| LA NASCITA E LA "GIUSTIZIABILITÀ" INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI |
| LA
NASCITA DEI DIRITTI UMANI anno 1789. Il primo effettivo riconoscimento
dei diritti fondamentali della persona, nel mondo, risale alla Rivoluzione francese, con
la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen del 26 agosto 1789.
anno 1946. La
Costituzione della Repubblica francese del 27 ottobre 1946, nel
"Preambolo" : <<...le peuple français proclame à nouveau que tout
être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance,, possède des droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de
lhomme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789...>>.
anno 1947. Nel
Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 (nella Parte II , Clausole
politiche, Sezione I. - Clausole generali, allart. 15, si prevede che << L'Italia
prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua
giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali...>>, di talché nel Decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 (in Suppl. a Gazz.
Uff., 24 dicembre, n. 295). (Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947) si prevede
allart.2 << L'integrità e l'indipendenza del Territorio Libero di Trieste
sarà garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale responsabilità
comporta l'obbligo da parte del Consiglio: a) di assicurare l'osservanza del presente
Statuto e in particolare la protezione dei fondamentali diritti umani della
popolazione...>>.
anno 1947. LAssemblea
Costituente della Repubblica Italiana, il 22 dicembre 1947, a Roma, ha approvato la
Costituzione della Repubblica Italiana, dove afferma nellart. 2 che <<La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...>> .
anno 1948. LAssemblea
Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, a New York, ha proclamato la Dichiarazione
Universale dei Diritti dellUomo (Universal Declaration of Human Rights,
Déclaration Universelle des Droits de lHomme).
LA "GIUSTIZIABILITÀ"
INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
anno 1950. I
Governi, Membri del Consiglio dEuropa, il 4 novembre 1950 a Roma, Palazzo
Barberini, hanno firmato la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle libertà fondamentali (Convention Européenne de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales -European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), dove tali diritti sono
dettagliatamente classificati e nel cui preambolo si richiama espressamente la
Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, proclamata dallAssemblea
Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948.
Considerate le
costanti violazioni dei diritti umani da parte degli Stati stessi, vennero promulgate
dalle Nazioni Unite, successivamente, molteplici Convenzioni : contro il genocidio,
le discriminazioni razziali, le discriminazioni nei confronti delle donne, sui diritti
politici alle donne, contro la schiavitù, e le istituzioni o pratiche assimilabili alla
schiavitù, contro il traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui,
contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sui diritti
del fanciullo, per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri
dello loro famiglie, contro la discriminazione nell'educazione, sullo status dei
rifugiati, sullo status degli apolidi.
anno 1966. In
particolare il 16 dicembre 1966 l'O.N.U. adottò due specifici Patti, il Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed il Patto
internazionale sui diritti civili e politici, con il relativo Protocollo Aggiuntivo
Opzionale che istituiva il "Comitato dei Diritti dell'Uomo" (art.1 del
Protocollo Facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966),
dando una specifica motivazione: "per meglio assicurare il conseguimento dei fini
del Patto" e decidendo che il Comitato dei Diritti dell'Uomo ha "il
potere di ricevere e di esaminare comunicazioni provenienti da individui, i quali
pretendano di essere vittime di violazioni di un qualsivoglia diritto enunciato nel
Patto>>. (Comité des Droits de l'Homme dans le cadre du Protocole facultatif , se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York
le 16 décembre 1966 par l'Assemblee Generale des Nations Unis).
anno 1969. Vedi
inoltre il Protocollo Addizionale alla "Convenzione per l'eliminazione di ogni
discriminazione razziale" approvata nel 1965, che istituì, a sua volta, "un
Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale"(1969).
anno 1969. Vedi
la Convenzione Interamericana dei Diritti dellUomo (Convenzione di San José de
Costa Rica, 22 novembre 1969) (Inter-American Conference specialized on the
humans right convened by the Council of the Organization of the American States, San
José, Costa Rica, approved American Convention relating to the humans right) la quale
si proponeva anche nelle Americhe di attuare la piena applicazione dei diritti umani
fondamentali affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo.
Parimenti anche la
Convenzione Interamericana prevedeva la Costituzione di una Commissione interamericana dei
Diritti dellUomo ed una Corte interamericana dei Diritti dellUomo (Commission
and Court Inter-American of the Humans right, Commission et Cour interaméricaine des
droits de l'homme) perché svolgessero una funzione giudiziaria relativamente alle
denunzie presentate dagli individui contro gli Stati membri, ma per questo è necessario
attendere lottobre 1979, quando è stato approvato lo Statuto della Commissione dei
Diritti Umani e lo Statuto della Corte interamericana dei Diritti Umani, ma per il
Regolamento della Corte bisogna attendere il luglio 1995.
anno 1981. Vedi
infine la Carta Africana dei Diritti dellUomo e dei popoli, (Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples) adottata a Nairobi in seno allOUA (Organisation
de l'unité africaine) il 27 giugno del 1981.
