itemID=6089 .
(102) http://www.eumc.at/publications/football/index.htm .
(103) http://www.commission-droits-homme.fr/LiensFr/PlanSite.html.
(104) http://www.cidi.nl/html/antisem/asr-nl-06.frameset.html. Centrum
Informatie en Documentatie Israel; Hadassa Hirschfeld, Overzicht
Antisemitische incidenten Nederland 2001 en voorlopig overzicht 2002
(Panoramica degli incidenti antisemiti nei Paesi Bassi nel 2001 e rassegna
provvisoria 2002).
(105) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno), la Convenzione è stata
ratificata dal Portogallo.
(106) Fonte: Tweede Kamer, anno 2001-2002, Allegato 1058 (Interrogazioni del
deputato Middelkoop del 7 marzo 2002).
(107)
Cfr.:http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/Monitoring%20by%20the%20CM/Decisions/771st_meeting.htm
.
(108) doc. ACFC/INF/OP/1(2001)5 del 22 settembre 2000, cfr. anche:
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/AdvisoryCommittee/Opinions/Denmark.htm
.
(109) La sentenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla
posizione privilegiata della chiesa luterana in DK è già stata ricordata al
capitolo 2 della presente relazione.
(110) Relazione sulla visita in Finlandia, giugno 2001, CommDH(2001)7; cfr.
anche http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf .
(111) docs. CERD/C/304/Add. 103 e Add.107, del 1° maggio 2001. Cfr. anche
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf .
(112) http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf.
(113) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) il Protocollo era stato
ratificato da D, GR, NL e P.
(114) Come, ad esempio, raccolti dalla Commissione europea. Cfr.:
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html .
(115) Cfr. il Bollettino del suddetto gruppo:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html .
(116) Risoluzione A5-0250/2001 sulla XVII relazione annuale della
Commissione sul controllo sull'applicazione del diritto comunitario (1999),
§15.
(117) La richiesta più recente del PE è riportata nella risoluzione
A5-0197/2002, §5, sull'attuazione del programma per la parità tra uomo e
donna, adottata il 4 luglio 2002.
(118) C-381/99, Susanna Brunnhofer contro Bank der österreichischen
Postsparkasse AG.
(119) C-109/00, Tele Danmark A/S contro Handels- og Kontorfunktionaerernes
Forbund i Danmark (HK).
(120) C-438/99, Melgar contro Ayuntamiento de Los Barrios.
(121) C-379/99, Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse
VVaG contro Menauer.
(122) C-366/99, Griesmar contro il Ministro dell'economia, delle finanze e
dell'industria e il Ministro della funzione pubblica, della riforma statale
e del decentramento, 29 novembre 2001, e C-206/00, Mouflin contro il Rettore
dell'accademia di Reims, 13 dicembre 2001.
(123) Cfr.doc A.56.38, parr. 279-311,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.38,paras.279-311.En?OpenDocument
.
(124) Cfr.doc. A.56.38, parr.185-231,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.38,paras.185-231.En?Opendocument
.
(125) Cfr. doc. A.56.38,parr.319-360,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.38,paras.319-360.En?Opendocument
.
(126) Vietare un partito sarebbe una misura assai drastica; sarebbero
opportune modifiche di legge che escludono i partiti politici che
discriminano sia dai sussidi statali sia dalla partecipazione alle elezioni
in base alla sentenza di un giudice.
(127) Cfr. doc. E/C.12/1/Add.72,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/725fbbe3c6279e52c1256b18003cbe50?Opendocument
§ 16.
(128) Nota a pie' pagina valida soltanto per la versione in lingua olandese:
Il termine inglese "sexual orientation" è stato tradotto nell'art. 13 del
Trattato CE in lingua olandese con "seksuele geaardheid". A mio giudizio si
tratta di un errore di traduzione. Nella normativa dei Paesi Bassi si parla
di "seksuele gerichtheid".
(129) Equality for Lesbians and Gay Men; a relevant issue in the civil and
social dialogue. Bruxelles (ILGA), giugno 1998.
