Regolamento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo)

esso il Consiglio d'Europa, Strasburgo, Francia. 

© Council of Europe 

A decorrere dal  1° febbraio 2022 il termine per adire la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo non è più fissato a 6 mesi, ma a 4(QUATTRO) mesi dall'ultima decisione del tribunale nazionale pronunciata in una causa, generalmente corrispondente a una sentenza della più alta corte del paese interessato. Questa nuova scadenza non è retroattiva: non si applica ai ricorsi per le quali la decisione interna definitiva è stata pronunciata prima del 1 febbraio 2022.

 

 

La modifica del termine per il deferimento alla CEDU risulta dal Protocollo n. 15 alla Convenzione, firmato e ratificato dai 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. Il presente testo di modifica dell'Accordo è già entrato in vigore, ma prevedeva un periodo transitorio che scade il 1° febbraio 2022; è quindi da tale data che i ricorrenti ed i loro legali devono rispettare il nuovo termine per il rinvio alla Corte, in mancanza del quale il loro ricorso sarà dichiarato irricevibile.

Schema semplificato del percorso di un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Case_processing_Court_ITA.pdf

 REGOLAMENTO DI PROCEDURA Versione in lingua Italiana 

(traduzione NON ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

avviso importante questa  TRADUZIONE IN  ITALIANO NON RIPORTA LE MODIFICHE SUCCESSIVE AL  PRIMO GENNAIO 2020

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Regolamento di procedura davanti alla Corte europea dei diritti umani

NUOVO Articolo 47

 (Contenuto di un ricorso individuale)

Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, 11 dicembre 2007 e 22 settembre 2008, 6 maggio 2013, 1° giugno e 5 ottobre 2015.

 

Articolo 47

(Contenuto di un ricorso individuale) ([1])

1. Ogni ricorso depositato a norma dell’articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il Presidente della Sezione interessata decida altrimenti. Il formulario deve contenere tutte le informazioni richieste  nelle parti pertinenti del formulario di ricorso ed indicare :

a)  nome, data di nascita, nazionalità  ed indirizzo del ricorrente e, quando il ricorrente è una persona giuridica, il nome completo, data della costituzione o di registrazione, numero ufficiale di registrazione (eventualmente) e indirizzo ufficiale di questa;

b) all'occorrenza, il nome,  indirizzo, numeri di telefono e telefax e posta elettronica  del suo rappresentante;

c) se il ricorrente ha un rappresentante, la data e la firma originale del ricorrente nel riquadro del formulario di ricorso riservato al potere (di rappresentanza  n.d.t); la firma originale del rappresentante che dimostra che egli ha accettato di agire a nome del ricorrente deve anche figurare in  questo riquadro;

d)  la o le Parti contraenti contro  cui il ricorso è indirizzato ;

e) un’esposizione succinta e leggibile  dei fatti ;

f) un’esposizione succinta e leggibile della o delle allegate  violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ; e

g) un’esposizione succinta e leggibile che conferma il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.

.2. a) Tutte le informazioni previste  ai commi  da e) a g) del paragrafo 1 qui sopra devono essere esposte nella parte pertinente del formulario di ricorso ed essere sufficienti per permettere alla Corte di determinare, senza dover consultare ulteriori documenti, la natura e l’oggetto del ricorso.

 .b) Il ricorrente può tuttavia completare queste informazioni aggiungendo al formulario di ricorso un documento di una lunghezza massima di venti pagine esponendo in dettaglio i fatti, le violazioni allegate della Convenzione e le argomentazioni pertinenti.

.3) 1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:

a) dalle copie dei documenti pertinenti alle decisioni o provvedimenti denunciati, sia di natura giudiziaria o diversa;

b) dalle copie dei documenti e delle decisioni  che dimostrano che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e decisioni e osservato il termine imposto nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;

c) eventualmente, dalle copie dei documenti relativi a ogni altra procedura internazionale d’indagine o di composizione:

d) se il ricorrente è una persona  giuridica, come previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo, dal (dai)  documento(i) che dimostrano che l’individuo che ha presentato il ricorso possiede la qualità per rappresentare il ricorrente o detiene i poteri al tal fine.

3. 2) I documenti presentati a sostegno del ricorso devono figurare su un elenco per ordine cronologico, avere dei numeri consecutivi ed essere chiaramente identificati.

4. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un’esposizione delle ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Quest’ultima  può autorizzare l’anonimato o decidere di concederlo d’ufficio.

.5. 1. In caso di non rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte, salvo che:

.a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente per il mancato rispetto in questione;

.b) il ricorso riguarda una domanda di provvedimenti interinali;

.c) la Corte non decida diversamente, d’ufficio o su richiesta di un ricorrente.

.5. 2. La Corte potrà sempre richiedere a un ricorrente di presentare entro un termine predeterminato ogni informazione o ogni documento utili sotto la forma o nella maniera ritenute appropriate.

6. a) Ai fini dell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione,  il ricorso si considera presentato alla data in cui un formulario di ricorso che soddisfi alle esigenze imposte dal presente articolo  è spedito alla Corte, ne fa fede il timbro postale.

 .b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di considerare una diversa data.

