LA NASCITA E LA "GIUSTIZIABILITÀ" INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

 Il primo effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, nel mondo, risale alla Rivoluzione francese, con la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto 1789.

anno 1946. La Costituzione della Repubblica francese del 27 ottobre 1946, nel "Preambolo" : <<...le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance,, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789...>>.

anno 1947. Nel Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 (nella Parte II , Clausole politiche, Sezione I. - Clausole generali, all’art. 15, si prevede che << L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali...>>, di talché nel Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 (in Suppl. a Gazz. Uff., 24 dicembre, n. 295). –(Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947) si prevede all’art.2 << L'integrità e l'indipendenza del Territorio Libero di Trieste sarà garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale responsabilità comporta l'obbligo da parte del Consiglio: a) di assicurare l'osservanza del presente Statuto e in particolare la protezione dei fondamentali diritti umani della popolazione...>>.

anno 1947. L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, il 22 dicembre 1947, a Roma, ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana, dove afferma nell’art. 2 che <<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...>> .

anno 1948. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, a New York, ha proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Universal Declaration of Human Rights, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).

LA "GIUSTIZIABILITÀ" INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

anno 1950. I Governi, Membri del Consiglio d’Europa, il 4 novembre 1950 a Roma, Palazzo Barberini, hanno firmato la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales -European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), dove tali diritti sono dettagliatamente classificati e nel cui preambolo si richiama espressamente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948.

Considerate le costanti violazioni dei diritti umani da parte degli Stati stessi, vennero promulgate dalle Nazioni Unite, successivamente, molteplici Convenzioni : contro il genocidio, le discriminazioni razziali, le discriminazioni nei confronti delle donne, sui diritti politici alle donne, contro la schiavitù, e le istituzioni o pratiche assimilabili alla schiavitù, contro il traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sui diritti del fanciullo, per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri dello loro famiglie, contro la discriminazione nell'educazione, sullo status dei rifugiati, sullo status degli apolidi.

anno 1966. In particolare il 16 dicembre 1966 l'O.N.U. adottò due specifici Patti, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici, con il relativo Protocollo Aggiuntivo Opzionale che istituiva il "Comitato dei Diritti dell'Uomo" (art.1 del Protocollo Facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966), dando una specifica motivazione: "per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto" e decidendo che il Comitato dei Diritti dell'Uomo ha "il potere di ricevere e di esaminare comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano di essere vittime di violazioni di un qualsivoglia diritto enunciato nel Patto>>. (Comité des Droits de l'Homme dans le cadre du Protocole facultatif , se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York le 16 décembre 1966 par l'Assemblee Generale des Nations Unis).

anno 1969. Vedi inoltre il Protocollo Addizionale alla "Convenzione per l'eliminazione di ogni discriminazione razziale" approvata nel 1965, che istituì, a sua volta, "un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale"(1969).

anno 1969. Vedi la Convenzione Interamericana dei Diritti dell’Uomo (Convenzione di San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) (Inter-American Conference specialized on the humans right convened by the Council of the Organization of the American States, San José, Costa Rica, approved American Convention relating to the humans right) la quale si proponeva anche nelle Americhe di attuare la piena applicazione dei diritti umani fondamentali affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Parimenti anche la Convenzione Interamericana prevedeva la Costituzione di una Commissione interamericana dei Diritti dell’Uomo ed una Corte interamericana dei Diritti dell’Uomo (Commission and Court Inter-American of the Humans right, Commission et Cour interaméricaine des droits de l'homme) perché svolgessero una funzione giudiziaria relativamente alle denunzie presentate dagli individui contro gli Stati membri, ma per questo è necessario attendere l’ottobre 1979, quando è stato approvato lo Statuto della Commissione dei Diritti Umani e lo Statuto della Corte interamericana dei Diritti Umani, ma per il Regolamento della Corte bisogna attendere il luglio 1995.

anno 1981. Vedi infine la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei popoli, (Charte africaine des droits de l'homme et des peuples) adottata a Nairobi in seno all’OUA (Organisation de l'unité africaine) il 27 giugno del 1981.

