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Articolo 5) SOCI

La <<CO.G.E.D.U.>> è composta di soci "fondatori", soci <<ordinari>>, soci <<osservatori>> e soci <<onorari>>.

Articolo 6)

Sono soci "Fondatori" gli Enti pubblici o privati, Gruppi od Associazioni che hanno promosso la fondazione della <<CO.G.E.D.U.>> e che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Articolo 7)

Sono soci "ordinari" gli Enti pubblici o privati, Gruppi od Associazioni che dopo averne fatta domanda sono ammessi alla <<CO.G.E.D.U.>>.

Articolo 8)

Sono soci "osservatori" gli Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni che siano interessati alle attività della <<CO.G.E.D.U.>> pur non assumendosene alcuna responsabilità. Tali soci non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e non possono assumere cariche sociali e pur potendo partecipare all'Assemblea non
hanno diritto al voto.

Articolo 9)

Sono soci "Onorari" tutte quelle persone fisiche o Enti ai quali l'Assemblea deliberi di attribuire tale qualità in relazione alle loro attività in favore dei principi e degli scopi della <<CO.G.E.D.U.>>.

Tali soci non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, e non prendono parte alle votazioni.

Articolo 10) (AMMISSIONE)

La domanda scritta di ammissione alla <<CO.G.E.D.U.>> in qualità di soci ordinari o osservatori va presentata all'ESECUTIVO della <<CO.G.E.D.U.>> e deve essere corredata dal documento istituzionale dell'Ente aspirante socio.

Dopo la delibera di ammissione l'Ente è obbligato al versamento della quota sociale annuale ove dovuta.

Nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione venga respinta dall'ESECUTIVO della <<CO.G.E.D.U.>> l'Ente aspirante socio potrà presentate ricorso avanti il Collegio dei Probiviri della <<CO.G.E.D.U.>> entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

Articolo 11) (DIMISSIONI O DECADENZA)

Ogni socio è libero di recedere dalla <<CO.G.E.D.U.>> in qualunque momento, indirizzando le proprie dimissioni scritte all'ESECUTIVO.

Sono dichiarati decaduti i soci che non provvedono al versamento della quota per due anni consecutivi e persistono in tale omissione per il periodo di un mese successivo alla richiesta loro rivolta con lettera raccomandata.

La qualità di socio si perde infine per esclusione deliberata dall'ESECUTIVO laddove quest'ultimo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con gli scopi della <<CO.G.E.D.U.>>. La delibera deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito all'Ente interessato e non può essere adottata prima del decorso del temine di quindici giorni.

Il provvedimento di esclusione può essere impugnato dall'interessato con ricorso scritto da presentare avanti il Collegio dei Probiviri della <<CO.G.E.D.U.>> entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Articolo 12)

Qualora l'attività dei socio sia in parte o totalmente difforme agli impegni statutari, salvo il provvedimento di esclusione per i casi più gravi, l'ESECUTIVO può adottare il provvedimento del richiamo o della diffida, previa contestazione dell'addebito con un temine minimo di quindici giorni.

Il provvedimento del richiamo e della diffida può essere impugnato dall'interessato avanti il Collegio dei Probiviri della <<CO.G.E.D.U.>> entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 13)

Sono organi della <<CO.G.E.D.U.>>

a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;

b) l'ESECUTIVO;

c) il SEGRETARIO;

d) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Articolo 14) (L'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Essa è l'organo che determina la linea politica della <<CO.G.E.D.U.>> viene convocata dal SEGRETARIO della <<CO.G.ED.U.>> su delega dell'ESECUTIVO, oppure dal SEGRETARIO dietro richiesta scritta di almeno un quinto dei soci ordinari con l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno; in tale ultimo caso il SEGRETARIO è tenuto a convocare l'assemblea entro 45 giorni dalla richiesta. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e normalmente entro il mese di aprile.