.7. Il ricorrente deve informare la Corte d’ogni cambiamento d’indirizzo e d’ogni fatto pertinente per l’esame del suo ricorso.




 Istruzioni per la compilazione del formulario del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo .

a cura dell'avvocato  Maurizio de Stefano (del foro di Roma)

Innanzi tutto cercate la piattaforma internettiana che si trova su questo sito www.echr.coe.int  che è il sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Voi mi direte, ma è scritto in francese e in inglese. Non abbiate paura c'è una possibilità di andare su di un’ area dello stesso sito che parla italiano, leggerete dalla versione inglese “applicants other language” oppure se state sul settore francese ci sarà scritto “Requérants –autres langues” .. In questo settore voi avrete qui una piattaforma in cui ci sono tutte le lingue ufficiali dei 47 paesi del Consiglio d'Europa, e trovate la casella italiano, a questo punto si apre un panorama tutto in italiano, tutto chiaro, come introdurre un ricorso, come adire la Corte, contenuti, procedura, stadio della procedura, cercare un ricorso e così via.

Questo è il vostro terreno di gioco, ma prima ancora di addentrarvi su come scrivere un ricorso, che è l'aspetto diciamo importantissimo perché è procedurale, bisogna preoccuparsi di conoscere il contenuto, cioè cosa scrivere nel ricorso? E allora qui avrete un’area del sito, in alto a destra, dove trovate il motore di ricerca della giurisprudenza della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Si chiama “Recherche HUDOC” oppure Search HUDOC” . All’interno di questo motore di ricerca,  sul lato sinistro avete la possibilità di configurare dei filtri per isolare le sentenze, le decisioni, di individuare i paesi che sono coinvolti, gli stati, come vedete l’Italia ha ben 6055 sentenze, potete isolare la violazione o non violazione in base all'articolo, qui ci sono gli articoli della Convenzione che sono menzionati e voi quindi se cercate l’articolo 5 combinato con l'articolo 3 divieto di trattamenti inumani e degradanti, cliccherete il  numero 3 e poi andrete al 5, e troverete qui le sentenze che riguardano questa particolare fattispecie. Quindi la prima operazione da fare è conoscere la giurisprudenza della Corte, perché se non conoscete la giurisprudenza della Corte non sarà per voi possibile poi scrivere all'interno di questo ricorso; un grave problema si pone però perché come qui vedete la sentenza è scritta o inglese, o inglese , a volte può essere tradotta in molte altre lingue nazionali degli stati interessati (anche in italiano ovviamente),  qui in questo caso è turco, ma normalmente è inglese o francese o per le sentenze più importanti sia in inglese che in francese.

Se io voglio cercare un qualcosa che possa essere attinenza più stretta con l'Italia e ci scrivo: “mafia”, voi troverete questa parola testualmente  (a parte che mafia è un termine internazionale),  troverete molte sentenze che riguardano l'Italia, ma anche sentenze che riguardano altri paesi, perché il fenomeno quantomeno è esportabile; per ogni singola sentenza, il motore di ricerca precisa  se il testo è solo in inglese o solo francese, poi se precisa “altre lingue”, e quindi troverete sicuramente non per tutte quelle italiane, ma insomma in buona parte per i casi più recenti contro l’Italia troverete la traduzione in italiano. Dovrete abituarvi a leggere il testo delle sentenze perché, se non avete questa dimestichezza, sarà difficile riempire poi il formulario di ricorso per spiegare qual è la doglianza; dovete ricordare innanzitutto il principio base che investe, che regola il diritto di ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha sede a Strasburgo. Il principio diciamo basilare è l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Cosa si intende per esaurimento delle vie di ricorso interne. Si intende che non ci si può presentare davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo se non si è prima tentato di sottoporre al Giudice Nazionale la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte della legislazione nazionale. Quindi la regola dell'articolo 35 della Convenzione prescrive che non si possa “cominciare” la causa a Strasburgo tanto per intenderci, ma bisogna per forza aver sottoposto la questione al Giudice Nazionale e fino all’ultimo grado di giudizio.

Allora torniamo indietro a vedere in questa piattaforma ripeto www.echr.coe.int nell’area “applicants other language” oppure se state sul settore francese ci sarà scritto “Requérants –autres langues”; si clicca, scendete al braccio dell'italiano, e troverete le istruzioni per  come introdurre un ricorso. Attenzione, l’introduzione di un ricorso oggi è gravato di un formalismo eccessivo. Innanzitutto dovete obbligatoriamente, scaricare il  cosiddetto formulario di ricorso. Questo è un file in pdf che a volte crea problemi di apertura e quindi vi prego di insistere perché se non riuscite ad avere questo formulario non sapreste dove andare. A volte in questo formulario ci sono delle difficoltà tecniche però dovete insistere perché assolutamente necessario, Allora il formulario deve avere questa sigletta in alto a destra “ITA 2018/1” perché ci sono delle versioni precedenti che sono superate e il formalismo della Corte Europea oggi potrebbe essere talmente esagerato da ritenere non esaminabile un ricorso compilato su una versione superata che avreste trovato su un motore di ricerca  generalista sul web. La prima pagina è molto semplice, ignorate al primo rigo la richiesta di numero di riferimento perché oramai non c'è più la possibilità che c'era una volta di fare la lettera interruttiva per chiedere il formulario di ricorso, e quindi all'epoca c'era  una lettera interruttiva a cui seguiva un numero di ruolo;  questa ipotesi oggi  non si pone più, quindi ignorate questa prima parte, non c'è nessun numero di riferimento da indicare, perché il vostro ricorso sarà per la prima volta presentato su questo formulario e ovviamente non ha nessun numero di ruolo, tantomeno le “etichette col codice a barre”.