Infine, anche la
Carta Africana prevede un sistema di "giustiziabilità," ma di portata inferiore
alle precedenti Convenzioni, prevedendo una Commissione ad hoc ( artt.30-36)
(Commission africaine des droits de l'homme et des peuples) con specifici compiti di
tutela giurisdizionale, ma essa non ha ancora il vaglio successivo di una Corte
internazionale e la sua azione appare ulteriormente limitata, perché le richiesta
dindagine sulle violazioni dei diritti umani devono essere inoltrate
dallAssemblea dei Capi di Stato dellOrganisation de l'unité africaine.
prima e dopo la
Corte Europea dei Diritti dellUomo
anno 1950. Tra
tutte queste Carte e Convenzioni internazionali emerge e resta ancor oggi la più
importante ed avanzata, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, che viene
comunemente chiamata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma la sua
caratteristica primaria ed essenziale, invece, risiede proprio e soltanto nella funzione
programmatica del termine <<per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo>>,
<<de Sauvegarde des Droits de l'Homme>>, <<for the Protection of
Human Rights>>, considerato che questa Convenzione non si limitava
allenunciazione astratta dei diritti ivi garantiti, ma prevedeva anche una Corte
internazionale di controllo sugli Stati che lavessero accettata (CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO -COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME -EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS).
anno 1959. La
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata istituita nel 1959 ed ha sede a
Strasburgo (Francia) presso il Consiglio dEuropa ed ha emesso la sua prima sentenza
il 14 novembre 1960.
Il sistema di
controllo giurisdizionale internazionale, previsto programmaticamente per la prima volta
nel mondo, nel 1950, era così rivoluzionario (dei principi del diritto
internazionale allora vigenti, la non ingerenza negli affari interni), che era possibile
agli Stati, di ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, senza però ancora
accettare il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e questo
doppio livello di accettazione della Convenzione Europea era rimesso alla discrezionalità
degli Stati.
anno 1973. Ad
esempio lItalia, che pur aveva ratificato la Convenzione fin dallagosto 1955,
accettò il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo soltanto a
decorrere dal 1° agosto 1973.
anno 2000. Oggi
questa possibilità di escludere il controllo giurisdizionale della Corte non è più
consentita, di talché oggi TUTTI gli Stati membri del Consiglio dEuropa
(quarantuno, dal Portogallo alla Russia), sono obbligatoriamente soggetti
allintervento della Corte Europea dei Diritti dellUomo, a seguito di
una semplice lettera-denuncia inviata da coloro che hanno visto negati i loro diritti
fondamentali da parte dei giudici dello Stato di appartenenza. Sulla base di questa
semplice lettera-denuncia la Corte, allesito della procedura, può condannare lo
Stato che ha violato i diritti umani nei confronti di quella persona.
Pertanto, la vera
rivoluzione di questa Convenzione Europea risiede proprio nella giustiziabilità
internazionale delle norme della stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con la
possibilità di ottenere, da parte di una Corte internazionale, una condanna a carico
degli Stati per eventuali violazioni da loro commesse in danno delle persone sottoposte
alla loro giurisdizione e potere autoritativo. La condanna comporta anche una sanzione di
contenuto economico satisfattivo e risarcitorio per la persona riconosciuta come vittima.
Per tale sua
giustiziabilità, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo rappresenta quasi
linizio di una nuova epoca, soprattutto prima e dopo la Corte Europea dei
Diritti dellUomo.
Tutte le altre
Carte e Convenzioni internazionali, fino a quando non hanno previsto un sistema di
giustiziabilità internazionale più o meno perfetto, sono rimaste allo stadio della mera
pronuncia di buoni propositi, perché lo Stato sovrano, anche se non proprio il dittatore,
potrà sempre imporre ai suoi giudici leggi che negano nella sostanza i diritti
fondamentali della persona.
Ma dovendo trarre
delle conclusioni, a livello mondiale, possiamo ben dire che tra tutti gli organi di
controllo internazionale <<per la salvaguardia >> dei Diritti dellUomo, la
Corte Europea dei Diritti dellUomo resta la migliore e quella che
più di tutte le altre garantisce il più elevato grado (anche se non interamente
satisfattivo) di effettività della salvaguardia e della giustiziabilità dei diritti
fondamentali della persona.
Questa Corte, sia
per la procedura di ricorso immediato e diretto da parte della vittima, (senza ostacoli da
parte degli Stati), sia per il prodotto della sua giurisprudenza, può rappresentare un
esempio che deve essere imitato da tutte le altre Corti o Comitati di controllo
internazionali, attualmente esistenti, fino a giungere allistituzione di una futura,
unica, "Corte Universale dei Diritti dellUomo" che potrebbe
sostituire, in prima o in seconda istanza, tutte le varie Corti e Comitati internazionali,
già esistenti, anche a livello regionale.
Nellanno
duemila, tale ipotesi non appare più inverosimile se si è già istituita (per i reati di
genocidio, crimini contro lumanità, crimini di guerra e crimini di aggressione)
nellambito delle Nazioni Unite, la Corte Penale Internazionale (International
Criminal Court), il cui Statuto è stato approvato a Roma il 17 luglio 1998.
Infatti, la futura,
unica, "Corte Universale dei Diritti dellUomo" sarebbe
giustificata dallesigenza che la sola "globalizzazione" per cui vale la
pena di combattere si fonda sulla tutela effettiva, cioè sulla
"giustiziabilità", dei diritti umani.
avv. Maurizio
de Stefano (Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dellUomo) |
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