Tabella febbraio/aprile 2004

Tabella della giurisprudenza (febbraio / aprile 2004) della Cassazione Italiana sulla Legge Pinto.
elaborata dall’avv. Maurizio de Stefano

   

Anno 2004 numero sentenza Recenti SENTENZE DELLA CORTE di CASSAZIONE ITALIANA SULLA LEGGE PINTO n.89/2001

123 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 09 gennaio 2004 n. 123. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
1) Nel giudizio di equa riparazione del danno conseguente alla irragionevole durata del processo, la corte di appello non può liquidare, ai sensi degli artt. 91 sgg. cod. proc. civ., in favore del ricorrente vittorioso le spese che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa in giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e ciò non perché si tratti di spese superflue, bensì perché la domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 89 del 2001 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea, non apre un'ulteriore fase di un unico processo, dato che la corte di appello é chiamata a pronunciarsi sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, né potrebbe aprire un'ulteriore fase, dato che l'estraneità all'ordinamento italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente osta alla configurazione di una "translatio iudicii" in senso proprio, e dunque gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano fra le spese del processo in ordine alle quali la corte di appello ha il potere-dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 sgg. citt., atteso che tali norme (dettate con riferimento alla sentenza ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio) riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti. 2) Le spese di difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenute da chi abbia presentato alla corte di appello, ai sensi degli artt. 3 e 6 l. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno derivante dall'irragionevole durata dei processo dopo aver già presentato ricorso alla Corte europea, non possono essere configurate quali danni patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del processo stesso, in quanto non trovano causa nel ritardo, bensì nel giudizio successivamente instaurato davanti alla Corte europea, il quale, a sua volta, deriva dalla scelta autonoma sicuramente legittima, ma certamente non necessitata, della parte stessa di rivolgersi a detta Corte, mentre, invece, danno risarcibile é, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. (indirettamente richiamato dall'art. 2, terzo comma, l. n. 89 del 2001, cit.), soltanto quello che sia conseguenza "immediata e diretta" del fatto causativo.

1921 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 03 febbraio 2004 n.1921. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di valutazione relativa alla durata non ragionevole del processo, il giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, una volta individuato l'intero arco temporale del processo, deve operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento; ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come "apparato giustizia" (ossia come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio), in relazione al quale deve essere emesso il giudizio inerente alla ragionevolezza o meno della durata del processo, senza che sia tuttavia possibile considerare tutto il tempo riferibile all'apparato giudiziario come tempo eccedente la durata ragionevole, atteso che ogni processo, anche il più celere, ha una durata fisiologica collegata allo svolgimento delle varie fasi, delle attività che vi si compiono e degli eventuali diversi gradi di giudizio in cui esso si é articolato, sicché é necessario verificare di volta in volta se le singole attività che sono state in esso compiute siano o no tali da giustificarne la concreta durata, non ravvisandosi né sul piano normativo né nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo una regola di identificazione quantitativa certa e predefinita di durata media, oltre la quale la durata debba considerarsi sempre irragionevole.

3143 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 18 febbraio 2004 n. 3143. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel termine ragionevole del processo non é computabile il tempo occorso per lo svolgimento di fasi amministrative che, in relazione alla natura sostanziale del rapporto poi oggetto di contesa, possano o debbano precedere l'azione in giudizio, ancorché rivestano connotati procedimentali, trattandosi di momenti comunque estranei all'"apparato giustizia" ed affidati a soggetti ad esso non appartenenti. (Nella specie veniva in considerazione il procedimento amministrativo costituente "ex" art. 443 cod.proc.civ. condizione di procedibilità per la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie). 2) In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre, secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioé addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si é concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma dell'art. 4 della citata legge, ferma restando la possibilità di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, é divenuta definitiva. 3) In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'inosservanza di termini posti dal legislatore al manifesto scopo di imprimere un'accelerazione al processo (come quelli, previsti dal rito del lavoro, per l'individuazione della data entro cui deve tenersi l'udienza di discussione "ex" art. 415 cod.proc.civ.), l'inosservanza di detti termini rilevando solo in quinto (e nei limiti in cui) determini a sua volta il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato dall'art. 2 della citata legge, il quale é cosa diversa dai termini "legali", risultando da una sorta di media che tenga conto della durata del processo considerata fisiologica in linea di massima, salve le peculiarità del caso concreto. 4) In tema di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel novero del danno patrimoniale da violazione dei termine di durata ragionevole del processo non rientrano le poste che costituiscono oggetto del giudizio, pendente o concluso, protrattosi eccessivamente. 5) Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, in caso di mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo, la riparazione mediante adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione non si cumula necessariamente con la liquidazione dell'indennizzo, essendo il ricorso all'ordine di pubblicazione rimesso al potere discrezionale del giudice del merito.

