sentenza 20 febbraio 2004

CASSAZIONE ITALIANA . SEZIONE PRIMA - sentenza 20 febbraio 2004, n. 3388. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi alla Corte d'appello. Cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, primo comma, c.p.c. Possibilità della riassunzione del procedimento.

   

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, il decreto con il quale la Corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiara "non luogo a provvedere" sulla domanda, è riconducibile, sia pure in via di mera assimilazione, al provvedimento, di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, primo comma, c.p.c., che ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non é impugnabile con ricorso per cassazione.