La prima pagina indica che la parte  ricorrente è una persona fisica , qui  è facile, si tratta di mettere il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, il telefono, non è necessaria la mail, ma insomma  se ce l'avete indicatela, sesso maschile o femminile, mettetelo perché viene richiesto. Questa pagina 1 è la più facile tutte, pure un analfabeta sarebbe in grado di compilarla.  La seconda pagina sembrerebbe facile, però siccome sono elencati i 47 stati del Consiglio d'Europa contro cui è diretto il ricorso, non dimenticate di cliccare, flaggare, “Italia”, perché sennò loro teoricamente potrebbero non sapere contro quale Stato è rivolto il ricorso, perché magari la causa si svolge tra due paesi confinanti. Ricordate che se davanti al giudice nazionale il processo si è celebrato  tra la parte civile e l'imputato, questo processo  prosegue a Strasburgo ad iniziativa del solo  l'imputato, o della sola la parte civile, contro lo Stato. Quindi la causa è “io contro lo Stato”, e quindi dovete assolutamente ricordarvi e non pensiate che sia superflua questa mia raccomandazione perché non vorrei che non esaminassero il vostro ricorso perché non c'è scritto contro quale stato è diretto, anche se sarebbe facile, perché se lo svolgimento del processo si è svolto in Italia è ovvio che mi rivolgo contro l’Italia. Comunque siccome sono cattivissimi, vi invito a non dimenticare la pagina 2 dove indicare lo Stato convenuto davanti alla Corte Europea.

Pagina 3. Qui è prevista la possibilità che il ricorso venga presentato, dalla persona fisica  in proprio, da un suo familiare oppure da un avvocato che firmerà il ricorso; vi preciso che non è obbligatoria la rappresentanza dell’avvocato in questa prima fase; lo diverrà solo dopo che il ricorso sarà comunicato al Governo.

Come dicevo, la parte può essere rappresentata o da un parente. o da un amico. o da un avvocato. In questa prima fase supponiamo che sia carcerato il soggetto di cui voi tutelate la posizione, quindi la pagina 3 è quella della indicazione dell'avvocato e del rilascio della procura. Questo avvocato si chiamerà ad esempio Cicerone, Marco, Tullio, bisogna indicare la nazionalità, italiano, l'indirizzo, il telefono, il fax, la mail. Attenzione, su questa pagina ci va scritta, ci va firmata la procura, la procura al paragrafo 33 deve essere firmata graficamente e materialmente con una penna biro leggibile dalla parte con la data in cui viene rilasciata; al paragrafo n. 35 deve essere apposta la firma dell'avvocato o del rappresentante, per accettazione, non c'è bisogno di scrivere è autentica, perché è impensabile che un avvocato falsifichi la firma del proprio cliente. Quindi è sufficiente scrivere con la propria firma anche qui graficamente visibile. Ultimo notazione  al paragrafo n. 32 bisogna indicare l’indirizzo della posta elettronica.

E’ opportuno ripetere questo indirizzo al paragrafo n. 37; qui non si tratta di un vero e proprio processo telematico perché non funziona ancora, però mettendo questo indirizzo di email, non la PEC perché crea problemi di ricevibilità,  con questa mail se la Corte, dopo la comunicazione al Governo del ricorso,  vi ammetterà alla piattaforma Ecomms la comunicazione elettronica sarà molto più tranquilla e più sicura per voi perché eviterete decadenze, e quindi Vi consiglio di mettere fin da subito questo indirizzo di posta. In quella piattaforma potrete anche spedire i vostri atti difensivi.

Passiamo alla pagina 4 del formulario. Come dicevo, se invece di una persona fisica il ricorrente è una persona giuridica , un’associazione, una società per azioni, perché anche le società per azioni hanno i diritti umani da tutelare, allora qui dovete scrivere il nome del presidente e del legale rappresentante che rappresenta la società o l'organizzazione, naturalmente va allegato l'atto che documenta i poteri di questo che firma oltre all’ avvocato che assiste la associazione o la persona giuridica. E anche qui il nome e cognome del presidente, dell’amministratore unico, del segretario generale e quale sia in base ai poteri che documenterete e anche qui l'avvocato mette il suo nome, la procura la firma, e la firma dell'avvocato, e ancora qui, diciamo le cose sono facili.