All’Assemblea possono votare tutti gli iscritti in regola col pagamento della quota. Ogni socio ha diritto ad un solo volo e deve conferire mandato scritto alla persona fisica che lo rappresenterà nelle votazioni; il socio come sopra rappresentato, potrà assumere a sua volta la rappresentanza per delega limitatamente a tre altri soci e sempre dietro esibizione del mandato scritto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente il luogo, l’ora e l'ordine del giorno è indirizzato dal Segretario della <<CO.G.E.D.U.>> ai soci, presso il loro domicilio legale, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione si intende rituale purché pervenga al destinatario almeno venti giorni prima della data predetta.

Articolo 15)

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, al momento dell'apertura, di tanti soci o delegati che rappresentano almeno la metà dei soci in regola col pagamento delle quote. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti indipendentemente dal numero dei presenti al momento delle votazioni.

L'Assemblea è presieduta dal SEGRETARIO o in caso di suo impedimento dal componente più anziano di età dell'ESECUTIVO.

Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti purché sussista al momento delle votazioni la rappresentanza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento delle quote.

La votazione ha luogo per alzata di mano, salvo che un quinto dei votanti richiedano la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 16)

Le candidature per l'elezione a SEGRETARIO, a componente dell'ESECUTIVO e del Collegio dei Probiviri dovranno essere depositate presso il Segretario in carica almeno quindici giorni prima della data della riunione dell'Assemblea.

Le candidature devono precisare il nominativo della persona fisica designata dall'Ente.

Il SEGRETARIO deve dare immediatamente comunicazione ai soci delle candidature pervenute.

Articolo 17)

Le deliberazioni dell’Assemblea, trascritte in un libro dei verbali a cura del SEGRETARIO, sono portate a conoscenza dei soci assenti e del Collegio dei Probiviri entro il temine di un mese. I soci che intendano impugnare le delibere dell'Assemblea potranno presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro quaranta giorni dalla data dell'Assemblea.

Articolo 18) (L'ESECUTIVO)

L’ESECUTIVO è composto dal SEGRETARIO e da otto membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Le cariche hanno la durata di 2 anni e sono immediatamente rinnovabili alle stesse persone una sola volta.

L'ESECUTIVO attua il programma e le delibere dell'Assemblea, designando nel suo ambito i responsabili dei vari settori e nomina il tesoriere; l'ESECUTIVO cura la rappresentanza ed i rapporti della <<CO.G.E. D.U.>> con gli altri Enti privati o pubblici, nazionali ed internazionali.

L'ESECUTIVO cura le comunicazioni sociali, nonché provvede alla nomina ed al funzionamento delle commissioni di studio e lavoro designando i componenti e gli esperti anche al di fuori dell'ambito associativo.

L'ESECUTIVO può nominare dei delegati anche estranei alla <<CO.G.E-D.U.>> stessa al fine di coordinare le iniziative della <<CO.G.E.D.U.>> a livello regionale.

I delegati regionali, che non siano membri dell'ESECUTIVO, possono partecipare alle riunioni del medesimo, ma solo con funzioni consultive.

Articolo 19)

In caso di cessazione o decadenza del Segretario dalla carica prima della scadenza del suo mandato il componente più anziano di età dell'ESECUTIVO ne esercita le funzioni per l'anno in corso.

In caso di cessazione o decadenza di uno o più membri effettivi dell'ESECUTIVO prima della scadenza del loro mandato, diventano di diritto membri effettivi fino al temine dell'anno in corso, nell'ordine i membri supplenti ed i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Articolo 20)

L'ESECUTIVO si riunisce su convocazione del SEGRETARIO di regola ogni tre mesi e comunque ogni qual volta tre membri effettivi ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione deve pervenire sia ai membri effettivi che a quelli supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti purché questi siano almeno quattro, compreso il SEGRETARIO.