Infine, anche la Carta Africana prevede un sistema di "giustiziabilità," ma di portata inferiore alle precedenti Convenzioni, prevedendo una Commissione ad hoc ( artt.30-36) (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples) con specifici compiti di tutela giurisdizionale, ma essa non ha ancora il vaglio successivo di una Corte internazionale e la sua azione appare ulteriormente limitata, perché le richiesta d’indagine sulle violazioni dei diritti umani devono essere inoltrate dall’Assemblea dei Capi di Stato dell’Organisation de l'unité africaine.

prima e dopo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

anno 1950. Tra tutte queste Carte e Convenzioni internazionali emerge e resta ancor oggi la più importante ed avanzata, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, che viene comunemente chiamata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma la sua caratteristica primaria ed essenziale, invece, risiede proprio e soltanto nella funzione programmatica del termine <<per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo>>, <<de Sauvegarde des Droits de l'Homme>>, <<for the Protection of Human Rights>>,considerato che questa Convenzione non si limitava all’enunciazione astratta dei diritti ivi garantiti, ma prevedeva anche una Corte internazionale di controllo sugli Stati che l’avessero accettata (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO -COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME -EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS).

anno 1959. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata istituita nel 1959 ed ha sede a Strasburgo (Francia) presso il Consiglio d’Europa ed ha emesso la sua prima sentenza il 14 novembre 1960.

Il sistema di controllo giurisdizionale internazionale, previsto programmaticamente per la prima volta nel mondo, nel 1950, era così rivoluzionario (dei principi del diritto internazionale allora vigenti, la non ingerenza negli affari interni), che era possibile agli Stati, di ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, senza però ancora accettare il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e questo doppio livello di accettazione della Convenzione Europea era rimesso alla discrezionalità degli Stati.

anno 1973. Ad esempio l’Italia, che pur aveva ratificato la Convenzione fin dall’agosto 1955, accettò il controllo giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo soltanto a decorrere dal 1° agosto 1973.

anno 2000. Oggi questa possibilità di escludere il controllo giurisdizionale della Corte non è più consentita, di talché oggi TUTTI gli Stati membri del Consiglio d’Europa (quarantuno, dal Portogallo alla Russia), sono obbligatoriamente soggetti all’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a seguito di una semplice lettera-denuncia inviata da coloro che hanno visto negati i loro diritti fondamentali da parte dei giudici dello Stato di appartenenza. Sulla base di questa semplice lettera-denuncia la Corte, all’esito della procedura, può condannare lo Stato che ha violato i diritti umani nei confronti di quella persona.

Pertanto, la vera rivoluzione di questa Convenzione Europea risiede proprio nella giustiziabilità internazionale delle norme della stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con la possibilità di ottenere, da parte di una Corte internazionale, una condanna a carico degli Stati per eventuali violazioni da loro commesse in danno delle persone sottoposte alla loro giurisdizione e potere autoritativo. La condanna comporta anche una sanzione di contenuto economico satisfattivo e risarcitorio per la persona riconosciuta come vittima.

Per tale sua giustiziabilità, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo rappresenta quasi l’inizio di una nuova epoca, soprattutto prima e dopo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Tutte le altre Carte e Convenzioni internazionali, fino a quando non hanno previsto un sistema di giustiziabilità internazionale più o meno perfetto, sono rimaste allo stadio della mera pronuncia di buoni propositi, perché lo Stato sovrano, anche se non proprio il dittatore, potrà sempre imporre ai suoi giudici leggi che negano nella sostanza i diritti fondamentali della persona.

Ma dovendo trarre delle conclusioni, a livello mondiale, possiamo ben dire che tra tutti gli organi di controllo internazionale <<per la salvaguardia >> dei Diritti dell’Uomo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo resta la migliore e quella che più di tutte le altre garantisce il più elevato grado (anche se non interamente satisfattivo) di effettività della salvaguardia e della giustiziabilità dei diritti fondamentali della persona.

Questa Corte, sia per la procedura di ricorso immediato e diretto da parte della vittima, (senza ostacoli da parte degli Stati), sia per il prodotto della sua giurisprudenza, può rappresentare un esempio che deve essere imitato da tutte le altre Corti o Comitati di controllo internazionali, attualmente esistenti, fino a giungere all’istituzione di una futura, unica, "Corte Universale dei Diritti dell’Uomo" che potrebbe sostituire, in prima o in seconda istanza, tutte le varie Corti e Comitati internazionali, già esistenti, anche a livello regionale.

Nell’anno duemila, tale ipotesi non appare più inverosimile se si è già istituita (per i reati di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione) nell’ambito delle Nazioni Unite, la Corte Penale Internazionale (International Criminal Court), il cui Statuto è stato approvato a Roma il 17 luglio 1998.

Infatti, la  "Corte Universale dei Diritti dell’Uomo" è giustificata dall’esigenza che la sola "globalizzazione" per cui vale la pena di combattere si fonda sulla tutela effettiva, cioè sulla "giustiziabilità", dei diritti umani.

 

avv. Maurizio de Stefano 
(Segretario della Consulta 
per la Giustizia Europea
dei Diritti dell’Uomo)