Andiamo alla pagina 5 del formulario. Attenzione la pagina 5, 6, e 7, sono tre pagine dedicate all'esposizione dei fatti. In questa esposizione dei fatti dovete mettere, i fatti, cioè lo svolgimento dei processi, i tre gradi di processo che si sono celebrati, con tutti i riferimenti al diritto nazionale. E  se lo avete invocato espressamente, anche i riferimenti ai diritti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per dimostrare che avete invocato questa particolare tutela davanti ai Giudici Nazionali. Questo formulario in pdf editabile è scrivibile per dimostrare che non si possono aumentare le righe, non si può aumentare il carattere; però prendendo a misura questo modello voi potreste anche scrivere su una pagina Word battendo a macchina, l'importante è mantenere questo carattere e incollarlo nella Finca di ogni pagina. Perché? Non è consentito assolutamente uscire fuori dai margini o scrivere delle pagine aggiuntive al formulario, quindi tre pagine saranno dedicate a questa esposizione dei fatti che significa svolgimento del processo. E’ anche possibile  inserire in queste pagine l’esposizione di un contesto generale, ma insomma questo dipende dalla materia che vuoi trattare, l'importante è che tutto sia messo in queste tre pagine. Io una volta ho aggiunto la pagina  7 bis, e 8 bis, e la cancelleria della Corte ha dichiarato illeggibile il formulario e quindi chiuso il ricorso in via amministrativa, senza  neppure presentarlo a un giudice. Pensate la gravità per l’avvocato di questa sanzione.

Nelle  pagine da 8 e 9 del formulario, invece, vanno indicate e spiegate le norme del diritto europeo. Se le pagine 5, 6 e 7 erano dedicate allo svolgimento del processo nazionale, qui bisogna indicare la violazione delle norme della Convenzione o dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione che voi ritenete siano state violate. E qui nella colonna di sinistra  delle pagine 8 e 9 metterete in evidenza l'articolo della Convenzione, e qui nella colonna di destra  racconterete perché c'è questo contrasto con la sentenza del giudice nazionale definitiva, che voi avete illustrato  nello svolgimento che precede, e citerete la giurisprudenza della Corte europea. A volte è sufficiente indicare i riferimenti della sentenza perché poi la Corte europea ben conosce la fattispecie ivi esaminata. Qui si raccoglie il frutto della vostra preventiva ricerca nel citato motore HUDOC. Attenzione davanti alla Corte europea le sentenze si chiamano col nome del ricorrente, con numero di ruolo, e con la data della pronuncia. Ad esempio, il caso Enea c. Italie,  numero 74912/01  è il numero di ruolo del  ricorso originario, 19 settembre 2009  è la data della sentenza, è così via. Ripeto solo due pagine sono dedicate alla parte del diritto europeo, voi non potete aggiungerne altre per illustrare la violazione o le violazioni della Convenzione europea.

Poi abbiamo la pagina 10 del formulario in cui si chiede espressamente se avete osservato i criteri di ricevibilità di cui all'articolo 35 della Convenzione che sono, l’aver esaurito tutti i ricorsi disponibili dello Stato contro cui questo ricorso strasburghese è diretto, ivi compreso l'Appello, ivi compresa la Cassazione: Se parliamo di processo penale; qui bisogna indicare con precisione la data della decisione interna definitiva al fine di dimostrare il rispetto del termine di sei mesi per poter presentare il ricorso a Strasburgo. Perché una regola aurea è che non si può presentare un ricorso a Strasburgo oltre i 6 mesi dalla data di deposito della sentenza di Cassazione. Per il processo penale italiano, l'udienza  è il giorno in cui viene emessa la parte dispositiva della sentenza, ma la motivazione segue a volte anche molti mesi dopo  e non sempre, anzi credo quasi mai la cancelleria avvisi della pubblicazione in cancelleria della sentenza, di talché voi dovete dormire in cancelleria della Cassazione Penale al fine di verificarne la data, perché da quel giorno, anche se la cancelleria non vi ha mai informato, decorrono i sei mesi. Attenzione che in prospettiva c'è una riforma che porterà da 6 a 4 mesi questo termine di decadenza, proprio per complicare la vita agli avvocati, anche perché la parte interessata si ricorda che c'è la Corte di  Strasburgo magari una settimana prima della scadenza di questo termine storico.

 

L’importante è che voi di mostriate in questa pagina 10 del formulario con riferimento ai singoli articoli se sono più d'uno, i ricorsi esperiti, la decisione definitiva, e soprattutto la sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso interno;  qui diciamo non è complicato, ma è la prova del nove che non potete terminare l’iter processuale interno dopo una sentenza di appello, ma dovete per forza andare in Cassazione. Si potrebbe sostenere che in certi casi il ricorso in  Cassazione, specie nel civile, è inammissibile se riguarda una questione di fatto, lo dico per i civilisti, però è un rischio (per il processo europeo) non aver tentato il ricorso in  Cassazione, allora in questi casi io consiglio di fare un primo ricorso alla Corte europea subito dopo la sentenza della Corte d'Appello e poi andare in Cassazione in modo che  se il ricorso presentato a Strasburgo dopo la sentenza della Corte Appello, fosse dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie integrali di ricorsi interni  voi avete sempre una…. diciamo una cartuccia di riserva per riproporre lo stesso ricorso davanti alla Corte di Strasburgo all'esito infausto della Cassazione.