La mancata partecipazione di un membro effettivo a tre riunioni dell'ESECUTIVO (anche se giustificata) comporta la decadenza automatica dalla carica e la decadenza viene dichiarata immediatamente dallo stesso ESECUTIVO di tal che se è presente il membro supplente questi può immediatamente prendere parte alle delibere dell'ESECUTIVO e subentrare nella carica.

Il membro dell'ESECUTIVO non può farsi rappresentare da terzi anche se appartenenti allo stesse Ente, ma può conferire delega ad altro membro, anche supplente dell’ESECUTIVO medesimo.

Le deliberazioni dell'ESECUTIVO sono riportate in un libro dei verbali a cura del Segretario e comunicate in copia al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni. In caso di parità nelle votazioni dell'ESECUTIVO prevale il voto del SEGRETARIO.

Articolo 21)

Il SEGRETARIO o, in caso di suo impedimento il membro più anziano di età dell’ESECUTIVO, ha la rappresentanza della <<CO.G.E.D.U.>> verso i terzi.

Articolo 22) (IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI).

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisdizionale e di controllo della <<CO.G.E.D.U.>> esso:

a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l'unico interprete; b) giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione, di non ammissione, di decadenza dei soci, dei provvedimenti di diffida e di richiamo dei soci, di decadenza dalle cariche sociali deliberati dall'ESECUTIVO; c) dirime tra i soci con decisione inappellabile controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi; d) propone all’Assemblea, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica di componenti l'ESECUTIVO per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto, assegnando al SEGRETARIO un termine per la convocazione di detta Assemblea o, in difetto, la convoca direttamente.

Il Collegio dei Probiviri giudica come arbitro amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Articolo 23)

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e due supplenti, ha il potere di deliberare il proprio regolamento interno, e nomina al suo interno il proprio Presidente cui spetta il compito di rappresentare e dirigere il Collegio medesimo. Il presidente del Collegio dei Probiviri convoca le riunioni con un preavviso di almeno sette giorni, invitando anche i membri supplenti i quali possono esprimere il loro voto solo in caso di assenza dei membri effettivi.

In caso di cessazione o decadenza di uno o più membri effettivi del Collegio dei Probiviri prima della scadenza del loro mandato, diventano di diritto membri effettivi fino al temine del mandato in corso nell’ordine: i membri supplenti ed i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i membri effettivi non sono immediatamente rieleggibili.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono farsi rappresentare da terzi anche se appartenenti allo stesso Ente. La carica di membro effettivo e di membro supplente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Nel caso di candidature plurime il neo-eletto alla carica di membro del Collegio dei Probiviri deve comunicare la propria rinunzia alle altre cariche sociali entro sette giorni dalla nomina a membro del Collegio dei Probiviri pena la decadenza da quest'ultima.

Articolo 24)

Le cariche sociali non possono essere in nessun caso remunerate dalla <<CO.G.E.D.U.>>; è ammesso in caso di necessità il rimborso delle spese sostenute purché autorizzato dal Tesoriere e debitamente documentate e giustificate.

Articolo 25)

Le entrate della <<CO.G.E.D.U.>> sono costituite dalle quote sociali che vengono fissate nel loro ammontare ogni anno dall'Assemblea, in misura uguale per tutti i soci. Contributi straordinari possono essere deliberati dall'Assemblea in relazione ad esigenze straordinarie, con le stesse formalità richieste per la modifica dello Statuto.

L'Assemblea annualmente approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposto dal Tesoriere.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Il Collegio dei Probiviri nominato dai soci fondatori nell'atto costitutivo resterà in carica sino al 31 dicembre 1989; il SEGRETARIO e L'ESECUTIVO nominati dai soci fondatori nell’atto costitutivo resteranno in carica fino al 31 dicembre 1987.

Ad eccezione dei poteri di cui sopra, i soci fondatori avranno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari a norma del presente Statuto.

F TO GIORGIO PALENZONA n.q.

" LUIGI CAVALIERI n.q.

" GIOVAMBATISTA MAZZUCA n.q.

" FRANCESCO DI PIETRO NOTAIO

 

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