decreto legge 11 settembre 2002

Repubblica Italiana. DECRETO-LEGGE 11  settembre 2002, n. 201 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18-09-2002)  Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.  (estratto)


Tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell’avvio della procedura contenziosa di cui alla legge Pinto n.89/2001 (equa riparazione per la non ragionevole durata dei processi in Italia)
Le norme mirano in particolare ad alleggerire il pesante carico di lavoro delle Corti d’Appello attraverso alcune modifiche alla “legge Pinto”, (che prevede l’equa riparazione in caso di eccessiva durata dei processi) incentivando la composizione transattiva dei ricorsi.

estratto

Capo I
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

 

testo in vigore dal: 19-9-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonche' di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetusta' degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento; Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare la funzionalita' delle sezioni della Corte di cassazione; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente: 
2. "Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volonta' di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. La comunicazione e' corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attivita' processuali nonche', se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, e' condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3.
2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.
3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.
4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresi', della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonche' le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.
6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.
7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione e' trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato e' determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonche' all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalita'.
12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio puo' formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.
13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.".

Art. 2.
1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario.";
b) al comma 6, le parole: "Il decreto e' immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto e' motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso e' immediatamente esecutivo.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6.".

Art. 3.
1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si e' formato il titolo della cui esecuzione si tratta.".

OMISSIS