(130) Cfr.
http://www.ilga.org/Information/legal_survey/europe/world_legal_survey_europe.htm
.
(131) Sutherland contro UK, n. 25186/94, 1° luglio 1997, Commissione europea
sui diritti umani.
(132) Risoluzione A5-0223/2001, adottata il 5 luglio 2001, parr. 80 e 83;
risoluzione A5-0050/2000, adottata il 16 marzo 2000, parr. 59 e 60;
risoluzione A4-0468/98, adottata il 17 dicembre 1998, par. 53; risoluzioni
B4-0824 e 0852/98, adottate il 17 settembre 1998; risoluzione A4-0034/98,
adottata il 17 febbraio 1998, par. 69; risoluzione A4-0112/97, adottata l'8
aprile 1997, parr. 136 e 140; risoluzione A4-0223/96, adottata il 17
settembre 1996, par. 84; risoluzione A3-0028/94, adottata l'8 febbraio 1994,
par. 6.
(133) Amnesty International, concerns 2002, pag. XXX.
(134) Cfr.: http://www.ilga-europe.org/: archives, media releases, 24
giugno.
(135) The Social Situation in the European Union, Eurostat/Commissione
europea, 2002, pag. 61.
(136) Kees Waaldijk in R. Wintemute, Legal Recognition of Same-Sex
Partnerships: A study of National, European and International Law, Oxford
2001, pag. 464.
(137) Sia di relazioni tra omosessuali sia tra eterosessuali.
(138) Anche in Belgio si dibatte in parlamento un'analoga proposta
legislativa. Cfr.:
http://minsoc.fgov.be/old/press_releases/nl/aelvoet/2001/2001_04_01_huwelijkhomos.htm
(139) COM (2000) 624, GU C 062 del 27.02.2001, nel frattempo è in
discussione una nuova proposta COM (2002) 225, non ancora edita nella GU;
COM (2001) 127, GU C 240 del 28.08.2001 e COM (2001) 257, GU C 270 del
25.07.2001.
(140) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) la Convenzione è stata
ratificata dalla Germania.
(141) Z and others contro UK, 10.05.2001, n. 29392/95.
(142) Intervento di Save the Children durante l'audizione sui diritti
fondamentali nell'UE tenuta il 17 aprile 2002 nel Parlamento europeo.
(143) Cfr. doc. CRC/C/15/Add.151,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6ab9f1ddc73ed057c1256a760033a14b?Opendocument
.
(144) Cfr. doc. CRC/C/15/Add.151,
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/88189ee7fb0b5a2ec1256aea002cc448?Opendocument
.
(145)
http://web.amnesty.org/ai.nsf/Index/EUR410032001?OpenDocument&of=COUNTRIES\SPAIN,
e Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 225-226.
(146) Amnesty International, Concerns 2002, pag. 102.
(147) idem.
(148) HRW, World Report 2002, pag. 529.
(149) Cfr. doc. COMMDH(200)7,
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)7_E.pdf.
(150) K e T contro FIN, 12.07.2001, n. 25702/94.
(151) HRW, World Report 2002, pagg. 517-518.
(152) Cfr. doc. CommDH(2001)16,
http://www.commissioner.coe.int/docs/CommDH(2001)16_Bil.pdf .
(153) Nel 2002 (data di riferimento 30 giugno) la Carta rivista è stata
ratificata da FIN e P.
(154) Ove non citato diversamente, le informazioni su questo paragrafo sono
state attinte al sito dell'OIL: http://www.ilo.org.
(155) Ciò vale anche per quanto menzionato in altri capitoli della Carta, in
particolare il Capitolo 3. Per motivi pratici, ho ripreso tale osservazione
in un unico punto della presente relazione.
(156) Un esempio interessante – anche se ormai superato sotto il profilo
storico – è rappresentato dal divieto del lavoro notturno per le donne, che
per anni l'OIL voleva ottenere per tutelare le lavoratrici e l'UE voleva
eliminare in base alla parità di trattamento. L'Applications Committee (per
esteso: Conference Committee on the Application of Conventions and
Recommendations) vi ha dedicato un ampio dibattito durante l'89a Conferenza
internazionale sul lavoro nell'estate del 2001.