A pagina 11 del formulario al paragrafo n. 64, ci viene chiesto, esiste o esisteva una via di ricorso che la parte  non ha esperito? Se voi mettete NO, la questione finisce qui, ma se mettete SI’, come nell’ipotesi che ho fatto prima in cui ritenevo la sostanziale definitività della sentenza della  Corte d’appello in questo caso, dovete spiegare perché non avete esperito quella via di ricorso in Cassazione che era pure possibile, e io vi ho detto prima nel caso delle cause civili, avrei scritto “non vado in Cassazione perché la sentenza è tutta motivata in fatto e la Cassazione non è il Giudice del fatto, non può rivalutare i fatti” e quindi era perfettamente inutile e inefficace fare il ricorso per Cassazione. Però è molto importante spiegare se c'era o se non c'era una via di ricorso. Dopodiché andiamo ad un'altra informazione praticamente rarissima, quella del paragrafo n. 66. Vi chiedono se avete sollevato la stessa doglianza davanti a un'altra istanza internazionale. Questo sarebbe il caso del ricorso in ambito ONU al Comitato dei Diritti Civili e Politici che pure l'Italia ha accettato, ma diciamo che è rara questa possibilità; in ogni caso se aveste fatto questo ricorso a questo Comitato ONU dovete scriverlo e spiegare perché, perché vale anche qui la norma “electa una via (internazionale) non datur recursus ad alteram”, e anche qui dovete spiegare. Poi c'è il paragrafo n. 68, qui vi chiedono se avete introdotto uno o più ricorsi alla stessa Corte europea. Se è SI, dovete indicare il numero di ruolo del ricorso precedente, in modo che possono controllare se è la stessa cosa, se è diverso e quindi lo stato dell’esame della decisione del precedente ricorso.

Andiamo a pagina 12 del formulario. l'Elenco dei documenti. Qui vanno messi in ordine cronologico, fotocopiati da un lato solo, perché devono essere poi numerate le pagine in maniera progressiva, per cui qui cominciamo con un documento amministrativo, poi  ad esempio c'è un atto di citazione, nel penale il rinvio a giudizio, poi le sentenze etc.  l'importante è che voi mettiate i documenti in ordine cronologico con una legenda esplicativa. Non basta dire documento numero 1, sentenza numero, deve essere “Sentenza del Giudice, del Tribunale di…, numero di ruolo, emessa in data, in modo che sia identificabile. Sono 25 le caselle e ognuna di queste è iscrivibile al suo interno, con ben due righe per ogni documento. Ove  mai non vi bastassero le 25 righe, qui è possibile fare una pagina  12-bis perché ovviamente i documenti se sono indispensabili non se ne può fare a meno. E’ vero che si potrebbe aggiungere  un documento di ulteriori 20 pagine al di fuori del formulario per ampliare questi argomenti. Io personalmente non lo  faccio mai perché se  a Strasburgo leggono a fatica 13 pagine del formulario figuriamoci se si leggono specialmente nella prima fase del cosiddetto “filtro” di cui adesso parlerò, se si leggono le 20 pagine aggiuntive!

Pagina 13 del formulario. Che è quella finale. Al paragrafo  n. 71 c’è lo spazio per Osservazioni a piacere, facoltative. Al paragrafo  n. 72 e poi 73. Dichiarazione e firma. Qui ci vuole la data della dichiarazione finale che è molto importante perché è solenne e impegnativa: “dichiaro in coscienza In fede che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte”. Questo vuol dire che sono vietati gli avvocati imbroglioni e falsari; vi avverto che  esiste la lista nera in cui il Presidente della Corte scrive il nome di quell'avvocato che si sia rivelato imbroglione o falsario. La sanzione è che quell’ avvocato ha chiuso con la Corte. Il Presidente può invitare la parte a non rivolgersi più a quell’ avvocato, può invitare la parte a cambiare avvocato perché quell'avvocato si è rivelato inaffidabile sleale.

Attenzione al paragrafo n. 73, del formulario, qui può firmare sia l'avvocato che il cliente, o l'uno o l'altro a seconda di chi firma il ricorso o in proprio o con l'avvocato, qui ci vuole la firma per estesa, perché ripeto è una dichiarazione di verità. Se ci fosse più di un avvocato, ma in quel caso avremmo messo una pagina in più nel foglio di procura, bisogna sapere quali dei due avvocati rappresenta il cliente o se ci fosse l'avvocato e il ricorrente, oppure se vi siano più ricorrenti, allora bisogna scrivere al paragrafo n. 74 quale delle persone è designata a ricevere la corrispondenza  (la  nostra elezione di domicilio) perché la Corte conosce un solo chiamiamolo “domiciliatario” secondo il nostro gergo, e quindi ed è importante questo domiciliatario perché la Corte scrive con posta semplice e siccome tutta la corrispondenza e le istruzioni procedurali provenienti dalla Corte, passano attraverso questa posta semplice inviata a questo avvocato, e chi si assume questa carica, questo onere, ha una grossissima responsabilità, perché in caso di disguido la Corte se non trova una risposta nei termini con cui invita la parte a presentare repliche, osservazioni, ecc.. il ricorso viene cancellato dal ruolo.

