sentenza 14 gennaio 2003

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 14 gennaio  2003, n. 363. Babolin  c. Ministero  Giustizia. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.  Valutazione dei tempi e della complessita' del caso.

   

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l'oggetto dell'accertamento e' costituito dal mancato rispetto del termine ragionevole del processo, accertamento il cui percorso e', dalla stessa legge, individuato nella valutazione della complessita' del caso ed, in relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione. E' pertanto, necessario che il giudice, una volta individuato l'intero arco temporale del processo, operi un'analitica selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli attribuibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento; quanto risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo attribuibile al giudice, inteso come "apparato giustizia" (cioe' come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio), ed in relazione ad esso va emesso il giudizio circa la ragionevolezza o meno della durata. Quanto, poi, alla complessita' del caso, si tratta di un giudizio di merito (il quale, se logicamente e congruamente motivato, sfugge alla censura di legittimita') che attiene, in generale, alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonche', in particolare, alla novita' o "serialita'" delle questioni discusse, al numero delle parti e delle domande, alla tipologia (qualitativa e quantitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di sub procedimenti sommari, ecc. (La S.C. ha cosi' cassato la sentenza che, pur avendo operato la menzionata sottrazione, aveva del tutto omesso di valutare la ragionevolezza o meno del tempo attribuibile al giudice, limitandosi all'assiomatica considerazione che "il termine ragionevole per lo svolgimento del doppio grado di giurisdizione non sembra nella specie essere stato rispettato").

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente

Dott. Mario ADAMO - Consigliere

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere

Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere

Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BABOLIN NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BOSCOLO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende "ope legio"; Resistente avverso il decreto della Corte d'Appello di TRENTO, depositato il 31 luglio 01 (proc. n. 81/01 c.c.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 luglio 2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

udito per il resistente l'Avvocato RUSSO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo; assorbimento del quinto e rigetto del quarto motivo.

Svolgimento del processo

Con il decreto attualmente impugnato la Corte d'Appello di Trento ha respinto la domanda di equo indennizzo proposta dal sig. Babolin nei confronti del Ministero della giustizia, ai sensi della legge n. 89 del 2001, in relazione alla (ritenuta) irragionevole durata della causa di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, introdotta innanzi al Tribunale di Padova con citazione del 4 marzo 1992 e conclusa con la sentenza di revoca del fallimento della Corte d'appello di Venezia depositata il 22 giugno 2000 e passata in giudicato il 4 dicembre 2000.

A sostegno della decisione il giudice ha rilevato che il procedimento s'è protratto per anni otto e mesi nove, dai quali vanno detratti: mesi sette per la mancata comparizione del Babolin all'udienza collegiale del 21 giugno 1996; mesi cinque per il ritardo con il quale la parte ha impugnato (nel dicembre 1997) la sentenza di primo grado (depositata nel maggio 1997), solo a seguito della notificazione ad opera del curatore; mesi tre per il ritardo nella notifica (5 ottobre 2002) della sentenza d'appello (depositata il 22 giugno 2000). Ha valutato, dunque, la durata del giudizio in anni sette e mesi sei per i due gradi espletati. Ha, altresì, ritenuto che il termine finale del procedimento è collegato alla data di emanazione della sentenza e non a quella di passaggio in giudicato della sentenza stessa; che è generale onere delle parti collaborare con il giudice nel raggiungimento della decisione di merito, procedendo nell'attività loro riservata con la necessaria speditezza e rapidità; che la vicenda in oggetto solo apparentemente poteva considerarsi semplice, in quanto riguardava l'affitto d'azienda da parte di un soggetto (poi fallito) che gli organi fallimentari avevano ritenuto passibile di revocatoria; che il termine ragionevole per lo svolgimento del doppio grado di giudizio non era stato, dunque, superato.

Per la cassazione del decreto della Corte trentina propone ricorso il Babolin, svolgendo cinque motivi. La difesa dell'intimato Ministero della Giustizia s'è limitata alla partecipazione all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso - dove è censurata l'omessa motivazione in ordine al carattere di urgenza della causa di opposizione al fallimento, nonché la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 18 e 19 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) - si sostiene che il termine di ragionevole durata del processo va ragguagliato al tipo di processo in concreto celebrato ed il processo di opposizione alla dichiarazione di fallimento va qualificato come causa urgente nel senso spiegato dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) e dalle disposizioni degli artt. 18 e 19 del R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), sicché il termine ragionevole per tale processo andrebbe individuato in tempi minori di quelli per i processi ordinari. Il giudice non avrebbe motivato in ordine a tale questione.