(157) V. Leary, 'Lessons from the experience of the International Labour
Organization', in: Ph. Alston (ed.), The United Nations and Human Rights; a
critical appraisal. Oxford (OUP) 1992, pagg. 580 –6l9.
(158) Ciò riguarda le Convenzioni nn. 29 e 105 sul lavoro coatto, nn. 87 e
98 sulla libertà di associazione, nn. 100 e 111 sulla discriminazione e nn.
138 e 182 sul lavoro infantile.
(159) Cfr.
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?lang=EN
.
(160) COM (2001) 416, non ancora edito nella GU.
(161) P5_TA-PROV (2002) 0374, adottata il 2 giugno 2002.
(162) Gli Stati membri devono presentare una relazione annuale su come
attuano la Carta nella normativa e nella pratica. Ogni relazione si
riferisce ad una parte delle disposizioni accettate dal paese: negli anni
dispari si analizzano le cosiddette 'hard core provisions' (artt. 1, 5, 6,
12, 13, 16, 19, nella Carta rivista anche gli artt. 7 e 20) e negli anni
pari la metà delle 'non hard core provisions'.
Relazioni sulle hard core provisions
B, DK, GR, IRL, I, L e ESP non hanno ancora presentato alcuna relazione
(scadenza: 30 giugno 2001). L'A ha presentato la relazione l'11 luglio 2001,
la FIN il 16 agosto 2001, la Germania il 6 novembre 2001, i NL il 10
settembre 2001, il Portogallo il 10 ottobre 2001 e l'UK il 4 settembre 2001.
Relazioni sulla "hard core provisions revised charter"
La F ha presentato la relazione al riguardo il 27 luglio 2001 e la Svezia il
3 settembre 2001.
(163) Consiglio d'Europa, Implementation of the European Social Charter,
Survey by Country - 2001, Information Document of the Secretariat of the
European Social Charter (Provisional Edition). I fatti citati nella
motivazione si basano su conclusioni dell'European Committee for Social
Rights del Consiglio d'Europa in merito all'attuazione della procedura di
controllo delle relazioni nazionali. Dopo che il Comitato ha pubblicato le
proprie conclusioni, gli Stati membri hanno l'opportunità di compiere le
modifiche necessarie. Se non lo facessero o lo facessero in misura
insufficiente, il Comitato dei Ministri può formulare una raccomandazione
agli Stati membri interessati, affinché adottino le misure del caso per
superare i problemi. (Cfr. pagg 30-31 della suddetta relazione). Nel 2001 il
Comitato dei Ministri ha espresso una raccomandazione all'Irlanda in merito
all'assenza di una tutela per i lavoratori in sciopero (pag. 44). Sulle
conclusioni della presente relazione, il Comitato dei Ministri non ha ancora
formulato alcuna raccomandazione.
(164) idem, 50, 94.
(165) idem, 62.
(166) idem, 69.
(167) idem, 72.
(168) idem, 85, 86.
(169) idem, 124.
(170) idem, 131.
(171) idem, 76.
(172) idem, 62.
(173) idem 69.
(174) idem, 76.
(175) idem, 131.
(176) idem, 88.
(177) idem, 124.
(178) idem, 85, 103, 122.
(179) idem, 85.
(180) idem, 51, 85, 88, 94, 102.
(181) idem, 66.
(182) idem, 52, 94, 122, 131.
(183) idem, 84, 121.
(184) idem, 84.
(185) idem, 66.
(186) idem, 111.
(187) Cfr. anche capitolo 1.
(188) idem, 52.
(189) idem, 85, 103.
(190) idem, 88, 89, 94.
(191) idem, 121, 122.
(192) idem, 124.
(193) idem, 52, 66, 69.
(194) idem, 52, 69, 124.
(195) idem, 89.
(196) idem, 122.
(197) idem, 62, 84, 124, 130.
(198) idem, 131.
(199) idem, 68.
(200) idem, 50.
(201) idem, 62, 66, 68, 76, 86, 89, 130.
