Mancata conversione decreto-legge 11 settemre

Mancata conversione in legge del  DECRETO-LEGGE 11  settembre 2002, n. 201 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18-09-2002)  Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.  Per la parte riguardante il capo I (articoli da 1 a 3-bis) :  Tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell’avvio della procedura contenziosa di cui alla legge Pinto n.89/2001 (equa riparazione per la non ragionevole durata dei processi in Italia)

   

XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI    N. 3290

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 ottobre 2002 (v. stampato Senato n. 1713)

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle

finanze

(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11

settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per

razionalizzare l'amministrazione della giustizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 17 ottobre 2002

XIV LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 217 di martedì 5 novembre 2002

INDICE

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 201 del 2002: Amministrazione della giustizia (approvato dal Senato) (A.C. 3290)(Discussione) .

Resoconto stenografico dell'Assemblea

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...

Discussione del disegno di legge: S. 1713 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia (approvato dal Senato) (3290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia. 
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3290)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. 
omissis

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente. 
Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.

CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato il 15 ottobre scorso, mira a porre rimedio ad alcune particolari questioni accomunate dalla circostanza di rientrare nell'ambito di materie di competenza del Ministero della giustizia.

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In particolare, il capo I (articoli da 1 a 3-bis) interviene sulla legge 24 marzo 2001, n. 89 (la cosiddetta legge Pinto), in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo; omissis ….

Nel corso dell'esame in Commissione sono stati formulati rilievi critici sulle disposizioni del capo I relative all'accordo transattivo in materia di equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel «termine ragionevole», che hanno portato poi la Commissione a presentare emendamenti soppressivi dell'intero capo I (e quindi degli articoli da 1 a 3-bis)
In sostanza, i dubbi sul testo del decreto-legge non hanno riguardato il merito della scelta del Governo di prevedere una fase precontenziosa necessaria della controversia tra lo Stato e l'interessato, quanto piuttosto la disciplina che in concreto è stata definita per regolamentare tale fase. In effetti, la finalità che ha portato il Governo a prevedere l'accordo transattivo è pienamente condivisibile. Esso, infatti, è stato previsto al fine di ridurre il carico dei contenziosi in materia di equa riparazione e di accelerare la risoluzione delle controversie in oggetto. In sostanza, presso le sedi delle corti d'appello in cui sono pendenti procedimenti per equa riparazione si sta verificando un ritardo nelle decisioni tale da far configurare un'ipotesi di violazione dell'articolo 111 della Costituzione, con particolare riferimento alla ragionevole durata del processo anche in questi stessi procedimenti. 
Vi sono stati, però, dubbi che hanno riguardato l'intervento all'Avvocatura dello Stato in questa fase che si può definire precontenziosa. In sostanza, l'Avvocatura dello Stato avrebbe dovuto curare tutta la fase relativa all'accordo transattivo con oneri sicuramente tali da far supporre che vi sarebbero state grandi disfunzioni. 
Infatti, competente per l'esame dell'accordo transattivo (anche sotto questo profilo sono state rivelate dalla Commissione difficoltà di attuazione del provvedimento) sarebbe stato l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di corte d'appello territorialmente competente in relazione al procedimento nel cui ambito si è verificato il pregiudizio. 
Invece, l'ufficio giudiziario al quale sarebbe spettata la competenza relativa al giudizio di equa riparazione sarebbe stata individuata in base alle regole previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti riguardanti i reati commessi dai magistrati di un determinato ufficio giudiziario. 
Tali perplessità hanno indotto la Commissione a presentare emendamenti sostanzialmente soppressivi di tutto il capo I del provvedimento. 
omissis
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GIUSEPPE FANFANI.  Omissis

D'altra parte, è difficile immaginare in termini positivi un decreto-legge nel quale si mischiano i problemi relativi all'equa riparazione per violazione del principio di ragionevole durata del processo con i problemi relativi alla nomina dei giudici di pace, senza affrontarne i problemi ben più gravi della loro qualità in sede di selezione e della funzionalità del sistema.

