tabella ottobre 2002/gennaio 2003

   

 

Tabella della giurisprudenza (ottobre 2002/gennaio 2003) della Cassazione Italiana sulla Legge Pinto

elaborata dall’avv. Maurizio de Stefano

 

Recenti SENTENZE DELLA CORTE di CASSAZIONE ITALIANA SULLA LEGGE PINTO

1

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 gennaio  2003, n. 521. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di un processo amministrativo

2

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 14 gennaio  2003, n. 362. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di una procedura fallimentare

3

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 19 dicembre  2002, n. 18130. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata del processo penale . Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

4

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 28 novembre  2002, n. 16882. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata del processo penale .

5

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 novembre  2002, n. 16502. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Ritardi derivanti da norme di legge.

6

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 18 novembre  2002, n. 16262. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di un processo civileSocietas  patire… potest.

7

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 07 novembre  2002, n. 15611. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata del processo di esecuzione forzata.

8

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 07 novembre  2002, n. 15607. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Impugnabilità in cassazione

9

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 05 novembre  2002, n. 15449. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.  Durata del processo penale . Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

10

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 ottobre  2002, n. 14885. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di una procedura di sfratto

 

 

 

 


 

1) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 gennaio  2003, n. 521. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di un processo amministrativo

Proponibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo che e' instaurato dinanzi al Giudice Amministrativo; divieto di cumulo del ritardo di più procedimenti connessi e contestualmente pendenti dinanzi a giudici diversi ai fini dell'accertamento della violazione del principio della durata ragionevole del processo.

2) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 14 gennaio  2003, n. 362. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.  Durata di una procedura fallimentare

Proponibilità della domanda di equa riparazione di cui alla Legge 89/01 avanzata durante lo svolgimento della procedura fallimentare; rilevanza del comportamento delle parti ai fini dell'accertamento della durata ragionevole della procedura fallimentare;  criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale scaturente dalla irragionevole durata della procedura fallimentare ai fini del diritto all'equa riparazione di cui alla citata legge.  


La    domanda di riparazione per violazione del diritto ad una ragionevole durata del processo può essere  proposta, in base all’art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, anche durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Non è fondata la tesi del Ministero della Giustizia secondo cui questa disposizione di legge si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.) e di imparzialità del giudice (art. 101 Cost.). Non è infatti giuridicamente sostenibile che la proposizione della domanda di riparazione in pendenza del giudizio costituisca atto di sfiducia nei confronti del giudice della causa di cui si deduce l’eccessiva durata. Una tale concezione postula che l’azione per il conseguimento dell’equo indennizzo sia fondata sull’accertamento della responsabilità (e, quindi, della colpa) del singolo giudice nella causazione dell’ingiustificato ritardo, attraverso comportamenti di rilievo civile, penale, contabile o disciplinare. Al contrario, la disciplina in esame fa scaturire il diritto all’equo indennizzo dal mero accertamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, sicché la valutazione del comportamento del giudice (insieme con quello delle parti) ha la mera funzione di selezionare quali attività processuali siano attribuibili all’impulso del giudice e quali all’impulso delle parti: così da consentire la stima dei tempi che sono complessivamente attribuibili al giudice, come Apparato Giustizia (inteso come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all’espletamento del servizio), e far scaturire il giudizio circa la ragionevolezza o meno della loro durata. In quest’ordine di idee è assolutamente da escludersi che lo spirito della legge sia quello di attribuire al giudice dell’equo indennizzo l’indagine e la valutazione circa la legittimità (civile, penale, disciplinare o contabile) del comportamento del giudice della causa presupposta (sia essa definita o in corso); mentre è da ammettersi che l’eventuale giudizio favorevole sull’istanza contenga in sé un apprezzamento negativo circa la complessiva capacità dell’Apparato Giustizia a rendere il servizio attribuitogli in tempi ragionevoli.

3) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 19 dicembre  2002, n. 18130. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata del processo penale . Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

Necessita' di provare (almeno in via indiziaria) la sussistenza del danno non patrimoniale scaturente dalla irragionevole durata del processo (penale) ai fini del diritto all'equa riparazione di cui alla Legge 89/01. Ai fini del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale che il soggetto lamenti per la durata irragionevole del processo penale in cui egli era imputato, se puo' sostanziarsi nello stato d'ansia e di turbamento, deve nondimeno essere provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che l'irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non costituisce danno evento di per se' risarcibile.

4) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 28 novembre  2002, n. 16882. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata del processo penale .

Il riconoscimento del diritto all'equa riparazione, previsto dall'articolo 2 della citata legge 89/2001, prescinde dall'esistenza di negligenze e, in genere, di "colpe" dei soggetti investiti della definizione del processo, il cui protrarsi "irragionevole" assume quindi rilievo anche quando dipenda da disfunzioni o carenze di carattere generale ed obiettivo.

5) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 novembre  2002, n. 16502. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Ritardi derivanti da norme di legge.

Ai fini del diritto all'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella durata complessiva del processo, da prendere in considerazione ai fini del giudizio di ragionevolezza, vanno computati anche ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge (nella specie, dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sull'assenza dal. lavoro della lavoratrice per maternita', determinante nel caso concreto l'indisponibilita' di uno dei componenti del collegio), atteso che detto diritto prescinde dall'esistenza di negligenze in capo ai soggetti investiti della definizione del processo.

6) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 18 novembre  2002, n. 16262. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di un processo civile-Societas  patire… potest.

Il legislatore italiano con la legge n. 89/2001 ha inteso riferirsi alla violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, ricollegando ad essa il diritto all’equa riparazione, nel significato e nella portata che quella norma ha assunto anche per effetto della costante opera interpretativa ed applicativa svolta in proposito dalla Corte europea. Di modo che, in difetto di chiare ed inequivocabili indicazioni di segno contrario, desumibili da altre norme o  da consolidati principi vigenti nell'ordinamento nazionale, la pregressa giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte europea costituisce la prima e più importante guida nel ricostruire i lineamenti del diritto all'equa riparazione ormai previsto anche dalla nostra legislazione interna . Anche ad un ente collettivo compete, entro i limiti della prova offerta, la titolarità del diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n° 89.

 

7) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 07 novembre  2002, n. 15611. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata del processo di esecuzione forzata.

L'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ammette la proponibilita' della domanda di equa riparazione anche nella sentenza del procedimento la cui durata costituisce titolo della domanda stessa, e quindi anche nel corso della fase processuale cui si assume imputabile il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Ne' siffatta interpretazione della norma si pone in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in quanto. derivando l'equa riparazione, non da un illecito aquiliano, ma da un'obbligazione "ex lege". la proposizione, in corso di causa, della domanda diretta ad ottenere il relativo indennizzo non da' luogo ad alcuna potenziale o virtuale contrapposizione col giudice del processo nel quale la violazione del termine di durata ragionevole si assume essersi verificata, ne' configura alcuna ipotesi di incompatibilita' o di inopportunita' rispetto alla conduzione del medesimo processo. 2) Il diritto all'equa riparazione, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il mancato rispetto del termine ragionevole, e' configurabile anche in relazione al processo di esecuzione forzata. 3) Il giudice investito della domanda di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, nell'accertare la violazione della durata ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze del caso, ivi compreso il comportamento delle parti, e quindi verificare se la circostanza che ha impedito alla procedura di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare di proseguire sia dipeso dal mancato deposito, in allegato all'istanza di vendita, dei documenti prescritti dal secondo comma dell'art. 567 cod. proc. civ., mancato deposito determinante, anteriormente alla legge 3 agosto 1998, n. 302, la quiescenza del processo.

8) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 07 novembre  2002, n. 15607. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Impugnabilità in cassazione

L'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che il decreto della corte d'appello che pronuncia sulla domanda di equa riparazione e' "impugnabile per cassazione", senza alcuna altra specificazione, deve intendersi come rinvio alle regole ordinarie del ricorso alla Corte Suprema regolato dagli artt. 360 e ss. cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorrente ha l'onere di proporre sin dal ricorso introduttivo le questioni che intenda debbano essere esaminate in sede di legittimita', senza che si verifichi alcun automatico trasferimento in quella sede, per effetto della mera proposizione di ricorso, delle questioni sollevate o sviluppate nel giudizio di merito. L'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che il decreto della corte d'appello che pronuncia sulla domanda di equa riparazione e' "impugnabile per cassazione", senza alcuna altra specificazione, deve intendersi come rinvio alle regole ordinarie del ricorso alla Corte Suprema regolato dagli artt. 360 e ss. cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorrente ha l'onere di proporre sin dal ricorso introduttivo le questioni che intenda debbano essere esaminate in sede di legittimita', senza che si verifichi alcun automatico trasferimento in quella sede, per effetto della mera proposizione di ricorso, delle questioni sollevate o sviluppate nel giudizio di merito.

9) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 05 novembre  2002, n. 15449. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.  Durata del processo penale . Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

Ai fini del diniego di accoglimento della domanda di equa riparazione proposta a norma degli artt. 2 e 3 della legge 89/2001, non è sufficiente ad escludere la sussistenza del danno (sia patrimoniale sia non patrimoniale) che possa essere derivato al ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine ragionevole di cui al primo comma del citato art. 2, il semplice fatto che tale ritardo abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato ascritto al medesimo ricorrente, occorrendo invece apprezzare se l’effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie ovvero a prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento penale ed a autorità procedenti, senza che, del resto, in quest’ultimo caso, possano ritenersi di per sé in grado di elidere completamente il danno, nella sua duplice accezione dianzi riportata, né la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato né la certezza, eventualmente acquisita da parte di quest’ultimo, circa la sopravvenienza della prescrizione stessa.

10) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 ottobre  2002, n. 14885. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di una procedura di sfratto        

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., ne' presuppone la verifica dell'elemento soggettivo :della colpa a carico di un agente; esso e' invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art.6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, cioe' di un evento "ex se" lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l'obbligazione avente ad oggetto l' equa riparazione configurandosi, non gia' come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformita' dell'ordinamento giuridico. 2) Ai fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento onde verificarne la ragionevolezza, deve considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi (o normativi in genere), e cio' non gia' per sindacare tali atti, ma per apprezzare se la durata del singolo procedimento, come conformato in base a quegli atti, si riveli in concreto compatibile con il precetto di cui all'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001 e, tramite questo, con il precetto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il decreto della corte territoriale, il quale, invece, aveva affermato che dall'ambito applicativo della legge andasse esclusa l'incidenza, sulla durata del procedimento di esecuzione forzata per rilascio di immobile ad uso di abitazione, riferibile ai provvedimenti legislativi che avevano piu' volte sospeso gli sfratti o demandato alla graduazione prefettizia l'assistenza della forza pubblica). 3) Nell'ambito applicativo della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, rientra anche il procedimento di esecuzione forzata di un provvedimento di rilascio d'immobile adibito ad uso di abitazione, stante il collegamento, emergente anche dai principi elaborati dalla Corte europea (alla cui stregua va condotta l'interpretazione della legge n. 89 del 2001), tra soddisfazione concreta del diritto azionato e procedimento di esecuzione forzata. Ne' in senso contrario puo' invocarsi l'art. 4 della citata legge. il quale, nel fissare termini e condizioni di proponibilita' della domanda di riparazione, fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi "dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, e' divenuta definitiva", atteso che l'espressione "decisione definitiva" non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, bensi' indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione: e tale momento, nell'esecuzione per il rilascio di un immobile, e' quello della riconsegna del bene all'avente diritto. 4) Il decreto con cui la corte d'appello si pronuncia, all'esito di un procedimento camerale, sulla domanda di equa riparazione proposta dall'interessato in caso di violazione del termine ragionevole del processo, e' ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 360 cod. proc. civ., e non soltanto per violazione di legge, atteso che l'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede espressamente, avverso il decreto della corte territoriale, il rimedio del ricorso per cassazione senza alcuna limitazione in ordine ai motivi proponibili, cosi' intendendo riferirsi al ricorso ordinario per cassazione.