(202) idem, 62, 66, 86.
(203) idem, 73.
(204) idem, 77.
(205) idem, 111.
(206) idem, 122.
(207) idem, 52.
(208) idem, 62.
(209) idem,69
(210) idem, 85.
(211) idem, 76.
(212) idem, 89, 102.
(213) idem, 110.
(214) idem, 89.
(215) Corte di giustizia delle Comunità europee, C-157/99, Smits/Stichting
Ziekenfonds VGZ e Peerbooms Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen e C-368/98,
Vanbraekel/Landsbond der christelijke mutualiteiten (LCM), sentenze del 21
luglio 2001.
(216) Nel frattempo la Germania ha firmato la Convenzione (04/02/02)
(217) Corte di giustizia delle comunità europee, C-192/99, The
Queen/Secretary of State for the Home Department ex parte: Kaur, sentenza
del 20 febbraio 2001.
(218) COM (2002) 260, cfr. http://www.europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl .
(219) Corte di giustizia delle Comunità europee C-95/99, C-96/99, C-97/99,
C-98/99 e C-180/99, Khalil e.a./Bundesanstalt für Arbeit,
Nasser/Landeshauptstad Stuttgart, Addou/Land Nordrhein-Westfalen, C-98/99,
Stallone/Office national de l'emploi (ONEM), C-189/00, Ruhr/Bundesanstalt
für Arbeit, sentenze dell'11 ottobre 2001, C-52/99 e C-53/99, Rijksdienst
voor Pensioenen (RVP)/Camarotto en Vignone, sentenza del 22 febbraio 2001,
C-215/99, Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, sentenza dell'8
marzo 2001, C-68/99, Europese Commissie/Bondsrepubliek Deutschland, sentenza
dell'8 marzo 2001, C-444/98, De Laat/Bestuur van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen, sentenza del 15 marzo 2001, C-85/99, Offermanns en
Offermanns, sentenza del 15 marzo 2001, C-347/98, Europese
Commissie/Koninkrijk België, sentenza del 3 maggio 2001, C-389/99, Rundgren,
sentenza del 10 maggio 2001, C-43/99, Leclere e.a/Caisse nationale des
prestations familiales, sentenza del 31 maggio 2001, C-C-118/00,
Larsy/Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ),
sentenza del 28 giugno 2001 e C-368/98, Vanbraekel/Landsbond der
christelijke mutualiteiten (LCM), sentenza del 12 luglio 2001.
(220) Corte di giustizia delle Comunità europee, C-162/99, Europese
Commissie/ITALIAanse Republiek, sentenza del 18 gennaio 2001 e C-263/99,
Europese Commissie/ITALIAanse Republiek, sentenza del 29 maggio 2001.
(221) Corte di giustizia delle Comunità europee, C-212/99, Europese
Commissie/ITALIAanse Republiek, sentenza del 26 giugno 2001.
(222) Corte di giustizia delle Comunità europee, C-108/96, Quen e.a./
Grandvision Belgium SA, sentenza del 1° febbraio 2001.
(223) Corte di giustizia delle Comunità europee, C-285/00, Europese
Commissie/Franse Republiek, sentenza del 10 maggio 2001.
(224) Migration News Sheet, febbraio 2001, pag. 6.
(225) Cfr, il preambolo della carta dei diritti fondamentali dell'UE.
(226) Cfr. doc. Corte di giustizia delle Comunità europee (2001)1 del 27
settembre 2001,
http://cm.coe.int/stat/E/Public/2001/rapporteur/clcedh/2001egcourt1.htm .
(227) Cfr.:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal/consult_paper_proc_safeguards_en.htm
.
(228)
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty10.asp.
(229) Airey, causa del 9 ottobre 1979, Serie A, Volume 32, 11.
(230) Jur. 2001, pag. II-00729.
(231) Cfr. r.o. 66 e 67.
(232) Agoudimos and Cefallonian Sky Shipping Co. contro Grecia, sentenza del
28.06.01, n. 38703/97, r.o.v 35.