Omissis

Prendiamo atto che il Governo, attraverso gli emendamenti soppressivi, ha inteso ritirare la parte del testo di legge in cui si modifica la normativa sull'equa riparazione del danno per violazione del principio di ragionevole durata; d'altra parte, questo problema esiste ed era stato correttamente affrontato, seppure con i limiti e con i difetti sistematici di cui abbiamo già riferito. Tale problema esiste perché vi è la necessità di rendere efficace e celere l'intera procedura, anche attraverso una sistematica di filtri, quale quella che era stata ipotizzata, rendendola peraltro più snella e meno vincolata ad una burocrazia che credo ne impedirebbe il funzionamento. Poi, vi è la necessità di garantire anche l'effettività del risarcimento nei confronti di coloro che, in maniera non strumentale, oppongono alla pubblica amministrazione un danno sofferto a causa dell'eccessiva lunghezza di un procedimento. 
Queste sono le critiche di fondo che noi riteniamo debbano essere prospettate nell'analisi del decreto-legge oggi al nostro esame, critiche che, peraltro, vorremmo approfondire in relazione ai singoli aspetti dei quali il provvedimento si compone, cominciando dai giudici di pace. 
omissis
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FRANCESCO BONITO. Omissis

Signor Presidente, stiamo discutendo in via generale l'atto Camera n. 3290 e cioè la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia. 
 

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Procediamo con ordine, signor Presidente. Della pomposità della rubrica già ho detto e non ci ritorno, ma qualche considerazione deve essere espressa con riferimento ai tempi e alle modalità di lavoro circa la conversione del suddetto decreto-legge. Il decreto-legge è stato dapprima presentato in Commissione e su di esso abbiamo discusso. Poi, la settimana successiva, alla ripresa del nostro lavoro, abbiamo scoperto che il Governo aveva ritirato il provvedimento, che non era più alla nostra attenzione e che non dovevamo più preoccuparcene. 
Improvvisamente si è registrato un nuovo cambio di direzione: il decreto-legge torna all'attenzione della Commissione e del Parlamento e se ne inserisce l'esame nell'ambito dei lavori che stiamo svolgendo per l'approvazione del disegno di legge finanziaria. 
Pensavamo che, rispetto a questo faticoso iter parlamentare, si fosse addivenuti ad una conclusione, ma così non è stato.

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Ieri sera è stato preannunciato, poche ore prima della discussione sulle linee generali, che del testo del decreto-legge alcune disposizioni venivano mantenute, mentre altre venivano cassate. Così è stata cassata la parte iniziale relativa ad un intervento riguardante la cosiddetta legge Pinto
Per la verità, ad una prima lettura ci è sembrato che questa fosse la cosa che più stesse a cuore al Governo: si trattava della parte più articolata, lunga, e che conteneva, anche nella relazione, le motivazioni più importanti sotto il profilo dell'urgenza. In sede di Commissione esprimemmo qualche nostra riflessione; non facemmo mancare qualche contributo in termini di idee, ma soprattutto esprimemmo una nostra perplessità circa la farraginosità della procedura e del procedimento che veniva assunto. Oggi questa parte viene (in)cassata interamente; probabilmente è giusto che sia così. Non rimpiangiamo quindi in modo particolare questa decisione del Governo che torna così a sottolineare il nostro discorso di fondo: probabilmente ed evidentemente non era questa una materia che rivestiva particolare urgenza e, in ogni caso, non era questa la materia in grado di giustificare quella deroga profonda - che pertanto va utilizzata, come dicono i causidici, cum grano salis, ovvero con molto equilibrio - alla potestà legislativa in capo al Parlamento. Se il Governo deve «anticipare» un testo di legge, tutto questo deve fare nella ricorrenza rigorosa dei requisiti e delle condizioni descritte in modo chiarissimo dalla nostra Carta costituzionale. Probabilmente questa integrazione della legge Pinto, che comunque sta creando problemi, non rientrava in quelle materie caratterizzate dall'urgenza, in relazione alle quali giustificato era il ricorso allo strumento del decreto-legge. Probabilmente anche la disciplina che allora veniva proposta e che, come ho ricordato, è stata espunta dal provvedimento, non trovava - ma capita spesso a questo ministro -, il consenso e l'accordo degli operatori del diritto, in particolare di coloro che in maniera diretta avrebbero dovuto applicare quella legge, ovvero l'Avvocatura dello Stato. 
Il nostro ministro è riuscito per la verità a far scioperare tutto il mondo della giustizia. Un grande risultato lo ha raggiunto: ha messo tutti d'accordo nel disaccordo nei confronti della sua politica della giustizia. Hanno scioperato i magistrati, gli avvocati, gli amministrativi. Probabilmente con questo decreto-legge avrebbe convinto anche l'Avvocatura dello Stato a scioperare. Il risultato è, a mio avviso, storico, avendo messo tutti d'accordo. 
omissis