Infine, è importante precisare come si spedisce questo ricorso. Deve essere firmato, inviato per posta, non sono ammesse presentazioni fisiche a Strasburgo, ma l’unico plico contenente il formulario e i documenti dovrà essere indirizzato al Cancelliere della Corte Europea Consiglio d’Europa 67075 Strasbourg CEDEX Francia. Io in più in genere faccio anche una lettera accompagnatoria di questo formulario in cui ripeto in estrema sintesi, il contenuto del ricorso  indicando nell’oggetto l'articolo della Convenzione se vi è un motivo o due motivi, il nome dell'avvocato, il nome delle parti, e soprattutto l'indicazione della sentenza definitiva.

Ora vi mostro un documento in cui si trattava della sentenza della Cassazione civile depositata il 19 marzo 2014, la mia lettera accompagnatoria del formulario è del 10 settembre 2014. Come vedete da marzo a settembre ci siamo, ma non c'è la sospensione dei termini estivi, non esistono a Strasburgo le ferie d'agosto, anche se loro le fanno però per noi i 6 mesi sono senza ferie, senza feste nazionali, senza feste religiose di calendario: in questa ipotesi, 10 marzo, 10 settembre, e questa posta va scritta e spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno. Conta la data della spedizione, se poi effettivamente arriva a destinazione. Attenzione qui in Italia le raccomandate con ricevuta di ritorno internazionali hanno un limite di 2 kg di peso, se i vostri documenti superano i 2 kg voi dovete usare un corriere, un pacco postale internazionale, il pacco postale io non lo garantisco perché siccome fa fede la data di spedizione e non quella dell'arrivo, voi dovete essere sicuri che questo plico che contiene il formulario e i documenti, arrivi effettivamente. In caso di smarrimento della posta non ci sono rimedi, per questo consiglio di non ridursi all'ultimo giorno per poter inviare questo ricorso.

Passando rapidamente allo svolgimento del processo davanti alla Corte europea, voi troverete lo schema di questa procedura successiva, sempre andando su questo sito della Corte www.echr.coe.int  , sempre andando nell’area “applicants other language” oppure se state sul settore francese ci sarà scritto “Requérants –autres langues” voi scenderete alla pagina italiana. Dopo la spedizione per posta del vostro ricorso, in tempi molto brevi riceverete dalla cancelleria una lettera di ricevuta contenente anche il numero di ruolo assegnati al vostro ricorso.

Questo numero di ruolo è essenziale perché  voi potrete cliccando nella pagina italiana predetta alla voce “cercare un ricorso” SOP (État de la procedure / State of proceedings), inserendo il numero del ricorso, avere notizia costantemente dello  stato di avanzamento della procedura.

Faccio un esempio, supponiamo che io abbia ricevuto numero di ruolo del ricorso 14198/20 , vi avverto però che questo è un caso eccezionalissimo e non fa scuola, l'ho fatto solo per poi passare ad un altro argomento. Questo numero ricorso è targato venti, che vuol dire  duemilaventi, presentato il 19 marzo 2020, e precisa che il  ricorso è stato comunicato al governo inglese il 24 marzo 2020 per osservazioni. Questa è un’evenienza  che non esiste nella storia della Corte di Strasburgo e ha una sua giustificazione. Questo era un carcerato inglese Muhammed Asif HAFEEZ che stava per essere espulso verso gli Stati Uniti ed è questo l'unico caso che io abbia trovato in cui la Corte si è preoccupata del Covid. Questo ammalato di diabete e di asma diceva: se mi mandate in America non sanno come curare la gente e quindi, siccome le espulsioni verso gli Stati dove c'è tortura o pena di morte non sono consentite, allora lui motivava il divieto di espulsione sotto questo profilo e la Corte europea ha fatto un'interpellanza al governo inglese “United Kingdom” per dire: ma, siete sicuri che questo poi quando lo estradate non corre alcun pericolo?. Quindi il governo dovrà rispondere però non c'è ancora una risposta che noi conosciamo. Per il resto e di regola i tempi di trattazione poi sono abissali. Comunque di questo caso magico, non riesco a capire se sia un ricorso ordinario o ricorso d'urgenza e quindi adesso apro una parentesi, nel caso dell'esaurimento delle vie di ricorso interne ho dovuto esperire tutti i gradi di giudizio nel caso in cui però ci sia l'espulsione verso un Paese dove corro il rischio di tortura o pena di morte, allora io posso far ricorso all'articolo 39 del Regolamento di procedura della Corte europea che consente alla Corte senza formalità eccessive, molto più semplicemente di quanto non vi ho fatto vedere fino adesso, di occuparsi della questione. Si tratta della richiesta di “misure provvisorie” e qui le formalità sono minime nel senso che la Corte comunicherà subito il ricorso al governo, ma non credo che sia il caso che vi ho presentato, comunque in questo caso il governo dovrà rispondere ad horas in via cautelare. La Corte potrebbe dire: non espellete questa persona verso questo paese dove c'è pericolo di morte, di tortura e ne terrò conto ove mai voi lo faceste fintanto che dura l'esame del ricorso a Strasburgo.