(233) Pellegrini contro ITALIA, sentenza del 20.07.01, n. 30882/96, r.o. 44,
45 e 47.
(234) Hirvisaari contro Finlandia, sentenza del 27.09.01, n. 49684/99, r.o.
31, 32 e 33.
(235) Platkou contro Grecia, sentenza dell'11.01.01, n. 38460/97, r.o. 49.
(236) Tricard contro Francia, sentenza del 10.07.01, n. 40472/98, r.o. 33.
(237) Stroek contro Belgio, sentenza del 20.03.01, n. 36449/97 e 36467/97 e
Goedhart contro Belgio, sentenza del 20.03.01, n. 34989/97.
(238) Tsironis contro Grecia, sentenza del 06.12.01, n. 44584/98.
(239) Devlin contro Regno Unito, sentenza del 30.10.01, n. 29545/95.
(240) Baumann contro Francia, sentenza del 22.05.01, n. 33592/96.
(241) Bascher contro Austria, n. 32381/96, r.o. 30.
(242) Adoud et Bosoni contro Francia, sentenza del 27.02.01, nn. 35237/97 e
34595/97, r.o. 20 e 21.
(243) Lucà contro ITALIA, sentenza del 27.02.01, n. 33354/96, r.o. 39, 42 en
43.
(244) P.S. contro Germania, sentenza del 20.12.01, n. 33900/96, r.o. 30, 31
e 32.
(245) K.S. contro Finlandia, sentenza del 31.05.01, n. 29346/95, r.o. 22, 23
e 24 e K.P. contro Finlandia, sentenza del 31.05.01,
n. 31764/96, r.o. 26, 27 e 28.
(246) Wilkinson and Allen contro Regno Unito, sentenza del 06.02.01, n.
31145/96 e 35580/97, r.o. 25 e 26 e Mills contro Regno Unito
, sentenza del 05.06.01, n. 35685/97, r.o. 25, 26 e 27.
(247) Kress contro Francia, sentenza del 07.06.01, n. 39594/98, r.o.v 85, 86
e 87.
(248) Vaudelle contro Francia, sentenza del 30.01.01, n. 35683/97, r.o. 59 e
62.
(249) Platakou contro Grecia, sentenza dell'11.01.01, n. 38460/97, r.o.47 e
48.
(250) Beer contro Austria, sentenza del 06.02.01, n. 30428/96, r.o. 19, 20 e
21.
(251) Atlan contro Regno Unito, sentenza del 19.06.01, n. 36533/97, r.o.v 45
e 46.
(252) Goedhart contro Belgio, sentenza del 20.03.01, n. 34989/97, r.o. 28.
(253) Krombach contro Francia, sentenza del 13.02.01, n. 29731/96, r.o.v 87,
90 e 91.
(254) Brennan contro Regno Unito, sentenza del 16.10.01, n. 39846/98, r.o.
62 e 63.
(255) G.B. contro Francia, sentenza del 02.10.01, n. 44069/98, r.o. 69 e 70.
(256) Buchberger contro Austria, sentenza del 20.12.01, n. 32899/96, r.o. 50
e 51.
(257) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 47-48.
(258) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 102-103.
(259) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 137-138.
(260) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 38-39.
(261) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 199 e 200.
(262) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 224, 225 e 226.
(263) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 255, 256 e 257.
(264) Amnesty International, Concerns 2002, pagg. 233 e 234.
(265) Lamanna contro Austria, sentenza del 10.07.01, n. 28923/95, r.o. 40.
(266) Telfner contro Austria, sentenza del 20.03.01, n. 33501/96, r.o. 19 e
20 e Weixelbraun contro Austria, sentenza del 20.12.01, n. 33730/96, r.o.
31.
(267) Fischer contro Austria, sentenza del 29.05.01, n. 37950/97, r.o. 25 e
28.
(268) GU L 303 del 2 dicembre 2000, pag. 16.
(269) GU L 216 del 20 agosto 1994, pag. 12.
(270) GU L 348 del 28 novembre 1992, pag. 1.
(271) GU L 145 del 19 giugno 1996, pag. 5.
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