Con il secondo motivo di ricorso è censurata l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla complessità del caso.

Con il terzo motivo il decreto della Corte trentina è censurato (violazione di legge e vizi della motivazione) in relazione alla valutazione della ragionevole durata del processo e vi si sostiene che il giudice avrebbe erroneamente operato una stima temporale complessiva dell'intero giudizio, senza soffermarsi sui singoli spazi temporali di ciascun grado di giudizio, con la possibilità, dunque, che un grado del giudizio irragionevolmente lungo possa essere compensato da un grado più veloce.

Con il quarto motivo si sostiene che il decreto impugnato avrebbe errato nel porre sullo stesso piano di rilevanza il comportamento della parte, quello del giudice e la complessità del caso, laddove, invece, la legge imporrebbe prima la valutazione della complessità del caso, poi, in relazione alla stessa, la valutazione del comportamento della parte e del giudice.

Con il quinto motivo, infine, il decreto è censurato per vizi della motivazione sulla durata del processo addebitata al comportamento della controparte.

Il ricorso è fondato in ragione di quanto in seguito si va ad affermare.

Benché il legislatore abbia previsto la forma del decreto per il provvedimento camerale che conclude il giudizio in esame, è tuttavia indispensabile una motivazione che, per quanto stringata ed essenziale, dia conto dei passaggi essenziali svolti dal ragionamento a sostegno della decisione. A tal riguardo, è indubbio che oggetto dell'accertamento è costituito dal mancato rispetto del termine ragionevole del processo; accertamento il cui percorso è dalla stessa legge n. 89 del 2001 individuato (art. 2) nella valutazione della complessità del caso ed, in relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. È allora necessario che il giudice, una volta individuato l'intero arco temporale del processo, operi un'analitica selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli attribuibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento. Il resto che risulterà da questa sottrazione costituisce il tempo complessivamente attribuibile al giudice, inteso come Apparato Giustizia (cioè, come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedura necessari all'espletamento del servizio); tempo in relazione al quale va emesso il giudizio circa la ragionevolezza o meno della durata.

Quanto alla complessità del caso, si tratta di un giudizio di merito (il quale, se logicamente e congruamente motivato, sfugge alla censura di legittimità) che attiene, in generale, alla materia ed al tipo di procedura trattata, nonché, in particolare, alla novità o serialità delle questioni discusse, al numero delle parti, al numero delle domande, alla tipologia (qualitativa e quantitativa) dell'istruttoria espletata, alla presenza di sub procedimenti sommari, ecc.

Nella fattispecie in esame il giudice non s'è attenuto agli esposti principi. Infatti, dopo avere individuato in anni otto e mesi nove la durata complessiva del processo, ha stimato quella effettiva in anni sette e mesi sei per i due gradi, considerando che il processo stesso s'era protratto di sette mesi in ragione della mancata comparizione delle parti all'udienza collegiale, che l'impugnazione era stata proposta dalla parte con un ritardo di mesi cinque rispetto ai tempi necessari, che la notifica della sentenza poteva avvenire almeno tre mesi prima rispetto a quando è avvenuta (anni otto e mesi nove - anni uno e mesi tre = anni sette e mesi sei). A questo punto risulta del tutto omessa la valutazione circa la ragionevolezza o meno del tempo attribuibile al giudice (che, come s'è visto, costituisce il risultato di quella sottrazione), mancando ogni accertamento relativo ai singoli atti processuali compiuti, alla loro ragione ed alla loro durata. Piuttosto, nel decreto si legge l'assiomatica considerazione (riferita, peraltro, alla giurisprudenza di Strasburgo) secondo cui "il termine ragionevole per lo svolgimento del doppio grado di giurisdizione non sembra nella specie essere stato considerato".

Anche per quanto alla complessità del caso, la motivazione si rivela carente e, per certi versi, apodittica. Il decreto afferma, infatti, che la vicenda in esame "solo apparentemente poteva considerarsi semplice", limitandosi poi a rilevare che essa traeva origine da un atto ritenuto passibile di revocatoria fallimentare e che il relativo esame aveva imposto il dispendio di circa un anno per l'esame della documentazione. Si tratta di elementi del tutto insufficienti per emettere un giudizio circa la ragionevolezza dei tempi attribuibili al giudice per la conclusione del caso.

Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione ed il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, la quale, nel procedere al nuovo esame della vicenda, si adeguerà agli enunciati principi.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.

Cass. 14 gennaio 2003 n. 363