Trattando della durata dell'esame del ricorso a Strasburgo , come dicevo essa  oggi ha raggiunto tempi biblici. Nel senso che sappiamo quando si comincia, ma non sappiamo quando si finisce. Il ricorso individuale va in prima battuta da un Giudice unico, il quale, tramite la cancelleria, i Cancellieri, i Giuristi della cancelleria, legge il ricorso o meglio lo leggono i Giuristi; quest’ultimi  decidono che il ricorso è inammissibile perché è fuori termine, strampalato, non ci sono i riferimenti, è  incompleto nei suoi riferimenti di fatto e di diritto. Il Giudice unico firma la decisione di inammissibilità, che è  insindacabile e inappellabile e la procedura  muore lì e questo avviene nel giro di sei mesi circa.

Se invece questi Giuristi della cancelleria ritengono che sussista una  chance di percorribilità, allora lo sottopongono al Comitato di tre giudici, i quali se sono tutti quanti d'accordo che il ricorso è comunque inammissibile, ripeto se sono tutti d'accordo, lo dichiarano inammissibile e non c’è assolutamente possibilità di rimedio. Se invece i 3 giudici non sono d'accordo sulla inammissibilità lo trasmettono alla Camera di 7 giudici.

Bisogna dire anche che il Comitato dei  3 giudici,  se ci fosse una giurisprudenza consolidata e si trattasse di casi ripetitivi come ad esempio le carceri sovraffollate, dove c'è una giurisprudenza consolidata, questo Comitato può emettere una sentenza in cui valuta la durata della detenzione in ambiente precario, torturante e discriminatorio e a quel punto la sentenza è unica, inappellabile e viene mandata al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per la sua applicazione.

Prima di emettere la sentenza, e prima di raccogliere le osservazioni del Governo e le repliche del ricorrente, il Comitato può  concedere un termine per ricercare una composizione amichevole (regolamento amichevole) tra la vittima e il governo convenuto.

Se non ricorrono queste condizioni il ricorso viene inviato  alla Camera di 7 giudici, che potrebbe emettere una decisione sulla inammissibilità separata dal merito. Tendenzialmente oggi fanno un unico provvedimento che riguarda sia l’ammissibilità che il merito, dopo aver trasmesso e comunicato al Governo il ricorso. Una volta che il Governo ha ricevuto il ricorso, c’è l’obbligo della rappresentanza di un avvocato e soprattutto  cambia la lingua del processo; fino adesso abbiamo scritto tutto italiano, anche la corrispondenza proveniente dalla cancelleria era in italiano; da questo momento la lingua ufficiale è o francese o inglese, ma siccome è un processo scritto non vi creerà molti problemi. Tutti sanno o l'inglese o il francese e se non lo sanno, lo studiano, o meglio cercano un collega o un interprete, il web è pieno di traduttori automatici. La Camera tendenzialmente, come ho detto, dopo che ha ricevuto  le osservazioni da parte del Governo invita il ricorrente a replicare e può anche gestire una fase preliminare per un   tentativo di regolamento amichevole, in cui la Camera fa da interprete da mediatore tra il Governo e la vittima, e se le parti sono d'accordo si cancella il ricorso del ruolo; questo non comporta per il Governo il riconoscimento della violazione della Convenzione.

 Attenzione, se le parti non sono d'accordo per il regolamento amichevole, c'è il rischio che il Governo faccia una  cosiddetta “dichiarazione unilaterale” dicendo, è vero  la conciliazione non è riuscita ma io, questa volta riconoscendo la violazione,  offro comunque € 20.000 in ogni caso. Attenzione a rifiutare questa proposta perché la Corte potrebbe ritenerla congrua e quindi cancellare la causa a ruolo, sempre però condannando lo Stato al  pagamento di  quella somma che lo stesso Governo ha riconosciuto dovuta.

Mi appresto velocemente alla conclusione ma non posso non dire che se non c'è questa conciliazione, vi è sempre la decisione della Camera, perché sono possibili due strade.

La Camera potrebbe chiedere alle parti se non ritengano opportuno rimettere subito il caso, senza emissione della sentenza, alla Grande Camera della stessa Corte, perché il caso solleva questioni di grande importanza o conflitti di giurisprudenza, ma per questa dismissione di competenza, è necessario in base alle attuali nome  procedurali l'accordo delle parti. Pertanto, se non c'è l'accordo la Camera  deve decidere. Se invece la Camera non si è spogliata del caso e lo ha deciso, questa sentenza può essere rivedibile dalla Grande Camera, rivedibile come? Non in maniera automatica come siamo abituati noi a ritenerlo, ma per questo non è sufficiente un’istanza ad hoc della parte perdente o il Governo o ricorrente, che si presenta a un Collegio di 5 giudici , chiedendo <<Noi vorremmo che la sentenza fosse riesaminata, per le seguenti sintetiche ragioni>>. Attenzione, però,  questa istanza deve essere fatta entro 3 mesi, in difetto la sentenza della Camera  diventa definitiva; parimenti  se il Collegio di 5 giudici rigetta l'istanza di riesame la sentenza diventa definitiva.

Se, invece, il Collegio accoglie l’istanza, rimette il caso alla Grande Camera, pensate un po' alle nostre Sezioni Unite della Cassazione. Questa Grande Camera, è formata da 17 giudici ed è quella che oramai è l'unica a tenere  le udienze pubbliche perché in difetto fino ad ora  il processo è stato tutto quanto per corrispondenza con tempi però come dicevo abissali.