4207 Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 2 marzo 2004 n. 4207. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di diritto ad equa riparazione per violazione del ragionevole termine di durata di un processo (legge n. 89 del 2001), il concetto di “termine ragionevole”, oltre a risultare ontologicamente diverso da quello di tempo strettamente necessario per la trattazione della causa", va altresì considerato in concreto, con riferimento, cioè, alla singola fattispecie procedimentale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 comma 2 della legge n. 89 del 2001, avuto riferimento ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze in tema, di interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge 848 del 1955), pur non avendo efficacia immediatamente vincolante per il giudice italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e piú importante guida ermeneutica.
5386 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 17 marzo 2004, n. 5386. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
1) Ai fini dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la nozione di termine ragionevole va riferita alla durata del processo (o della causa) nel suo complesso, e non al rispetto dei singoli termini, ordinatori o dilatori, interni al processo stesso, perché diversamente opinando si verrebbe ad affermare che qualsiasi inosservanza di un termine interno al processo, ancorché quest'ultimo abbia avuto una durata assai contenuta debba condurre ad una valutazione di non ragionevolezza, pervenendo così ad una conclusione non coerente con la disciplina dettata dalla legge, e tale da alterare lo stesso concetto di termine ragionevole, che coinciderebbe di fatto con quello, ben diverso, di termine minimo possibile. 2) Nella determinazione del superamento della ragionevole durata del processo non deve tenersi conto della fase, amministrativa, di preventivo esperimento del procedimento per la composizione delle controversie in materia di previdenza previsto dall'art. 443 cod. proc. civ., perché la preventiva proposizione della domanda amministrativa, nelle controversie in cui è richiesta, costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria, e non appartiene al processo nè contribuisce alla sua definizione, essendo preordinata a verificare la possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa. A tal fine è, in ogni caso, previsto uno specifico termine, oggetto di una valutazione di adeguatezza del legislatore, spirato il quale la domanda giudiziale segue il suo corso. 

6071 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 26 marzo 2004 n.6071, Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale. Tale nesso di causalità non è configurabile là dove la perdita economica lamentata derivi in realtà dalla sopravvenienza di una legge (nella specie, trattavasi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui art. 3, comma 65, ha stabilito il criterio di calcolo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), giacché in tal caso l'entrata in vigore di essa assume rilevanza esclusiva ed assorbente nella determinazione della pretesa oggetto di controversia in tutti i procedimenti ancora pendenti, irragionevole od accettabile che fosse la loro durata. 

6856 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 07 aprile 2004, n. 6856. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
1) Poiché i termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza hanno natura ordinatoria e funzione sollecitatoria, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata inosservanza degli stessi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. 2) In tema di valutazione della ragionevole durata del processo, non tutto il lasso di tempo intercorso tra un'udienza e l'altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di riparazione verificare se l'entità del rinvio sia ascrivibile anche a concorrenti carenze dell'organizzazione giudiziaria.

6857 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 07 aprile 2004, n. 6857. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Ai fini dell'accertamento della violazione o meno del principio della ragionevole durata del processo, il giudice del merito può condurre la propria indagine con riferimento alle singole fasi processuali, individuando per ciascuna di esse quanto del tempo occorso per la definizione sia riferibile al comportamento delle parti, a quello del giudice o all'organizzazione giudiziaria, ferma restando la necessità che il giudice pervenga ad una valutazione della durata complessiva del processo, desumibile anche dalla addizione dei tempi occorsi per la definizione delle singole fasi dello stesso. 

6894 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 07 aprile 2004, n. 6894. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di domanda di equa riparazione per violazione del ragionevole termine di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la competenza territoriale deve essere individuata non già con riferimento al disposto dell'art. 3 L. 89/2001 (norma che, attesane la natura eccezionale, risulta inapplicabile ai giudizi svoltisi dinanzi a giudice diverso da quello ordinario), bensì ai principi generali dettati dal codice di rito, quale quello dell'art. 25 che, nel disciplinare il foro della P.A., prevede, nel caso essa sia convenuta, la competenza del giudice ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, sia pur con l'ulteriore, specifico riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così ritenuto radicata in Palermo la competenza per territorio del G.O. investito della questione della irragionevole durata di un processo contabile celebratosi dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, avente sede, appunto, in Palermo).

6939 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 08 aprile 2004, n.6939. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudizio di irragionevolezza della durata del processo espresso nel decreto della corte territoriale non richiede una specifica motivazione quando il processo si sia protratto per un tempo così lungo da rendere "ictu oculi" superflua ogni ulteriore considerazione. 2) L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, essendo destinata a procurare al danneggiato una quantità di denaro correlata all'entità del pregiudizio, da lui subito, per effetto dell'irragionevole durata del processo, e quindi ad un determinato valore intrinseco, non può essere assimilata ai c.d. debiti di valuta; pertanto, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. la corte territoriale che, sulla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione, liquidi gli interessi pur in assenza di domanda della parte interessata, atteso che il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda della parte interessata vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto, ossia per quelle aventi ad oggetto fin dall'origine un importo nominale di denaro (i c.d. debiti di valuta), ma non anche per quelle (i c.d. debiti di valore) in cui l'entità della prestazione è determinata in funzione di un valore diverso