Pag. 11

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 217 del 5/11/2002

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali - A.C. 3290)

omissis

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo brevemente senza, tuttavia, trascurare alcuni rilievi sugli interventi degli onorevoli Bonito e Fanfani.

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Desidero anche dire che, alla fine della scorsa legislatura, nel marzo del 2001, abbiamo approvato la famosa legge Pinto, sulla quale vi fu, da parte di taluno (anche da parte di chi vi sta parlando), una netta critica, soprattutto perché si riteneva che tale legge potesse vieppiù intasare una giustizia civile già ingolfata nel massimo grado. Purtroppo, le nostre sollecitazioni non furono assolutamente raccolte e, ispirato da una demagogia portata a livello parossistico (attesa l'imminenza delle elezioni politiche), il Governo dell'Ulivo andò avanti e la legge fu approvata. 
Gli effetti devastanti di tale approvazione si sono immediatamente appalesati in tutta la loro ampiezza e la crisi della giustizia, soprattutto di quella civile, è aumentata a dismisura. Sarebbe stato più opportuno, forse, lasciare alla Corte europea dei diritti dell'uomo la condanna per il ritardo nella definizione dei processi e, poi, dar seguito, in modo più limitato, ai conseguenti processi civili in Italia. La legge Pinto, invece, ha finito per intasare ancora di più la giustizia civile, per una scelta che ritengo di carattere demagogico. 
Cosa avrebbe dovuto fare il Governo? 
Proprio a fronte di una giustizia, civile e penale, che dà continuamente motivi di doglianza, di dolore e di riflessione, e proprio per gli effetti prodotti dal citato provvedimento, il Governo ha ritenuto opportuno apportare a questo alcune modifiche. Le abbiamo esaminate tutti insieme e proprio la maggioranza ha ritenuto, nella più perfetta obiettività, che le soluzioni individuate, non adeguate, avrebbero reso la vita impossibile ad un importante settore della giustizia e delle istituzioni, quello dell'Avvocatura dello Stato. 
Di conseguenza, all'unanimità ed in maniera trasversale, abbiamo ritenuto opportuno rivedere il provvedimento. In ciò non v'è nulla di strano.
Attendiamo proposte dall'Ulivo che tendano a modificare la situazione attuale con riferimento alla legge Pinto. Finora, però, come al solito, proposte non ne sono venute. Il Governo ha fatto un tentativo che, in un certo senso, non è stato superato dalla stessa maggioranza, la quale ha sollevato alcuni rilievi. Non si può non apprezzare il tentativo del Governo, mentre non sono altrettanto apprezzabili le posizioni di coloro che criticano conseguenze da loro stessi determinate mediante il varo, molto superficiale, di una legge che poteva avere tempi più lunghi di approvazione.

Omissis 
Infine, l'ultima nota del provvedimento è quella relativa all'ampliamento dei termini di indagine preliminare portati da cinque a sei anni per determinati delitti

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commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Questo provvedimento è in linea con quanto fatto in precedenza (e quanto fatto in precedenza trovò il consenso di tutte le forze politiche). Allora, io non mi scandalizzerei assolutamente di una rivisitazione di questo provvedimento, che trovò il consenso di tutti; non mi scandalizzerei, anzi apprezzerei il Governo che, nel caso che esaminiamo, ha riconosciuto che la soluzione del capo 1, quella relativa alla legge Pinto, non è soddisfacente; mostrerei ampio apprezzamento per una presa di posizione, per una presa di coscienza che recepisse non solo i rilievi dell'opposizione, ma anche quelli della maggioranza. È per queste ragioni che noi, in tutta sincerità, dopo avere esposto in modo rapido queste osservazioni, riteniamo che questo provvedimento sia meritevole dell'approvazione del Parlamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.