 La sentenza definitiva emessa dalla Camera o dalla Grande Camera che ovviamente è definitiva anch'essa, viene trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che ne  vigila l'applicazione, nel senso che se la sentenza definitiva condanna al pagamento di una somma di denaro non c'è via di scampo per il Governo di non pagare perché il Comitato dei Ministri è un po' l’ufficio esecuzioni dell'adempimento, quindi non c'è bisogno di fare il decreto ingiuntivo o la delibazione della sentenza, in Italia:  se lo dice Strasburgo il Governo paga, non si sono mai  verificati casi di non pagamento, anche perché il ritardo superiore a tre mesi comporta gli interessi di mora.

Ci potrebbe essere la questione o il problema per lo Stato della condanna a delle  misure di carattere generale, ad esempio la Corte potrebbe suggerire al Governo, allo Stato, di riformare la sua legislazione. Ed allora lì i problemi sono un po' più lunghi, ma fino a che lo Stato non riesamina la sua legislazione, non la rivede, il Comitato dei Ministri non cancellerà mai il caso dalla sua attenzione, per cui c'è un controllo effettivo da parte del Consiglio d'Europa dove queste sentenze hanno una grande rilevanza.

 

 
 
 
 
 

 

 

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una versione aggiornata dell’articolo 47 del Regolamento di procedura della Corte, che enuncia le condizioni da rispettare per adire la Corte e per  introdurre validamente un ricorso completo. Le modifiche introdotte sono minime e si trovano dettagliate nel comunicato stampa pubblicato dalla Corte il 1° dicembre 2015.

A seguito di tali modifiche sono stati aggiornati tutti i documenti pertinenti, tra cui il formulario di ricorso e l’avvertenza « Come compilare il formulario di ricorso ». I ricorrenti e i loro rappresentanti dovranno pertanto utilizzare la versione attuale del formulario di ricorso. I vecchi formulari di ricorso disponibili dal 1° gennaio 2014 e inviati alla Corte prima del 1° gennaio 2016, saranno ancora accettati qualora soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 47.

 Ecco le modifiche PIU' RILEVANTI

 

• Se una persona giuridica, come una società, associazione o organizzazione non governativa ,  presenta un ricorso  alla Corte, è necessario potere identificare la persona fisica (o le persone fisiche) abilitate a rappresentarla.

Pertanto devono essere indicati nel formulario   di ricorso il nome e le altre informazioni che consentano l’identificazione oppure di contattare il rappresentante.

Il Regolamento ora modificato come anche per prassi della Corte impone che il for-mulario di ricorso sia accompagnato da documenti probanti che indichino che il rap-presentante della persona giuridica , a norma del diritto nazionale , ha la qualità di   comparire per conto di quest'ultima, producendo ad esempio, la copia dell’atto        costitutivo (iscrizione a un registro, verbale di riunione di una camera di commercio o  d’un  consiglio di amministrazione, etc.).
Ogni ricorrente rappresentato da un avvocato o da un altro soggetto deve indicare   nel formulario di ricorso le informazioni che permettano di identificare il suo  
rappresentante .
• Il ricorrente così come suo rappresentante devono firmare la rubrica  <<Procura>> nel formulario di ricorso. La firma del ricorrente comporta la prova necessaria   che il suo rappresentante ha ricevuto mandato da lui per  agire per suo conto, mentre la firma del rappresentante, che è una nuova condizione, conferma che questa  persona ha effettivamente accettato di agire per conto il ricorrente . 
Se il ricorrente è una persona giuridica, il suo  rappresentante e l'avvocato firmano il ricorso.
 Una procura separata sarà accettata solo se adeguatamente spiegato per quale 
motivo non erano stati  inclusi nel formulario di ricorso al momento della
presentazione del ricorso, l'informazione e la firma.
PER SCARICARE IL NUOVO FORMULARIO DI RICORSO
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ita&.
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Application_Form_ITA%20.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ita&c=fra#n14525302412866418000011_pointer

http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Info_Country_ITA.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_ITA.pdf

Le modifiche del Form
ulario di ricorso
:
 i cambiamenti sono in gran parte di pura forma, ad eccezione delle seguenti modifiche significative :
 • La rubrica  "Procura " comprende un riquadro per la firma del rappresentante del  ricorrente, a seguito della modifica del regolamento . 
• Il formulario di ricorso dedica  due pagine , non più una sola, alla parte in diritto in cui il ricorrente deve indicare gli articoli della Convenzione o dei Protocolli , che    sono stati violati , e gli elementi che spiegano perché vi è stata una violazione.
Il ricorrente deve ora specificare il suo luogo di nascita.  I ricorrenti e i loro avvocati o altri rappresentanti dovranno utilizzare il formulario nell’attuale versione, che è   ormai disponibile a partire dal 1 ° gennaio 2018 da scaricare esclusivamente sul sito www.echr.coe.int in lingua ITALIANA  
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Application_Form_ITA%20(25).pdf

 

 Versione ufficiale in lingua FRANCESE

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf

 

English version

 Versione ufficiale in lingua INGLESE http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf

 

 

 Sede originaria della Corte europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo